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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2024, n. 23760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23760 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23760 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 08/05/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di NC ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EL TO, avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a una estorsione e a un tentativo di estorsione [capi 1) e 2) della incolpazione provvisoria] ed a un episodio di spaccio di cocaina commesso nel novembre 2023 [capo 17)], procedendosi nei suoi confronti anche per i reati di lesioni aggravate in relazione alla estorsione e di cessione di un quantitativo di marijuana nell'agosto 2023 [capi 3) e 4)]. Il Tribunale ha rigettato le preliminari eccezioni, osservando, quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione di atti ritenuti decisivi per la valutazione del quadro indiziario e la legittimità dell'ordinanza impugnata (denunzie- querele DD RO e UH UA, individuazioni fotografiche e decreti delle intercettazioni telefoniche), che le prime erano parte integrante della informativa del 15/9/2023, trasmessa unitamente ad altri allegati, tra i quali, per probabile errore del sistema TIAP, non figuravano i citati atti;
che il Tribunale, rilevato il disguido, aveva richiesto al pubblico ministero di trasmettere sia tali atti che i decreti autorizzativi delle intercettazioni, rinviando ad altra udienza, il giorno antecedente alla quale essendo stata effettuata la trasmissione mediante apposito supporto informatico reso disponibile alle difese, avvisate senza indugio. Quanto, poi, ai decreti autorizzativi e a quelli di A- 0 proroga delle intercettazioni, il Tribunale ha ritenuto che essi9 stati adeguatamente motivati mediante richiamo agli atti d'indagine, avendo il giudice operato un autonomo apprezzamento, essendo irrilevante l'impossibilità della difesa di accedere a tutto il compendio intercettativo, stante il deposito ritardato, debitamente autorizzato con apposito provvedimento del tutto legittimo. Quanto alla sussistenza di un grave quadro indiziario, poi, quel giudice lo ha ritenuto alla luce delle denunce-querele e delle dichiarazioni dei citati UH e DD, oltre che del contenuto dell'intercettazione intercorsa con UZ PA, nel corso della quale era stato fatto esplicito riferimento all'accordo per la cessione a costei di un quantitativo di cocaina, essendo emerso che l'indagato era intervenuto nel corso dell'attività estorsiva posta in essere su incarico dello zio EL NG, approntata per il "recupero crediti" relativo alla attività di spaccio che il congiunto gestiva con 2 AC Andrea, avendo le persone offese sopra indicate fornito elementi indicativi del collegamento tra l'azione intimidatoria e violenta e le illegittime pretese economiche avanzate in relazione a una pregressa cessione di droga al DD. Quel giudice ha poi condiviso le valutazioni del GIP quanto alle esigenze cautelari, con riferimento a quella special-preventiva, la cui attualità ha tratto sia dalle concrete modalità della condotta, avendo lo EL conosciuto l'attività dello zio nell'ambito del narcotraffico, al quale anche l'indagato si era dedicato in due occasioni, prestandosi al recupero dei relativi crediti con metodi intimidatori e violenti, ma anche dalla sua personalità, siccome soggetto gravato da due precedenti condanne per estorsione e da precedenti di polizia per furto, circonvenzione d'incapace e estorsione;
altresì ritenendo l'esigenza di scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio, ravvisata nella concreta possibilità di intervenire, anche in via mediata, sui denuncianti per convincerli o costringerli a ritrattare le accuse a carico di soggetti, avvinti da forti legami familiari, esigenze che una misura graduata non potrebbe, ad avviso del Tribunale, adeguatamente salvaguardare. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto erronea o falsa applicazione degli artt. 309, commi 5, 8 e 10, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 291, comma 1, stesso codice, richiamando anche l'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. e deducendo, quindi, anche un vizio della motivazione, con riferimento alla omessa declaratoria di inefficacia dell'ordinanza genetica per mancata trasmissione degli atti fondativi della misura cautelare, non avendo potuto la difesa esaminare ed estrarre copia di tali atti, la cui omessa trasmissione era stata constatata dallo stesso Tribunale che ne aveva chiesto l'invio con aggiornamento dell'udienza camerale. Quanto alle intercettazioni, poi, la difesa ha rilevato l'illegittimità dell'opposto ritardo del deposito ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., osservando di avere avuto a disposizione circa 24 ore per visionare ed estrarre il materiale trasmesso dal pubblico ministero a seguito della sollecitazione giudiziale, non essendo stati in ogni caso trasmessi gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. Sotto altro profilo, ha rilevato che gli atti in questione non erano stati trasmessi neppure al GIP, osservando che il Tribunale, a fronte della doppia omissione rilevata dalla difesa, aveva sostanzialmente "rimesso in termini" il pubblico ministero rispetto a un termine perentorio già scaduto all'udienza di rinvio del 8/2/2024, laddove lo stesso GIP aveva fatto riferimento a tali atti per fondare la propria decisione. Con il secondo motivo, ha dedotto erronea e/o falsa applicazione dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 178, comma 1 lett. c), stesso codice, per / avere il GIP autorizzato il ritardo del deposito delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, fino alla conclusione delle indagini preliminari, il provvedimento riguardando elementi fondanti la misura cautelare. Si sarebbe così impedito di fatto alla difesa di accedere a detto materiale, dando luogo a una compressione dei diritti della difesa, sul punto operando un rinvio ai principi fissati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 3 336/2008 e da Sezioni Unite n. 20330 del 2010, Lasala, quanto al diritto all'accesso alle registrazioni in riferimento alla procedura di riesame delle misure cautelari, la violazione dell'obbligo di ostensione in tempo utile dando vita a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., siccome produttiva di un vizio nella acquisizione della prova, pur non inficiante il risultato probatorio in sé considerato. Sul punto, peraltro, la difesa ha contestato l'orientamento giurisprudenziale per il quale a tal fine è necessaria la prova in capo all'indagato di avere rivolto tempestiva richiesta di ostensione al pubblico ministero e quella dell'omesso o ritardato deposito della documentazione richiesta, obblighi che ha ritenuto non evincibili dalla sentenza n. 336/2008 della Corte costituzionale e neppure dai principi fissati dal diritto vivente. Sotto altro profilo, ha ritenuto che l'omesso deposito determini un effetto invalidante retroattivo rispetto alla stessa ordinanza genetica, conseguente alla inutilizzabilità delle registrazioni non disponibili ai fini cautelari, atteso che la prova dei fatti in esse rappresentati non deriva dal riassunto o dall'interpretazione delle registrazioni operata dalla polizia giudiziaria, ma dal contenuto documentato nei relativi supporti. Con un terzo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla ritenuta esistenza della gravità indiziaria e alla omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato, il UH non avendo citato il ricorrente nella sua querela e il DD avendolo indicato come cugino, senza alcuna identificazione o collegamento, laddove, nelle intercettazioni, non compare il nome dello EL, così come non è stata intercettata alcuna utenza allo stesso intestata o riconducibile. Quanto, poi, alla presunta cessione di droga alla MARTINUZZI, oltre a rilevare che trattasi di droga "parlata", gli interlocutori avendo discusso di "maglie", si è affermato che, anche a voler ritenere il significato criptico della parola, nel senso che, con esso, si sarebbe inteso evocare la natura illecita della transazione, si sarebbe trattato di accordo per la cessione di due grammi lordi di cocaina, della quale non si conosce il grado di purezza. Infine, quanto agli elementi a favore, la difesa ha rilevato che i giudici non avrebbero valutato la giovane età dell'indagato, la possibilità del suo trasferimento in altra regione e la presenza di una famiglia, con due figlie in tenera età, in uno con l'esito negativo della perquisizione ai suoi danni. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi anche con riferimento al ritenuto quadro cautelare, che ha contestato alla stregua della possibilità dell'indagato di recidere ogni collegamento con gli altri co-indagati, la famiglia di origine e le persone offese, trasferendosi lontano dalla città di NC. Con il quinto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto all'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela, nella specie violato come dimostrato anche dalla tecnica redazionale dell'ordinanza genetica (cd. copia-incolla), rispetto alla richiesta cautelare del magistrato inquirente. 4 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha precisato che gli atti della cui omessa trasmissione si discute erano allegati all'informativa del 15/9/2023 e che la trasmissione degli allegati era stata incompleta, per non essere stati essi caricati sul sistema TIAP. La difesa, tuttavia, ne aveva avuto visione ad esito della disposta acquisizione con rinvio dell'udienza camerale, cosicché non si era prodotto alcun pregiudizio per le prerogative difensive. Orbene, si è già chiarito, in tema di riesame dei provvedimenti concernenti la libertà personale, che la sanzione della perdita di efficacia della misura coercitiva è correlata solo all'omessa trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale e non a ritardi od omissioni che, nei casi di inoltro a mezzo posta elettronica certificata, risultino imputabili all'ufficio destinatario (sez. 5, n. 22620 del 11/3/2022, Daraoui, Rv. 283166-01), essendosi pure ritenuta la legittimità della trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, di copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., mediante allegazione ad e-mail, purché l'uso di tale strumento celere di comunicazione non pregiudichi la difesa, che deve avere la concreta possibilità di esercitare i propri diritti attraverso l'estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti (sez. 6, n. 16098 del 12/12/2018, dep. 2019, Zoubir, Rv. 276557-01, in fattispecie in cui la Corte ha, in motivazione, evidenziato che gli atti, trasmessi con lo strumento informatico della posta elettronica certificata - c.d. "pec" - erano consultabili in forma cartacea già una settimana prima dell'udienza di decisione, periodo da ritenersi congruo per consentirne l'esame alle parti;
sez. 5, n. 32019 del 14/3/2019, Rinaldi, Rv. 277252 -01; n. 39013 del 27/6/2018, Fazzalari, Rv. 273879-01, in cui si è affermato che l'inefficacia va ricollegata alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa", precisandosi che, in tal caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti). Del tutto generica, poi, è la censura con la quale si è contestato quanto affermato dal Tribunale in ordine alla trasmissione di tale documentazione al GIP, lo stesso deducente dando atto che nell'ordinanza genetica si era fatto rinvio proprio a tale documentazione (come risulta pacificamente, peraltro, a pag. 11 dell'ordinanza genetica). Peraltro, non può mancarsi di sottolineare l'intrinseca contraddittorietà del ragionamento difensivo per il quale tali allegati non sarebbero stati trasmessi neppure al 5 GIP, ciò che costituisce invero il primo presupposto per configurare l'inefficacia della misura nei termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., richiamato a difesa. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare (sez. 6, n. 26447 del 14/4/2021, Puglia, Rv. 281689-02, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la nullità in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica;
sez. 4, n. 25964 del 18/6/2021, Cespedes, Rv. 281974-01). Trattasi di principi che hanno ripreso il diritto vivente sul punto (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, v. 246907-01), alla luce del quale si era già chiarito che, in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (in motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al G.I.P. di accogliere una nuova richiesta cautelare, se corredata dal relativo supporto fonico). Sotto altro profilo, è già stato chiarito che la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame, garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i co-indagati istanti, sicché, anche alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica di prossimità all'udienza detta, anche laddove fossero pervenute plurime concomitanti richieste relative ad una corposa mole di 6 materiale intercettativo (sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023, dep.2024, Polícaro, Rv. 286079-01). La censura difensiva è stata articolata sulla scorta di tale condivisa premessa, ma la stessa non è riferibile al caso in esame, nel quale è intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., certamente compressivo dei diritti difensivi, ma già ritenuto costituzionalmente compatibile da questa Corte di legittimità (sez. 1, n. 4141 del 19/10/1992, Liggieri, Rv. 1923294-01), non avendo la difesa, da un lato, articolato specifiche censure sulla legittimità del provvedimento di ritardato deposito, dall'altro, avendo solo genericamente agitato la violazione delle prerogative difensive, senza sviluppare argomenti alla luce dei quali possano ritenersi superati i principi già formulati sul punto. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. In premessa, va rilevata l'assenza delle denunciate violazioni di legge, esse risolvendosi sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali per giustificare la ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976., Va, dunque, ribadita la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelís, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onoftl, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Ciò posto, deve osservarsi che il Tribunale ha operato una ricostruzione delle condotte contestate allo EL muovendo dai dati ricavati dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contenuto delle intercettazioni, ritenendone il coinvolgimento nei traffici di droga gestitii, dallo zio, nonché il perfezionamento dell'accordo quanto alla cessione di cocaina alla MARTINUZZI. Del tutto generiche sono le doglianze difensive, intese a sminuire la rilevanza di tali elementi, non essendo stati introdotti dati che evidenzino la incongruità o manifesta illogicità del ragionamento o la sua contraddittorietà intrinseca e rispetto alla piattaforma indiziaria valutata, della quale fanno parte gli esiti delle intercettazioni, elementi rispetto ai quali deve ribadirsi il principio consolidato secondo 7 cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2005, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Anche il quarto motivo, inerente al quadro cautelare, è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte, ancorandolo a dati fattuali, quali l'inserimento dello EL nel contesto criminale familiare e la gravità delle condotte, connotate anche da violenza, poste in essere nell'interesse del traffico gestito dallo zio, valorizzando anche la personalità dell'indagato, desunta da un vissuto criminale caratterizzato da comportamenti analoghi, valutando, dunque, come recessivi gli elementi allegati a difesa, quali la giovane età e l'esistenza di una famiglia e la tenera età della prole, atteso che una misura gradata non avrebbe garantito la salvaguardia della esigenza special preventiva e neppure quella probatoria, avuto riguardo alla possibilità che lo EL possa, anche per via indiretta, influenzare o coartare la volontà degli accusatori, persone offese di alcuni reati. Il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avollo, Rv. 277242). 8 5. Infine, è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, il quinto motivo. È principio consolidato, in tema di motivazione delle misure cautelari, quello per il quale il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (sez. 2, n. 43676 del 7/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; sez. 6, n. 46792 del 11/9/2017, Hasani, Rv. 271507-01). Ciò posto, l'inammissibilità del ricorso, quanto a tale specifica doglianza, discende dal fatto che la difesa non ha contestato la mancata risposta del Tribunale in ordine all'eccepita assenza di un vaglio critico del giudice rispetto alla domanda cautelare, le critiche attaccando direttamente l'ordinanza genetica e non il provvedimento oggetto di impugnazione. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso in data 8 maggio 2024 La Consigliera est. Il P sidene RI CA Ema IL FUNZIONJnt .IUDIZIARIO Dott.ss C'aliendo 9
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23760 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 08/05/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di NC ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EL TO, avverso l'ordinanza con la quale il GIP aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a una estorsione e a un tentativo di estorsione [capi 1) e 2) della incolpazione provvisoria] ed a un episodio di spaccio di cocaina commesso nel novembre 2023 [capo 17)], procedendosi nei suoi confronti anche per i reati di lesioni aggravate in relazione alla estorsione e di cessione di un quantitativo di marijuana nell'agosto 2023 [capi 3) e 4)]. Il Tribunale ha rigettato le preliminari eccezioni, osservando, quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione di atti ritenuti decisivi per la valutazione del quadro indiziario e la legittimità dell'ordinanza impugnata (denunzie- querele DD RO e UH UA, individuazioni fotografiche e decreti delle intercettazioni telefoniche), che le prime erano parte integrante della informativa del 15/9/2023, trasmessa unitamente ad altri allegati, tra i quali, per probabile errore del sistema TIAP, non figuravano i citati atti;
che il Tribunale, rilevato il disguido, aveva richiesto al pubblico ministero di trasmettere sia tali atti che i decreti autorizzativi delle intercettazioni, rinviando ad altra udienza, il giorno antecedente alla quale essendo stata effettuata la trasmissione mediante apposito supporto informatico reso disponibile alle difese, avvisate senza indugio. Quanto, poi, ai decreti autorizzativi e a quelli di A- 0 proroga delle intercettazioni, il Tribunale ha ritenuto che essi9 stati adeguatamente motivati mediante richiamo agli atti d'indagine, avendo il giudice operato un autonomo apprezzamento, essendo irrilevante l'impossibilità della difesa di accedere a tutto il compendio intercettativo, stante il deposito ritardato, debitamente autorizzato con apposito provvedimento del tutto legittimo. Quanto alla sussistenza di un grave quadro indiziario, poi, quel giudice lo ha ritenuto alla luce delle denunce-querele e delle dichiarazioni dei citati UH e DD, oltre che del contenuto dell'intercettazione intercorsa con UZ PA, nel corso della quale era stato fatto esplicito riferimento all'accordo per la cessione a costei di un quantitativo di cocaina, essendo emerso che l'indagato era intervenuto nel corso dell'attività estorsiva posta in essere su incarico dello zio EL NG, approntata per il "recupero crediti" relativo alla attività di spaccio che il congiunto gestiva con 2 AC Andrea, avendo le persone offese sopra indicate fornito elementi indicativi del collegamento tra l'azione intimidatoria e violenta e le illegittime pretese economiche avanzate in relazione a una pregressa cessione di droga al DD. Quel giudice ha poi condiviso le valutazioni del GIP quanto alle esigenze cautelari, con riferimento a quella special-preventiva, la cui attualità ha tratto sia dalle concrete modalità della condotta, avendo lo EL conosciuto l'attività dello zio nell'ambito del narcotraffico, al quale anche l'indagato si era dedicato in due occasioni, prestandosi al recupero dei relativi crediti con metodi intimidatori e violenti, ma anche dalla sua personalità, siccome soggetto gravato da due precedenti condanne per estorsione e da precedenti di polizia per furto, circonvenzione d'incapace e estorsione;
altresì ritenendo l'esigenza di scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio, ravvisata nella concreta possibilità di intervenire, anche in via mediata, sui denuncianti per convincerli o costringerli a ritrattare le accuse a carico di soggetti, avvinti da forti legami familiari, esigenze che una misura graduata non potrebbe, ad avviso del Tribunale, adeguatamente salvaguardare. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto erronea o falsa applicazione degli artt. 309, commi 5, 8 e 10, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 291, comma 1, stesso codice, richiamando anche l'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. e deducendo, quindi, anche un vizio della motivazione, con riferimento alla omessa declaratoria di inefficacia dell'ordinanza genetica per mancata trasmissione degli atti fondativi della misura cautelare, non avendo potuto la difesa esaminare ed estrarre copia di tali atti, la cui omessa trasmissione era stata constatata dallo stesso Tribunale che ne aveva chiesto l'invio con aggiornamento dell'udienza camerale. Quanto alle intercettazioni, poi, la difesa ha rilevato l'illegittimità dell'opposto ritardo del deposito ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., osservando di avere avuto a disposizione circa 24 ore per visionare ed estrarre il materiale trasmesso dal pubblico ministero a seguito della sollecitazione giudiziale, non essendo stati in ogni caso trasmessi gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. Sotto altro profilo, ha rilevato che gli atti in questione non erano stati trasmessi neppure al GIP, osservando che il Tribunale, a fronte della doppia omissione rilevata dalla difesa, aveva sostanzialmente "rimesso in termini" il pubblico ministero rispetto a un termine perentorio già scaduto all'udienza di rinvio del 8/2/2024, laddove lo stesso GIP aveva fatto riferimento a tali atti per fondare la propria decisione. Con il secondo motivo, ha dedotto erronea e/o falsa applicazione dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 178, comma 1 lett. c), stesso codice, per / avere il GIP autorizzato il ritardo del deposito delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, fino alla conclusione delle indagini preliminari, il provvedimento riguardando elementi fondanti la misura cautelare. Si sarebbe così impedito di fatto alla difesa di accedere a detto materiale, dando luogo a una compressione dei diritti della difesa, sul punto operando un rinvio ai principi fissati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 3 336/2008 e da Sezioni Unite n. 20330 del 2010, Lasala, quanto al diritto all'accesso alle registrazioni in riferimento alla procedura di riesame delle misure cautelari, la violazione dell'obbligo di ostensione in tempo utile dando vita a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., siccome produttiva di un vizio nella acquisizione della prova, pur non inficiante il risultato probatorio in sé considerato. Sul punto, peraltro, la difesa ha contestato l'orientamento giurisprudenziale per il quale a tal fine è necessaria la prova in capo all'indagato di avere rivolto tempestiva richiesta di ostensione al pubblico ministero e quella dell'omesso o ritardato deposito della documentazione richiesta, obblighi che ha ritenuto non evincibili dalla sentenza n. 336/2008 della Corte costituzionale e neppure dai principi fissati dal diritto vivente. Sotto altro profilo, ha ritenuto che l'omesso deposito determini un effetto invalidante retroattivo rispetto alla stessa ordinanza genetica, conseguente alla inutilizzabilità delle registrazioni non disponibili ai fini cautelari, atteso che la prova dei fatti in esse rappresentati non deriva dal riassunto o dall'interpretazione delle registrazioni operata dalla polizia giudiziaria, ma dal contenuto documentato nei relativi supporti. Con un terzo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla ritenuta esistenza della gravità indiziaria e alla omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato, il UH non avendo citato il ricorrente nella sua querela e il DD avendolo indicato come cugino, senza alcuna identificazione o collegamento, laddove, nelle intercettazioni, non compare il nome dello EL, così come non è stata intercettata alcuna utenza allo stesso intestata o riconducibile. Quanto, poi, alla presunta cessione di droga alla MARTINUZZI, oltre a rilevare che trattasi di droga "parlata", gli interlocutori avendo discusso di "maglie", si è affermato che, anche a voler ritenere il significato criptico della parola, nel senso che, con esso, si sarebbe inteso evocare la natura illecita della transazione, si sarebbe trattato di accordo per la cessione di due grammi lordi di cocaina, della quale non si conosce il grado di purezza. Infine, quanto agli elementi a favore, la difesa ha rilevato che i giudici non avrebbero valutato la giovane età dell'indagato, la possibilità del suo trasferimento in altra regione e la presenza di una famiglia, con due figlie in tenera età, in uno con l'esito negativo della perquisizione ai suoi danni. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi anche con riferimento al ritenuto quadro cautelare, che ha contestato alla stregua della possibilità dell'indagato di recidere ogni collegamento con gli altri co-indagati, la famiglia di origine e le persone offese, trasferendosi lontano dalla città di NC. Con il quinto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto all'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela, nella specie violato come dimostrato anche dalla tecnica redazionale dell'ordinanza genetica (cd. copia-incolla), rispetto alla richiesta cautelare del magistrato inquirente. 4 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha precisato che gli atti della cui omessa trasmissione si discute erano allegati all'informativa del 15/9/2023 e che la trasmissione degli allegati era stata incompleta, per non essere stati essi caricati sul sistema TIAP. La difesa, tuttavia, ne aveva avuto visione ad esito della disposta acquisizione con rinvio dell'udienza camerale, cosicché non si era prodotto alcun pregiudizio per le prerogative difensive. Orbene, si è già chiarito, in tema di riesame dei provvedimenti concernenti la libertà personale, che la sanzione della perdita di efficacia della misura coercitiva è correlata solo all'omessa trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale e non a ritardi od omissioni che, nei casi di inoltro a mezzo posta elettronica certificata, risultino imputabili all'ufficio destinatario (sez. 5, n. 22620 del 11/3/2022, Daraoui, Rv. 283166-01), essendosi pure ritenuta la legittimità della trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, di copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., mediante allegazione ad e-mail, purché l'uso di tale strumento celere di comunicazione non pregiudichi la difesa, che deve avere la concreta possibilità di esercitare i propri diritti attraverso l'estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti (sez. 6, n. 16098 del 12/12/2018, dep. 2019, Zoubir, Rv. 276557-01, in fattispecie in cui la Corte ha, in motivazione, evidenziato che gli atti, trasmessi con lo strumento informatico della posta elettronica certificata - c.d. "pec" - erano consultabili in forma cartacea già una settimana prima dell'udienza di decisione, periodo da ritenersi congruo per consentirne l'esame alle parti;
sez. 5, n. 32019 del 14/3/2019, Rinaldi, Rv. 277252 -01; n. 39013 del 27/6/2018, Fazzalari, Rv. 273879-01, in cui si è affermato che l'inefficacia va ricollegata alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa", precisandosi che, in tal caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti). Del tutto generica, poi, è la censura con la quale si è contestato quanto affermato dal Tribunale in ordine alla trasmissione di tale documentazione al GIP, lo stesso deducente dando atto che nell'ordinanza genetica si era fatto rinvio proprio a tale documentazione (come risulta pacificamente, peraltro, a pag. 11 dell'ordinanza genetica). Peraltro, non può mancarsi di sottolineare l'intrinseca contraddittorietà del ragionamento difensivo per il quale tali allegati non sarebbero stati trasmessi neppure al 5 GIP, ciò che costituisce invero il primo presupposto per configurare l'inefficacia della misura nei termini di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., richiamato a difesa. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare (sez. 6, n. 26447 del 14/4/2021, Puglia, Rv. 281689-02, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la nullità in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica;
sez. 4, n. 25964 del 18/6/2021, Cespedes, Rv. 281974-01). Trattasi di principi che hanno ripreso il diritto vivente sul punto (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, v. 246907-01), alla luce del quale si era già chiarito che, in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (in motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al G.I.P. di accogliere una nuova richiesta cautelare, se corredata dal relativo supporto fonico). Sotto altro profilo, è già stato chiarito che la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame, garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i co-indagati istanti, sicché, anche alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica di prossimità all'udienza detta, anche laddove fossero pervenute plurime concomitanti richieste relative ad una corposa mole di 6 materiale intercettativo (sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023, dep.2024, Polícaro, Rv. 286079-01). La censura difensiva è stata articolata sulla scorta di tale condivisa premessa, ma la stessa non è riferibile al caso in esame, nel quale è intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., certamente compressivo dei diritti difensivi, ma già ritenuto costituzionalmente compatibile da questa Corte di legittimità (sez. 1, n. 4141 del 19/10/1992, Liggieri, Rv. 1923294-01), non avendo la difesa, da un lato, articolato specifiche censure sulla legittimità del provvedimento di ritardato deposito, dall'altro, avendo solo genericamente agitato la violazione delle prerogative difensive, senza sviluppare argomenti alla luce dei quali possano ritenersi superati i principi già formulati sul punto. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. In premessa, va rilevata l'assenza delle denunciate violazioni di legge, esse risolvendosi sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali per giustificare la ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976., Va, dunque, ribadita la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelís, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onoftl, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Ciò posto, deve osservarsi che il Tribunale ha operato una ricostruzione delle condotte contestate allo EL muovendo dai dati ricavati dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contenuto delle intercettazioni, ritenendone il coinvolgimento nei traffici di droga gestitii, dallo zio, nonché il perfezionamento dell'accordo quanto alla cessione di cocaina alla MARTINUZZI. Del tutto generiche sono le doglianze difensive, intese a sminuire la rilevanza di tali elementi, non essendo stati introdotti dati che evidenzino la incongruità o manifesta illogicità del ragionamento o la sua contraddittorietà intrinseca e rispetto alla piattaforma indiziaria valutata, della quale fanno parte gli esiti delle intercettazioni, elementi rispetto ai quali deve ribadirsi il principio consolidato secondo 7 cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2005, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 4. Anche il quarto motivo, inerente al quadro cautelare, è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte, ancorandolo a dati fattuali, quali l'inserimento dello EL nel contesto criminale familiare e la gravità delle condotte, connotate anche da violenza, poste in essere nell'interesse del traffico gestito dallo zio, valorizzando anche la personalità dell'indagato, desunta da un vissuto criminale caratterizzato da comportamenti analoghi, valutando, dunque, come recessivi gli elementi allegati a difesa, quali la giovane età e l'esistenza di una famiglia e la tenera età della prole, atteso che una misura gradata non avrebbe garantito la salvaguardia della esigenza special preventiva e neppure quella probatoria, avuto riguardo alla possibilità che lo EL possa, anche per via indiretta, influenzare o coartare la volontà degli accusatori, persone offese di alcuni reati. Il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avollo, Rv. 277242). 8 5. Infine, è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, il quinto motivo. È principio consolidato, in tema di motivazione delle misure cautelari, quello per il quale il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (sez. 2, n. 43676 del 7/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02; sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581-01; sez. 6, n. 46792 del 11/9/2017, Hasani, Rv. 271507-01). Ciò posto, l'inammissibilità del ricorso, quanto a tale specifica doglianza, discende dal fatto che la difesa non ha contestato la mancata risposta del Tribunale in ordine all'eccepita assenza di un vaglio critico del giudice rispetto alla domanda cautelare, le critiche attaccando direttamente l'ordinanza genetica e non il provvedimento oggetto di impugnazione. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso in data 8 maggio 2024 La Consigliera est. Il P sidene RI CA Ema IL FUNZIONJnt .IUDIZIARIO Dott.ss C'aliendo 9