Articolo 32 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 31Articolo 33
Versione
12 agosto 1982
Art. 32.
Le garanzie statali previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'articolo 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonche' di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982