Ordinanza cautelare 14 luglio 2021
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2021, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Murace e Giovanni Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini e Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- dell’Ufficio Messi 2021 notificata all’interessato in data -OMISSIS-, mediante la quale è stato disposto “il diniego di utilizzo autorizzato di alloggio di edilizia residenziale pubblica”
e per l’accertamento
- del diritto del ricorrente all’utilizzo autorizzato dell’alloggio secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’avviso pubblico adottato dal Comune di Livorno in data -OMISSIS-
con la conseguente condanna
- del Comune di Livorno al rilascio del provvedimento di utilizzo autorizzato dell’alloggio con la formula 3+3 in favore del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-
e per l’annullamento
- di ogni atto antecedente o successivo, anche se sconosciuto al ricorrente, e comunque lesivo degli interessi e della posizione giuridica dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. RC RE;
Preso atto che il ricorrente, in data 2 aprile 2026, ha depositato memoria con la quale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di lite, alla quale l’amministrazione non si è opposta;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.;
Ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della dinamica dei fatti processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Consigliere
RC RE, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RC RE | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.