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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n.936/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RUSSO ROBERTO, Presidente
RI ZI, RE
ROSI ELISABETTA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17603/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F400235 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11741/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata chiedendone l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo di aver annullato l'atto impugnato e chiedendo che il procedimento sia dichiarato estinto e le spese compensate.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 il procedimento deve essere dichiarato estinto. Parte convenuta ha infatti allegato e dimostrato di aver annullato l'atto impugnato alla luce delle dichiarazioni rese, pendente il giudizio, dal datore di lavoro del ricorrente. E' venuta meno tra le parti la materia del contendere.
Quanto alle spese si reputa equo compensarle avendo la convenuta prontamente disposto lo sgravio in autotutela non appena venuta a conoscenza delle ragioni che lo consentivano.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il giudice estensore
IA RR
Il Presidente
RO SS
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RUSSO ROBERTO, Presidente
RI ZI, RE
ROSI ELISABETTA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17603/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK505F400235 2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11741/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata chiedendone l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo di aver annullato l'atto impugnato e chiedendo che il procedimento sia dichiarato estinto e le spese compensate.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 il procedimento deve essere dichiarato estinto. Parte convenuta ha infatti allegato e dimostrato di aver annullato l'atto impugnato alla luce delle dichiarazioni rese, pendente il giudizio, dal datore di lavoro del ricorrente. E' venuta meno tra le parti la materia del contendere.
Quanto alle spese si reputa equo compensarle avendo la convenuta prontamente disposto lo sgravio in autotutela non appena venuta a conoscenza delle ragioni che lo consentivano.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
Il giudice estensore
IA RR
Il Presidente
RO SS