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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SENTENZA nella causa di appello pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' Avv. Umberto Prete, presso il cui studio in Venafro (IS), Piazza Vittorio Emanuele
II n. 21, è elettivamente domiciliata;
- appellante
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
AR FU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesche (IS) alla via
San Sebastiano 5;
- appellata
NONCHÈ
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alda Colesanti, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura del Comune in alla P.zza Marconi n. 1, CP_2
86170;
- appellato
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Freni e presso lo stesso domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. CP_3
21;
- appellata
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 120/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva innanzi al Giudice di Pace di Venafro Parte_1 Controparte_1
, il e chiedendo di “accertare e dichiarare la
[...] Controparte_2 CP_3 nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli atti impugnati e precisamente:
1. della intimazione di pagamento n. 05320199000061672000 e della cartella in essa sotto indicata e precisamente la n. 05320140001429376000 notificata il 02 Ottobre 2014,
[...]
CP_
, c.d.s. anno 2010, di € 180,62; 2. n. 05320190002261940000, Controparte_4
, c.d.s. anno 2016, di € 538,16. E così per un totale di € 718,78.”. Controparte_5
Si costituivano in giudizio e il Controparte_6 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Rimaneva contumace CP_3
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 120/2021, dichiarava inammissibile l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite.
Proponeva appello , lamentando l'erroneità ed illogicità della motivazione, Parte_1 nonché diversi errores in iudicando commessi dal Giudice di Pace.
Si costituivano tutti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
In ogni caso, nelle more del giudizio, in relazione alle cartelle n. 05320140001429376000 e n.
05320190002261940000, oggetto del presente giudizio, l'appellante aderiva alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi tributari, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022. Tale istanza era accettata dall' , con previsione di una rateizzazione con scadenza Controparte_6
30.11.2027.
Nel corso del giudizio, l'appellante dava inoltre prova dei pagamenti volta per volta effettuati e l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Controparte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Orbene, sono pacifici i fatti di causa e l'adesione da parte dell'appellante alla c.d. rottamazione quater.
Posto che, in base all'art. 1 comma 236 della legge 197/2022, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo in presenza del pagamento, documentato, dell'intero importo oggetto di definizione agevolata, mentre nel caso di specie vi è un pagamento dilazionato con un piano rateale, non resta che applicare il principio espresso di recente dalla
Suprema Corte (tra le molte, Cassazione civile sez. trib., 22/03/2024 n.7806) secondo cui la previsione dell'art. 1 comma 236 cit. non esclude di per sé l'operatività degli ordinari istituti processuali.
Anche con particolare riguardo alla c.d. "rottamazione quater" delle cartelle di cui alla legge qui in esame, la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali essa si riferisce, sicché può la
Corte "dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono" (v. Cass.n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n.
36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24); la pronuncia di inammissibilità non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”;
Infatti, la possibilità di subire la condanna alle spese si risolverebbe in un disincentivo rispetto all'adesione del contribuente alla definizione agevolata con conseguente frustrazione dell'intento recuperatorio che ha ispirato la legislazione di favore per i contribuenti non in regola con il pagamento delle cartelle.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, sebbene con riferimento ad una precedente rottamazione dei ruoli esattoriali, ha pronunciato il seguente principio di diritto applicabile anche al caso in esame “in merito alle spese del giudizio di legittimità, deve disporsi la loro integrale compensazione tra le parti in quanto, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, secondo comma, d.l. n. 193 del
2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità,
l'applicazione del criterio della soccombenza contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, anche se – come nel caso in esame –
l'Amministrazione finanziaria non accetti la rinuncia” (vd. Cass n. 1978/2019).
La compensazione delle spese si profila, quindi, come esito necessario della definizione agevolata della pretesa creditoria autorizzata dalla stessa con la c.d. rottamazione quater.
Non sussistono, poi, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell'art. 13, comma 1- quater, DPR nr. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, lato sensu sanzionatorio, “si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nel caso
-per quella che origini da eventi sopravvenuti" (tra le molte, oltre a quelle già citate, Cass.
n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all'impugnazione”.
In conclusione, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, le spese vanno compensate e non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
• dichiara non sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Isernia, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SENTENZA nella causa di appello pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' Avv. Umberto Prete, presso il cui studio in Venafro (IS), Piazza Vittorio Emanuele
II n. 21, è elettivamente domiciliata;
- appellante
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
AR FU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pesche (IS) alla via
San Sebastiano 5;
- appellata
NONCHÈ
(P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alda Colesanti, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura del Comune in alla P.zza Marconi n. 1, CP_2
86170;
- appellato
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Freni e presso lo stesso domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. CP_3
21;
- appellata
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 120/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva innanzi al Giudice di Pace di Venafro Parte_1 Controparte_1
, il e chiedendo di “accertare e dichiarare la
[...] Controparte_2 CP_3 nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli atti impugnati e precisamente:
1. della intimazione di pagamento n. 05320199000061672000 e della cartella in essa sotto indicata e precisamente la n. 05320140001429376000 notificata il 02 Ottobre 2014,
[...]
CP_
, c.d.s. anno 2010, di € 180,62; 2. n. 05320190002261940000, Controparte_4
, c.d.s. anno 2016, di € 538,16. E così per un totale di € 718,78.”. Controparte_5
Si costituivano in giudizio e il Controparte_6 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Rimaneva contumace CP_3
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 120/2021, dichiarava inammissibile l'opposizione, compensando integralmente le spese di lite.
Proponeva appello , lamentando l'erroneità ed illogicità della motivazione, Parte_1 nonché diversi errores in iudicando commessi dal Giudice di Pace.
Si costituivano tutti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
In ogni caso, nelle more del giudizio, in relazione alle cartelle n. 05320140001429376000 e n.
05320190002261940000, oggetto del presente giudizio, l'appellante aderiva alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi tributari, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022. Tale istanza era accettata dall' , con previsione di una rateizzazione con scadenza Controparte_6
30.11.2027.
Nel corso del giudizio, l'appellante dava inoltre prova dei pagamenti volta per volta effettuati e l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Controparte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
******
Orbene, sono pacifici i fatti di causa e l'adesione da parte dell'appellante alla c.d. rottamazione quater.
Posto che, in base all'art. 1 comma 236 della legge 197/2022, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo in presenza del pagamento, documentato, dell'intero importo oggetto di definizione agevolata, mentre nel caso di specie vi è un pagamento dilazionato con un piano rateale, non resta che applicare il principio espresso di recente dalla
Suprema Corte (tra le molte, Cassazione civile sez. trib., 22/03/2024 n.7806) secondo cui la previsione dell'art. 1 comma 236 cit. non esclude di per sé l'operatività degli ordinari istituti processuali.
Anche con particolare riguardo alla c.d. "rottamazione quater" delle cartelle di cui alla legge qui in esame, la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali essa si riferisce, sicché può la
Corte "dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono" (v. Cass.n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n.
36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24); la pronuncia di inammissibilità non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”;
Infatti, la possibilità di subire la condanna alle spese si risolverebbe in un disincentivo rispetto all'adesione del contribuente alla definizione agevolata con conseguente frustrazione dell'intento recuperatorio che ha ispirato la legislazione di favore per i contribuenti non in regola con il pagamento delle cartelle.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, sebbene con riferimento ad una precedente rottamazione dei ruoli esattoriali, ha pronunciato il seguente principio di diritto applicabile anche al caso in esame “in merito alle spese del giudizio di legittimità, deve disporsi la loro integrale compensazione tra le parti in quanto, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, secondo comma, d.l. n. 193 del
2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità,
l'applicazione del criterio della soccombenza contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, anche se – come nel caso in esame –
l'Amministrazione finanziaria non accetti la rinuncia” (vd. Cass n. 1978/2019).
La compensazione delle spese si profila, quindi, come esito necessario della definizione agevolata della pretesa creditoria autorizzata dalla stessa con la c.d. rottamazione quater.
Non sussistono, poi, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell'art. 13, comma 1- quater, DPR nr. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, lato sensu sanzionatorio, “si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nel caso
-per quella che origini da eventi sopravvenuti" (tra le molte, oltre a quelle già citate, Cass.
n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all'impugnazione”.
In conclusione, in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, le spese vanno compensate e non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
• dichiara non sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Isernia, 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione