Art. 32.
Le garanzie statali previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'articolo 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonche' di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.
Le garanzie statali previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'articolo 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonche' di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.