CASS
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2024, n. 37441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37441 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37441 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 23/11/2022 dal Tribunale di Ragusa, con la quale MA RR - all'esito di giudizio abbreviato - era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione ed € 200,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all'imputata per essersi appropriata di energia elettrica, sottraendola a E-Distribuzione, mediante allaccio abusivo alla linea pubblica. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stato chiesto il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art.131bi$ cod.pen., in considerazione del regime edittale proprio del reato contestato;
ha altresì ritenuto infondati i motivi inerenti alla dedotta sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità e alla concreta dosimetria della pena. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione MA RR, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato in contestazione e il correlato vizio di motivazione. Ha dedotto che il reato ascritto, per effetto della modifica introdotta dall'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 sarebbe attualmente perseguibile a sola querela di parte, con disposizione da intendersi applicabile anche ai reati anteriormente commessi;
esponendo altresì che, nonostante le conclusioni conformi espresse al proposito dal Procuratore generale e dalla difesa, la Corte territoriale aveva totalmente omesso di motivare sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine all'attuale formulazione dell'art.131bis cod.pen., con la quale la relativa causa di non punibilità era stata estesa a tutti i reati puniti con sanzione minima detentiva inferiore ai due anni, quali il reato contestato all'imputata. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per effetto della mancanza di argomentazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione per effetto della mancanza di argomentazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.. 3. li Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è fondato sull'omesso rilievo della sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità in relazione alla normativa applicabile ratione temporis. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Va quindi premesso che il reato di furto, anche aggravato ai sensi dell'art.625 cod.pen., è divenuto procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti - quali quello contestato - commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). Peraltro, per espresso disposto dell'art.624, comma 3, cod.pen. nella nuova formulazione, il regime di procedibilità a querela non si applica «se ricorra una delle circostanze di cui all'art.625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede»; dovendosi pertanto ritenere ancora procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose «destinate a pubblico servizio». Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la relativa aggravante 'risulta essere stata espressamente contestata in sede di capo di imputazione;
sia mediante il riferimento normativo all'at.625, n.7, cod.pen. e sia mediante l'espresso riferimento alla modalità della condotta rappresentata dall'allaccio abusivo a una rete pubblica di distribuzione;
ricordando, sul punto e in riferimento a recenti elaborazioni della giurisprudenza di legittimità, che la relativa aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell ente gestore, 3 la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare L n'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291). Pertanto, a maggior ragione deve ritenersi adeguata una modalità di contestazione della predetta aggravante nel caso come quello di specie in cui - oltre alle modalità della condotta astrattamente idonea a perfezionare l'elemento circostanziale - sia stato formulato un espresso riferimento normativo mediante l'indicazione della norma relativa. 3. Il secondo motivo, attinente alla dedotta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'at.131bis cod.pen., è manifestamente infondato in diretta conseguenza delle suesposte considerazioni. Infatti, il nuovo testo dell'invocata disposizione prevede l'applicabilità della relativa causa di non punibilità per tutti i reati per i quali sia prevista una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel minimo a due anni. Nel caso di specie, vertendosi in tema di furto pluriaggravato, l'art.625, ult.comma, cod.pen. stabilisce una pena detentiva compresa tra tre e dieci anni di reclusione, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente. 4. I rimanenti due motivi - attinenti al dedotto difetto di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena e dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen. - sono entrambi inammissibili per coincidehti ragioni. Difatti, le due censure erano state formulate in sede di atto di appello con modalità del tutto generiche e con un sostanziale e tautologico riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti di applicazione, ma senza concreta indicazione dell'effettivo stato di fatto;
ciò in relazione sia ai precedenti dell'imputata (che, come esposto nella sentenza di primo grado, risultava gravata da numerose condanne) e sia in relazione al concreto profitto tratto dalla condotta di sottrazione di energia elettrica. Va quindi richiamato il principio - applicabile sicuramente al caso di specie - in base al quale il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). 4 Ne consegue che l'intrinseca aspecificità della formulazione dei predetti motivi in sede di atto di appello rende inammissibile le medesime censure proposte in sede di giudizio di legittimità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37441 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 23/11/2022 dal Tribunale di Ragusa, con la quale MA RR - all'esito di giudizio abbreviato - era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione ed € 200,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., contestato all'imputata per essersi appropriata di energia elettrica, sottraendola a E-Distribuzione, mediante allaccio abusivo alla linea pubblica. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stato chiesto il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art.131bi$ cod.pen., in considerazione del regime edittale proprio del reato contestato;
ha altresì ritenuto infondati i motivi inerenti alla dedotta sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità e alla concreta dosimetria della pena. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione MA RR, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato in contestazione e il correlato vizio di motivazione. Ha dedotto che il reato ascritto, per effetto della modifica introdotta dall'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 sarebbe attualmente perseguibile a sola querela di parte, con disposizione da intendersi applicabile anche ai reati anteriormente commessi;
esponendo altresì che, nonostante le conclusioni conformi espresse al proposito dal Procuratore generale e dalla difesa, la Corte territoriale aveva totalmente omesso di motivare sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in ordine all'attuale formulazione dell'art.131bis cod.pen., con la quale la relativa causa di non punibilità era stata estesa a tutti i reati puniti con sanzione minima detentiva inferiore ai due anni, quali il reato contestato all'imputata. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per effetto della mancanza di argomentazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione per effetto della mancanza di argomentazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen.. 3. li Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è fondato sull'omesso rilievo della sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità in relazione alla normativa applicabile ratione temporis. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Va quindi premesso che il reato di furto, anche aggravato ai sensi dell'art.625 cod.pen., è divenuto procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Questa Corte ha altresì chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs.n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti - quali quello contestato - commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01), come già affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedenti interventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 - 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01). Peraltro, per espresso disposto dell'art.624, comma 3, cod.pen. nella nuova formulazione, il regime di procedibilità a querela non si applica «se ricorra una delle circostanze di cui all'art.625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede»; dovendosi pertanto ritenere ancora procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose «destinate a pubblico servizio». Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la relativa aggravante 'risulta essere stata espressamente contestata in sede di capo di imputazione;
sia mediante il riferimento normativo all'at.625, n.7, cod.pen. e sia mediante l'espresso riferimento alla modalità della condotta rappresentata dall'allaccio abusivo a una rete pubblica di distribuzione;
ricordando, sul punto e in riferimento a recenti elaborazioni della giurisprudenza di legittimità, che la relativa aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell ente gestore, 3 la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare L n'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291). Pertanto, a maggior ragione deve ritenersi adeguata una modalità di contestazione della predetta aggravante nel caso come quello di specie in cui - oltre alle modalità della condotta astrattamente idonea a perfezionare l'elemento circostanziale - sia stato formulato un espresso riferimento normativo mediante l'indicazione della norma relativa. 3. Il secondo motivo, attinente alla dedotta violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione dell'at.131bis cod.pen., è manifestamente infondato in diretta conseguenza delle suesposte considerazioni. Infatti, il nuovo testo dell'invocata disposizione prevede l'applicabilità della relativa causa di non punibilità per tutti i reati per i quali sia prevista una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel minimo a due anni. Nel caso di specie, vertendosi in tema di furto pluriaggravato, l'art.625, ult.comma, cod.pen. stabilisce una pena detentiva compresa tra tre e dieci anni di reclusione, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente. 4. I rimanenti due motivi - attinenti al dedotto difetto di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena e dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen. - sono entrambi inammissibili per coincidehti ragioni. Difatti, le due censure erano state formulate in sede di atto di appello con modalità del tutto generiche e con un sostanziale e tautologico riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti di applicazione, ma senza concreta indicazione dell'effettivo stato di fatto;
ciò in relazione sia ai precedenti dell'imputata (che, come esposto nella sentenza di primo grado, risultava gravata da numerose condanne) e sia in relazione al concreto profitto tratto dalla condotta di sottrazione di energia elettrica. Va quindi richiamato il principio - applicabile sicuramente al caso di specie - in base al quale il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). 4 Ne consegue che l'intrinseca aspecificità della formulazione dei predetti motivi in sede di atto di appello rende inammissibile le medesime censure proposte in sede di giudizio di legittimità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 La Presidente