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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17743 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 5906/2022 pervenuta all'udienza del 3 luglio 2025 per la decisione , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
NI CR
ATTRICE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_1 P.IVA_1
Struttura ) , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto ed
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CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica – errata esecuzione di intervento chirurgico ortopedico- danno differenziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : in data 21 aprile 2010 veniva ricoverata presso l'Ospedale Parte_1
San Camillo-Forlanini di Roma, a causa di una sintomatologia dolorosa dell'anca sinistra per la quale era stato programmato un intervento di artroprotesi;
in data 26 aprile 2010, in assenza di appropriati studi diagnostici, la paziente veniva sottoposta all'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca sinistra;
dopo il risveglio dall'anestesia essa attrice aveva immediata percezione della impossibilità di movimento della gamba su cui i sanitari erano intervenuti chirurgicamente, i quali si accertavano del danno il giorno successivo all'intervento, tanto che facevano acquistare al marito e al padre della paziente una “molla di codeville”, nel tentativo vano di far deambulare la paziente;
in data 28 aprile 2010 veniva riportato in cartella clinica "lesione dello IC"; in data 7 maggio
2010 la paziente veniva dimessa con diagnosi di "coxartrosi sinistra-anemia postoperatoria-deficit
SP", per essere immediatamente trasferita presso il Centro di Riabilitazione Villa Sandra in Roma;
in data 17 maggio 2012 essa attrice veniva dichiarata invalida al 55% dalla Commissione Medica dell'ASL di Vibo Valentia, e in data 30 luglio 2012 la stessa, in preda ad uno stato depressivo gravissimo, tentava il suicidio;
che ,in diritto, era ravvisabile la responsabilità della CP_2
odierna convenuta in considerazione del fatto che, in primo luogo, non era necessario intervenire chirurgicamente con la resezione dell'anca e l'applicazione della protesi, poiché la sintomatologia della paziente non era di tale importanza da giustificare un siffatto invasivo intervento chirurgico;
inoltre dalla documentazione sanitaria prodotta si evinceva che non era stato eseguito alcun appropriato esame diagnostico;
infine durante l'inutile intervento chirurgico era stata provocata la lesione del nervo IC, anzi, più correttamente la paralisi del nervo IC;
che era quindi interesse di essa attrice conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali (danno biologico, danno morale soggettivo) nonché del danno patrimoniale, con particolare riferimento al fatto che essa attrice, impegnata nello svolgimento di attività di ristorazione, aveva subito un evidente contrazione/azzeramento dei propri redditi, non avendo più svolto alcuna attività lavorativa;
che era stata esperita mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi verbale negativo di mediazione in atti); tanto premesso ha convenuto in giudizio l onde Controparte_3
conseguire il ristoro dei danni derivati dalla errata esecuzione dell'intervento chirurgico di cui sopra, previa affermazione della responsabilità della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio l la quale, dopo aver compiuto Controparte_1
lungo excursus sulla Legge Gelli Bianco in tema di responsabilità sanitaria, ha evidenziato che la lesione del nervo IC doveva ritenersi una complicanza, non prevedibile né prevenibile, sicché il personale sanitario dell'Azienda convenuta non doveva ritenersi responsabile della pretesa errata esecuzione dell'intervento chirurgico;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda, dopo aver contestato anche il quantum debeatur ex adverso richiesto.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa CTU medico legale sulla persona dell'attrice; nelle more del giudizio interveniva la sostituzione del Giudice originariamente titolare, dottoressa Eleonora Lombardi, la quale veniva sostituita dallo scrivente Magistrato.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'articolo
190 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo ora al merito della domanda risarcitoria azionata , ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma dei dottori , Persona_1
medico legale , e specialista in ortopedia , redatta con professionalità , con risposte Persona_2
logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte- segnatamente il consulente di parte attrice - , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato excursus sulla storia clinica e anamnestica della paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti al fine di enucleare gli eventuali prospettati profili di inadempimento qualificato dedotti da parte attrice.
In particolare, il collegio peritale ha evidenziato che in data 21 aprile 2010 l'attrice si ricoverava presso l'azienda ospedaliera con la diagnosi di accettazione di "coxartrosi Controparte_1
anca sinistra"; in data 26 aprile 2010 si praticava intervento chirurgico così descritto: "paziente in decubito laterale, incisione laterale diretta dell'anca, dieresi del sottocute, osteotomia del collo femorale, si rimuove la testa femorale, con apposito strumentario si preparano l'acetabolo e il canale femorale, dopo avere eseguito le opportune prove di stabilità e aver controllato la lunghezza degli arti, si posiziona artroprotesi non cementata in ceramica come da etichette…"; successivamente all'intervento chirurgico la paziente veniva sottoposta a trasfusione di sangue autologa;
in data 28 aprile 2010 per la prima volta compare in cartella clinica la seguente dicitura
"presenta paralisi da SP all'arto operato"; in data 30 aprile 2010 veniva prescritto tutore tipo
Codivilla per piede equino;
la paziente veniva dimessa in data 7 maggio 2010 per essere trasferita presso il Centro di Riabilitazione Villa Sandra di Roma;
inoltre in data 27 giugno 2011 la paziente veniva riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 55% per "esiti di artroprotesi anca sinistra in soggetto con deficit del nervo IC…"; in data
30 luglio 2012 la paziente veniva ricoverata presso l'Ospedale di Vibo Valentia con diagnosi di accettazione "Ingestione volontaria di psicofarmaci. Sindrome depressiva. Displasia congenita anca…."; in anamnesi si legge: "nata con displasia congenita dell'anca… Dal 96 è in trattamento-
IN – Seroquel più altri farmaci per attacchi di panico e depressione…".
Ripercorsa la storia clinica della paziente, lo specialista in ortopedia Prof. ha Persona_2
evidenziato che "l'analisi del risultato di un intervento di artroprotesi di anca deve essere effettuata valutando con attenzione tutti gli elementi di causalità normativa rispetto ad un modello teorico di risultato generalmente soddisfacente e la possibilità del chirurgo di controllare ed eludere tali cause. In cartella clinica dell' in anamnesi si legge: CP_1 Controparte_1
"…Lamenta coxartrosi ingravescente, ha praticato cure mediche con scarso risultato… Esame obiettivo limitazione articolare, zoppia da caduta, ipotonotrofia glutei". In base alla sintomatologia evidenziata, effettuava esami strumentali che evidenziavano: esame RX bacino del
27 maggio 2008: "lo studio radiografico convenzionale del bacino documenta la presenza di minima coxartrosi bilaterale con relativo risparmio della rima articolare, sclerosi sub condrale del tetto del cotile ed osteofitosi marginale…"; esame RM bacino 16 gennaio 2010 "finemente disomogenee ma con regolare spessore sono le cartilagini jaline di rivestimento dei capi ossei esplorati"; esame scintigrafico del 4 marzo 2010: "il quadro scintigrafico, pur evidenziando alterazioni compatibili con artropatia polidistrettuale, peraltro di modica entità, non presenta elementi attribuibili a significativa componente flogotica associata". Inoltre in un ricovero effettuato in data 30 luglio 2012 presso l'Ospedale di Vibo Valentia viene rilevata una displasia congenita di anca. La sintomatologia dolorosa e la storia clinica potevano giustificare l'indicazione all'intervento chirurgico di artroprotesi anca sinistra. Queste protesi con collo modulare ceramica
- ceramica offrivano benefici fondamentali rispetto ai componenti standard , in particolare nei casi in cui è presente una malformazione (ad esempio displasia dell'anca, artrite); le ragioni del suo successo nascono dal rispetto della biomeccanica del femore prossimale e confermano la validità della rivisitazione del meccanismo di trasmissione del carico in questa regione anatomica.
Purtroppo tale intervento chirurgico è stato complicato da una paralisi del nervo IC di sinistra con denervazione dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio mediale evidenziata nell'immediato post operatorio… Le lesioni neurologiche periferiche dopo artroprotesi di anca hanno una incidenza dello 0,3-2,4%, ed in particolare il nervo IC risulta più frequentemente coinvolto (80-90% dei casi, metà dei quali riguardano lo SP). Alcuni fattori aumentano in modo significativo il rischio di lesioni neurologiche, come ad esempio gli interventi su anche displasiche,
a causa della modificazione dell'anatomia e della disposizione di vasi e nervi nonché la scomparsa o la modifica dei piani di clivaggio;
precedenti interventi chirurgici, i quali anch'essi provocano modificazioni dell'anatomia normale e la comparsa di fibrosi cicatriziale;
gli allungamenti degli arti, l'obesità, le grosse masse muscolari. L'alta incidenza di lesione del nervo IC è dovuta alla sua localizzazione anatomica: il nervo IC decorre infatti sotto al muscolo piriforme, coperto dal grande gluteo, in posizione posteriore rispetto agli altri rotatori esterni, trovandosi in stretta vicinanza con la colonna posteriore, a una distanza media di 9 mm all'altezza del tetto acetabolare, mentre più digitalmente, a livello della spina ischiatica, il nervo risulta protetto dai rotatori esterni e giace a una distanza media dalla spina di 15 mm. In linea generale le lesioni neurologiche di origine iatrogena possono essere causate da compressione, trazione, stiramenti, sezioni, ustioni. Le lesioni dei nervi durante l'intervento di protesi d'anca sono in genere da schiacciamento-compressione, o da stiramento (neuroprassia), più raramente sono di tipo traumatico con interruzione delle fibre nervose, oppure da compressione per la formazione di un ematoma. A volte si può associare una sofferenza ischemica. Soprattutto in caso di artrosi, la rigidità dei tendini e delle strutture articolari e le possibili fibrosi aderenziali rendono i nervi meno mobili durante l'utilizzo dei divaricatori;
a questo si associa, inoltre, una diversa suscettibilità individuale delle fibre nervose (neuropatie acquisite o ereditarie). Le modalità con cui si possono verificare le lesioni dei nervi durante l'intervento di protesi d'anca sono molteplici. La lesione intraoperatoria può essere causata dall'esposizione durante la via d'accesso chirurgica, considerando che il nervo IC è fortemente a rischio nella via d'accesso postero laterale, il nervo femorale nella via antero- laterale ed il nervo gluteo superiore nella via transglutea. La paralisi del nervo IC si verifica a causa delle lesioni che avvengono nel tratto in cui questo è ancora indiviso nelle due componenti SP e SPI, che corrisponde proprio alla regione posteriore dell'acetabolo. Generalmente, lesioni nervose di altra natura (ischemica, da ematoma, da stiramento durante la manovra di lussazione dell'anca eccetera), colpiscono quasi esclusivamente la componente esterna (SP) del nervo IC comune. Molto spesso il danno risulta essere parziale, permettendo al nervo un recupero progressivo. La fisiologica biologia del recupero di un nervo lesionato durante l'intervento di protesi d'anca prevede tempi di riattivazione del nervo che iniziano dopo 6-12 mesi. In genere il nervo femorale incomincia a recuperare prima dei sei mesi, mentre il nervo IC e il nervo peroneo superficiale (SP) incominciano dopo 12 mesi. Nel caso della signora le principali caratteristiche cliniche della lesione sono rappresentate: Pt_1
dalla insorgenza del deficit sensitivo-motorio immediatamente dopo l'intervento; da un parziale recupero della funzione;
dall'interessamento del nervo nel tratto in cui non si è ancora diviso nelle due componenti SP e SPI.… Nel caso in esame è verosimile che la lesione neurologica dello
SP sia stata provocata da un divaricatore chirurgico, posizionato dietro la parete posteriore dell'acetabolo durante l'intervento chirurgico. L'uso di un divaricatore chirurgico, posizionato dietro la parete posteriore dell'acetabolo durante l'intervento chirurgico è una delle possibili cause, in quanto questo peraltro utile mezzo di divaricazione può esercitare un'azione dannosa con la sua punta portata a diretto contatto con le strutture molli e mediante la compressione sulle strutture sottostanti qualora venisse eccessivamente divaricata. Questa ipotesi appare avvalorata dal fatto che la paralisi si è verificata nel tratto in cui il nervo IC è ancora indiviso nelle due componenti SP e SPI, che corrisponde proprio alla regione posteriore dell'acetabolo… Per evitare l'azione compressiva non bisogna esagerare nella divaricazione e soprattutto mettere in atto frequenti momenti di pausa con chiusura della leva. Va ricordato che l'azione lesiva sul nervo da parte di un oggetto comprimente è più vascolare che direttamente traumatica, e quindi far riprendere al nervo una normale circolazione anche per brevi momenti ne evita l'ischemia. In base ai dati contenuti nella documentazione sanitaria allegata agli atti di causa è dunque possibile affermare che se da un lato emergono elementi clinici che suggeriscono la corretta indicazione ad un intervento di protesizzazione di anca, dall'altro vi sono elementi che rendono meno evidente tale indicazione. Il riferimento cade sulla diagnosi di accettazione del 21 aprile 2010, di "coxartrosi anca sinistra" a fronte di un'anamnesi positiva per dolori articolari ingravescenti, solo parzialmente controllati dalle cure mediche e di una obiettività, evidenziata in occasione del citato ricovero indicativa di "limitazione articolare. Zoppia da caduta. Ipotonotrofia glutei". A fronte di tale quadro clinico e del dato documentale di una displasia congenita dell'anca riportato nella cartella clinica del 2012, si nota che per altro verso gli esami RX del 27 maggio 2008 e quello RM del 16 gennaio 2010 non riportano accentuate manifestazioni artrosiche locali. Esami che non è stato possibile visionare direttamente in quanto, come precisato dalla ricorrente medesima, al momento del ricovero vennero consegnati alla struttura sanitaria e non più restituiti. Purtroppo al risveglio la paziente ha manifestato un deficit dei movimenti del piede omolaterale, con disturbi della sensibilità. Tale quadro clinico deponeva per un danno sensitivo-motorio a carico del nervo IC . I dati di letteratura dimostrano che vi è la possibilità di evitare la lesione neurologica o comunque di ridurre notevolmente il rischio, adottando procedure cautelative che dovrebbero far parte della buona pratica chirurgica. Nel caso di specie durante l'esecuzione dell'intervento non sono state riscontrate difficoltà di sorta nè viene descritta l'adozione di particolari cautele. La perizianda, pur essendosi sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione, non ha recuperato del tutto il deficit motorio, pertanto, il quadro menomativo riscontrato all'esame obiettivo deve ritenersi ormai non più suscettibile di miglioramento alcuno, dato il lungo lasso di tempo trascorso dall'intervento chirurgico” (vedi pagine 18-24 della CTU in riferimento al parere specialistico fornito dal professor . Persona_2
Il medico legale dottor in relazione al prospettato inadempimento qualificato Persona_1
dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di protesi di anca sinistra, ha rilevato anch'egli che l'intervento del 26 aprile 2010 ebbe a cagionare la paralisi del nervo SP : "sul punto appare chiaro e incontrovertibile il rapporto di causalità materiale tra i censurati comportamenti sanitari e la successiva lesione nervosa periferica, in mancanza di fattori causali alternativi desumibili dalla descrizione dell'intervento chirurgico ovvero, per altri versi, dalla documentazione esaminata. In definitiva, a tenore di quanto ampiamente illustrato nel capitolo delle osservazioni specialistiche ortopediche, l'evento avverso verificatosi (lesione dello SP), per quanto in linea generale prevedibile, era soprattutto evitabile con l'adozione di particolari cautele chirurgiche mentre, di converso, non risulta provato l'intervento di cause non imputabili perché non prevedibili e, comunque, inevitabili. In ultimo, il trattamento prescelto non richiedeva una specifica competenza professionale, superiore a quella garantita dalla specializzazione dei Sanitari intervenuti. Parte attrice ritiene altresì che l'intervento di protesizzazione di anca fosse controindicato per la mancanza di evidenze radiologiche di un processo artrosico meritevole di tale correzione chirurgica. Al riguardo, come già evidenziato in precedente parte della relazione, dall'esame della documentazione sanitaria prodotta emergono elementi clinici per ritenere indicata tale procedura:
a) nella diagnosi di accettazione del 21 aprile 2010 di "coxartrosi anca sinistra"; b) nell'anamnesi positiva per dolori articolari ingravescenti solo parzialmente controllati dalle cure mediche;
c) nella obiettività evidenziata in occasione del citato ricovero, indicativa di "limitazione articolare.
Zoppia da caduta. Ipotonotrofia glutei"; d) dalla positività anamnestica per una displasia congenita dell'anca, riportata nella cartella clinica del 2012. Al tempo stesso, però, gli esami RX del 27 maggio 2008 quello RM del 16 gennaio 2010 non riportano accentuate manifestazioni artrosiche locali. Le due tipologie di evidenze, quelle favorevoli e quelle contrastanti con l'indicazione chirurgica, sotto il profilo medico- legale si elidono reciprocamente e realizzano una situazione di insuperabile incertezza, che non può essere superata né in virtù dell'attuale quadro clinico, modificatosi rispetto al 2010 per la sostituzione sia dell'acetabolo, sia della componente femorale, né con diverse evidenze documentali, né con la visualizzazione delle immagini radiografiche e RM antecedenti all'intervento, esami che all'epoca furono consegnati alla convenuta Struttura sanitaria e che la ricorrente ha aggiunto di non aver avuto in restituzione. Giudizio di insuperabile incertezza che si rende doveroso in virtù del principio di rigorismo obiettivo proprio del metodo medico- legale, che non respinge il giudizio probabilistico, ma la trasformazione attraverso semplici ipotesi del probabile nel certo, o viceversa dell'improbabile nell'impossibile…" (pagine 26-28 della CTU).
Le conclusioni raggiunte dal collegio peritale con riferimento alla affermazione di responsabilità della per la imperita esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa sono state CP_2
oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte attrice il quale evidenziato che
"differentemente da quanto riportato in bozza di perizia i muscoli denervati non sono soltanto il tibiale anteriore innervato dal nervo peroneo profondo e il gastrocnemio mediale innervato dal nervo tibiale che comunque sono indicativi di un danno interessante il tronco comune dello IC, i muscoli interessati sono oltre a quelli citati in bozza l'estensore lungo delle dita,
l'estensore breve delle dita, l'estensore lungo dell'alluce, il peroniero breve, lungo e anteriore. Vi è quindi una paralisi totale dei muscoli innervati dallo SP e un interessamento parziale di gruppi muscolari innervati dal nervo tibiale e precisamente il gastrocnemio mediale, il semitendinoso e il semimembranoso, muscoli gli ultimi due pure innervati dal nervo tibiale e che concorrono alla intrarotazione dell'arto. Non si tratta dunque di una lesione dello SP ma di una lesione più grave che interessa anche il tronco comune dello IC" (pagina 42 della CTU).
Il collegio peritale ha risposto alle osservazioni critiche come sopra evidenziate nel modo che segue: "non si concorda. Occorre prima di tutto puntualizzare l'attuale danno neurologico, su sola base clinica stante la mancata allegazione di esami neurofisiologici. Risulta in atti, infatti, la sola citazione nella relazione di dimissione del 24 maggio 2010 -dopo un ricovero per riabilitazione presso la Casa di Cura villa Sandra di Roma- di una elettromiografia effettuata durante la degenza, alla quale seguiva l'indicazione in diagnosi di dimissione di "deficit dello IC popliteo esterno". Orbene allo stato attuale il quadro clinico è stato descritto a pagina 9 della relazione come segue: "esame neurologico;
arto inferiore di sinistra: iperestesia superficiale a livello del territorio di innervazione dello SP accompagnata da anestesia a livello della superficie mediale della gamba;
perdita della capacità di dorsi-flessione del piede e delle dita;
riflesso rotuleo torpido e riflesso achilleo non evocabile;
difficoltosa la stazione eretta sulla punta dei piedi e impossibile quella sui talloni a sinistra;
accovacciamento limitato". Tale situazione indica deficit del muscolo tibiale anteriore (dorsiflessione del piede) e del muscolo estensore lungo dell'alluce (estensione dell'alluce) entrambi innervato dal nervo SP, associate a deficit del M. RO (flessione plantare del piede) innervato dal nervo SPI. È evidente che il quadro clinico è dominato da un danno stabilizzato parziale a carico dello SP. Invece non si evidenzia neuropatia del nervo femorale… Ciò premesso in termini clinici, sotto il profilo medico legale il Dottor Per_3
(consulente di parte attrice) non tiene conto della metodologia valutativa dedotta dalla sentenza n.
28986 del 2019 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, come recepita nella relazione di CTU, che in caso di danni composti basati su minorazioni concorrenti preesistenti e successive ai fatti imputabili, ammonisce di non utilizzare singole percentuali di invalidità tra loro integrate in algoritmi di calcolo che la stessa Corte definisce come "formule ad hoc, il cui unico limite è stato la fantasia degli autori". Occorre invece attenersi esclusivamente a questi principi: "l'accertamento del danno alla salute in presenza di postumi permanenti anteriori all'infortunio, i quali siano in rapporto di concorrenza con i danni permanenti causati da quest'ultimo, richiede al medico legale di valutare innanzitutto il grado di invalidità permanente obiettivo complessivo presentato dalla vittima, senza alcuna variazione in aumento o in diminuzione della misura standard suggerita dai bareme medico-legali, e senza applicazione di alcuna formula proporzionale. Gli richiederà poi di quantificare in punti percentuali, il grado di invalidità permanente della vittima prima dell'infortunio, e fornire al giudice queste due indicazioni". Si ripetono e si confermano quindi i passaggi seguiti nella relazione di CTU: 1) la valutazione di sintesi dell'attuale danno a carico della gamba di sinistra, su base ortopedica e nervosa, è desumibile in via proporzionale dal valore attribuito dalle linee valutative SIMLA 2016 alla “perdita anatomica di una gamba a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace" ascritto alla fascia 35-50%;
2) è evidente che il danno attuale è significativamente inferiore a quello minimo della fascia 35-
50%, posto che, se alla perdita anatomica e funzionale di una gamba ben protesizzabile deve essere attribuita una percentuale a partire dal 35%, nel caso di specie, in cui l'arto inferiore non ha subito alcuna amputazione, ma un danno anatomo-funzionale meno grave è attribuibile in via proporzionale una percentuale pari al 30%; 3) la preesistente menomazione concorrente a carico dello stesso arto inferiore è poi valutabile in misura pari al 17%, conforme alla voce di riferimento delle Linee Guida SIMLA "protesi di anca- classe I -pressoché completo recupero dell'ampiezza dei movimenti, in assenza di dolore e di dismetria, con tono -trofismo muscolare conservato-15-18%;
4) il grado di invalidità permanente attuale è quindi pari al 30% e quello preesistente non imputabile era pari al 17%" (pagine 43-45 della CTU).
Compendiando , mentre non si può affermare all'esito della espletata istruttoria ,con particolare riguardo alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale , se vi fosse indicazione all'intervento di artroprotesi di anca (v. anche risposta del collegio peritale alle osservazioni critiche del ctp di parte attrice al riguardo, pagg. 36-38 della CTU) , sussiste responsabilità del personale sanitario della Struttura per la mancata adozione di cautele chirurgiche necessarie a prevenire nel corso dell'atto operatorio e, dunque, ad evitare l'insorgenza della lesione dello SP , con particolare riferimento alle modalità di utilizzo del divaricatore come sopra già esplicato.
Venendo ora alla quantificazione dei postumi permanenti , da porsi in stretta correlazione con l'imperito intervento di artroprotesi posto in essere dal personale Sanitario della Struttura convenuta, il collegio peritale ha evidenziato che "l'attuale maggior danno subito a causa della paralisi del nervo SP di sinistra consiste, in termini di danno biologico permanente, nell'aggravamento dell'invalidità preesistente concorrente "esiti di artroprotesi di anca a sinistra".
Siffatto aggravamento ha incrementato la percentuale di invalidità preesistente dal 17% all'attuale
30%, con conseguente risarcibilità della quota di danno compresa tra il 18% e il 30%. Gli attuali postumi non sono emendabili con specifici trattamenti terapeutici e non risulta allegata documentazione relative a spese sanitarie sostenute per i fatti di causa. In ordine all'incapacità temporanea non risultano realizzati periodi aggiuntivi rispetto a quelli che comunque si sarebbero realizzati a causa della normale convalescenza e riabilitazione per l'intervento di protesi di anca"
(pagina 35 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale sono state oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte attrice Dott. , il quale ha evidenziato la non correttezza della Per_3
mancata valutazione della incapacità temporanea assoluta della paziente nonchè la mancata considerazione del danno psichico nell'ambito della quantificazione dei postumi permanenti subiti dalla perizianda.
Premesso che il danno biologico è comprensivo del danno estetico, con particolare riferimento agli esiti cicatriziali rivelatori dell'intervento di artroprotesi oggetto di causa, si osserva che in riferimento al mancato riconoscimento del danno biologico temporaneo i periti d'ufficio hanno risposto evidenziando che "la documentazione in atti cessa con la relazione di dimissione dalla
Casa di Cura Villa Sandra redatta il 24 maggio 2010, cioè 28 giorni dopo l'intervento, che non reca indicazione a ulteriore terapia riabilitativa" (pagina 47 della CTU).
In riferimento poi al mancato riconoscimento del danno psichico come voce di danno autonoma , oggetto di specifico rilievo da parte del ctp di parte attrice, il collegio peritale ha rilevato che : "1) allo stato attuale il quadro depressivo è stato descritto come regredito;
2) la terapia ora assunta è
a base di soli ansiolitici e non anche di antidepressivi;
3) già prima dei fatti di causa le condizioni risultavano più impegnative, posto che nel corso del ricovero presso la Struttura sanitaria convenuta si scriveva in diaria: "la paziente soffre di depressione e attacchi di panico in cura farmacologica autogestita”, e risulta riportata nella cartella anestesiologica terapia a base di
Xanax, Tavor, Stilnox, Talofen, XY;
4) nella cartella clinica relativa al ricovero del 2012 si legge in anamnesi: "dal ' 96 è in trattamento – IN- Seroquel più altri farmaci - per attacchi di panico e depressione. Ultimo ricovero in ambiente psichiatrico nel febbraio u.s.” Risultava quindi già dal 1996, 14 anni prima dei fatti di causa, una rilevante terapia a base di neurolettici
(Seroquel), di stabilizzanti il tono dell'umore (IN ) e di altri farmaci”. (pagg. 45- 46 della
CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale anche nella risposta alle osservazioni critiche formulate dal ctp di parte attrice si appalesano integralmente condivisibili a parere del Tribunale , siccome adeguatamente motivate e sorrette da adeguata conoscenza della letteratura scientifica in materia .
Venendo ora alla liquidazione del danno , va anzitutto liquidato il danno biologico . Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico, inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale , di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno
2025 all'attrice (36 aa al momento dell' intervento chirurgico del 26.4.2010) va riconosciuto il danno iatrogeno .
Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della Struttura di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III 27.9.2021 n. 26117), va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (A) ; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (B); detraendo il secondo importo dal primo.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie il valore di A (30%), tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dei fatti (36 anni), e applicate le tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno biologico per l'anno 2025 è pari ad € 123.856,43 attuali (valore del punto danno biologico pari ad € 5004,30) ; il valore di B (17%) è pari ad € 48.372,93 attuali (valore del punto pari ad € 3449,05) ; sottraendo il valore di B dal valore di A si perviene all'importo di €
75.483,5 attuali , che costituisce quantificazione del maggior danno da invalidità permanente.
Va poi riconosciuto il danno morale soggettivo in misura pari ad un terzo dell'importo da ultimo indicato a titolo di ristoro del maggior danno;
si perviene all'importo di 25.161,16 attuali.
Nulla è invece dovuto a titolo di ristoro del danno patrimoniale in considerazione del fatto che non è stata fornita in corso di causa la prova del nesso eziologico tra la malpractice sanitaria come sopra enucleata e l'azzeramento /contrazione del reddito.
Nulla è infine dovuto a titolo di ristoro da pretesa lesione del diritto all'autodeterminazione in tema di consenso informato, atteso che l'esigenza di chiedere il ristoro anche di detta voce di danno è sorta a seguito dell'espletamento delle operazioni peritali nell'ambito delle quali si è palesata sia l'insufficienza descrittiva e informativa della cartella clinica che la inadeguatezza del consenso infermato .
La domanda risarcitoria relativa al consenso informato infatti non risulta indicata nel libello introduttivo e neppure nella memoria di precisazione della domanda , avendo parte attrice depositato direttamente la memoria istruttoria secondo termine con la quale ha chiesto ammettersi
CTU medico legale , sicchè la relativa domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile siccome formulata a preclusioni processuali avvenute e comunque in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna della parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 100.644,66 (danno biologico + danno morale soggettivo ), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 26.4.2010
(data di esecuzione dell'intervento errato nella tecnica di esecuzione ) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto e quelle della mediazione obbligatoria ante causam, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento)
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
100.644,66 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al
26.4.2010, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore dell'attrice , che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato , nonché al rimborso delle spese di mediazione sostenute da parte attrice;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 5906/2022 pervenuta all'udienza del 3 luglio 2025 per la decisione , vertente tra:
nata a [...] il [...] , difesa giusta delega in atti dall' Avv. Parte_1
NI CR
ATTRICE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_1 P.IVA_1
Struttura ) , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto ed
EG MA
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica – errata esecuzione di intervento chirurgico ortopedico- danno differenziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
, premesso che : in data 21 aprile 2010 veniva ricoverata presso l'Ospedale Parte_1
San Camillo-Forlanini di Roma, a causa di una sintomatologia dolorosa dell'anca sinistra per la quale era stato programmato un intervento di artroprotesi;
in data 26 aprile 2010, in assenza di appropriati studi diagnostici, la paziente veniva sottoposta all'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca sinistra;
dopo il risveglio dall'anestesia essa attrice aveva immediata percezione della impossibilità di movimento della gamba su cui i sanitari erano intervenuti chirurgicamente, i quali si accertavano del danno il giorno successivo all'intervento, tanto che facevano acquistare al marito e al padre della paziente una “molla di codeville”, nel tentativo vano di far deambulare la paziente;
in data 28 aprile 2010 veniva riportato in cartella clinica "lesione dello IC"; in data 7 maggio
2010 la paziente veniva dimessa con diagnosi di "coxartrosi sinistra-anemia postoperatoria-deficit
SP", per essere immediatamente trasferita presso il Centro di Riabilitazione Villa Sandra in Roma;
in data 17 maggio 2012 essa attrice veniva dichiarata invalida al 55% dalla Commissione Medica dell'ASL di Vibo Valentia, e in data 30 luglio 2012 la stessa, in preda ad uno stato depressivo gravissimo, tentava il suicidio;
che ,in diritto, era ravvisabile la responsabilità della CP_2
odierna convenuta in considerazione del fatto che, in primo luogo, non era necessario intervenire chirurgicamente con la resezione dell'anca e l'applicazione della protesi, poiché la sintomatologia della paziente non era di tale importanza da giustificare un siffatto invasivo intervento chirurgico;
inoltre dalla documentazione sanitaria prodotta si evinceva che non era stato eseguito alcun appropriato esame diagnostico;
infine durante l'inutile intervento chirurgico era stata provocata la lesione del nervo IC, anzi, più correttamente la paralisi del nervo IC;
che era quindi interesse di essa attrice conseguire il ristoro dei danni non patrimoniali (danno biologico, danno morale soggettivo) nonché del danno patrimoniale, con particolare riferimento al fatto che essa attrice, impegnata nello svolgimento di attività di ristorazione, aveva subito un evidente contrazione/azzeramento dei propri redditi, non avendo più svolto alcuna attività lavorativa;
che era stata esperita mediazione obbligatoria con esito negativo (vedi verbale negativo di mediazione in atti); tanto premesso ha convenuto in giudizio l onde Controparte_3
conseguire il ristoro dei danni derivati dalla errata esecuzione dell'intervento chirurgico di cui sopra, previa affermazione della responsabilità della parte convenuta.
Si è costituita in giudizio l la quale, dopo aver compiuto Controparte_1
lungo excursus sulla Legge Gelli Bianco in tema di responsabilità sanitaria, ha evidenziato che la lesione del nervo IC doveva ritenersi una complicanza, non prevedibile né prevenibile, sicché il personale sanitario dell'Azienda convenuta non doveva ritenersi responsabile della pretesa errata esecuzione dell'intervento chirurgico;
ha quindi concluso per il rigetto della domanda, dopo aver contestato anche il quantum debeatur ex adverso richiesto.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa CTU medico legale sulla persona dell'attrice; nelle more del giudizio interveniva la sostituzione del Giudice originariamente titolare, dottoressa Eleonora Lombardi, la quale veniva sostituita dallo scrivente Magistrato.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'articolo
190 c.p.c. .
Tanto premesso in fatto, ferma la procedibilità della domanda come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, venendo ora al merito della domanda risarcitoria azionata , ritiene il
Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale per fatti antecedenti alla entrata in vigore della
Legge Gelli Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma dei dottori , Persona_1
medico legale , e specialista in ortopedia , redatta con professionalità , con risposte Persona_2
logiche e coerenti ai quesiti formulati, con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia vigenti all'epoca dei fatti , oltre che nel rispetto del principio del contraddittorio avendo il collegio peritale esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte- segnatamente il consulente di parte attrice - , nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha compiuto in via preliminare accurato excursus sulla storia clinica e anamnestica della paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti al fine di enucleare gli eventuali prospettati profili di inadempimento qualificato dedotti da parte attrice.
In particolare, il collegio peritale ha evidenziato che in data 21 aprile 2010 l'attrice si ricoverava presso l'azienda ospedaliera con la diagnosi di accettazione di "coxartrosi Controparte_1
anca sinistra"; in data 26 aprile 2010 si praticava intervento chirurgico così descritto: "paziente in decubito laterale, incisione laterale diretta dell'anca, dieresi del sottocute, osteotomia del collo femorale, si rimuove la testa femorale, con apposito strumentario si preparano l'acetabolo e il canale femorale, dopo avere eseguito le opportune prove di stabilità e aver controllato la lunghezza degli arti, si posiziona artroprotesi non cementata in ceramica come da etichette…"; successivamente all'intervento chirurgico la paziente veniva sottoposta a trasfusione di sangue autologa;
in data 28 aprile 2010 per la prima volta compare in cartella clinica la seguente dicitura
"presenta paralisi da SP all'arto operato"; in data 30 aprile 2010 veniva prescritto tutore tipo
Codivilla per piede equino;
la paziente veniva dimessa in data 7 maggio 2010 per essere trasferita presso il Centro di Riabilitazione Villa Sandra di Roma;
inoltre in data 27 giugno 2011 la paziente veniva riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 55% per "esiti di artroprotesi anca sinistra in soggetto con deficit del nervo IC…"; in data
30 luglio 2012 la paziente veniva ricoverata presso l'Ospedale di Vibo Valentia con diagnosi di accettazione "Ingestione volontaria di psicofarmaci. Sindrome depressiva. Displasia congenita anca…."; in anamnesi si legge: "nata con displasia congenita dell'anca… Dal 96 è in trattamento-
IN – Seroquel più altri farmaci per attacchi di panico e depressione…".
Ripercorsa la storia clinica della paziente, lo specialista in ortopedia Prof. ha Persona_2
evidenziato che "l'analisi del risultato di un intervento di artroprotesi di anca deve essere effettuata valutando con attenzione tutti gli elementi di causalità normativa rispetto ad un modello teorico di risultato generalmente soddisfacente e la possibilità del chirurgo di controllare ed eludere tali cause. In cartella clinica dell' in anamnesi si legge: CP_1 Controparte_1
"…Lamenta coxartrosi ingravescente, ha praticato cure mediche con scarso risultato… Esame obiettivo limitazione articolare, zoppia da caduta, ipotonotrofia glutei". In base alla sintomatologia evidenziata, effettuava esami strumentali che evidenziavano: esame RX bacino del
27 maggio 2008: "lo studio radiografico convenzionale del bacino documenta la presenza di minima coxartrosi bilaterale con relativo risparmio della rima articolare, sclerosi sub condrale del tetto del cotile ed osteofitosi marginale…"; esame RM bacino 16 gennaio 2010 "finemente disomogenee ma con regolare spessore sono le cartilagini jaline di rivestimento dei capi ossei esplorati"; esame scintigrafico del 4 marzo 2010: "il quadro scintigrafico, pur evidenziando alterazioni compatibili con artropatia polidistrettuale, peraltro di modica entità, non presenta elementi attribuibili a significativa componente flogotica associata". Inoltre in un ricovero effettuato in data 30 luglio 2012 presso l'Ospedale di Vibo Valentia viene rilevata una displasia congenita di anca. La sintomatologia dolorosa e la storia clinica potevano giustificare l'indicazione all'intervento chirurgico di artroprotesi anca sinistra. Queste protesi con collo modulare ceramica
- ceramica offrivano benefici fondamentali rispetto ai componenti standard , in particolare nei casi in cui è presente una malformazione (ad esempio displasia dell'anca, artrite); le ragioni del suo successo nascono dal rispetto della biomeccanica del femore prossimale e confermano la validità della rivisitazione del meccanismo di trasmissione del carico in questa regione anatomica.
Purtroppo tale intervento chirurgico è stato complicato da una paralisi del nervo IC di sinistra con denervazione dei muscoli tibiale anteriore e gastrocnemio mediale evidenziata nell'immediato post operatorio… Le lesioni neurologiche periferiche dopo artroprotesi di anca hanno una incidenza dello 0,3-2,4%, ed in particolare il nervo IC risulta più frequentemente coinvolto (80-90% dei casi, metà dei quali riguardano lo SP). Alcuni fattori aumentano in modo significativo il rischio di lesioni neurologiche, come ad esempio gli interventi su anche displasiche,
a causa della modificazione dell'anatomia e della disposizione di vasi e nervi nonché la scomparsa o la modifica dei piani di clivaggio;
precedenti interventi chirurgici, i quali anch'essi provocano modificazioni dell'anatomia normale e la comparsa di fibrosi cicatriziale;
gli allungamenti degli arti, l'obesità, le grosse masse muscolari. L'alta incidenza di lesione del nervo IC è dovuta alla sua localizzazione anatomica: il nervo IC decorre infatti sotto al muscolo piriforme, coperto dal grande gluteo, in posizione posteriore rispetto agli altri rotatori esterni, trovandosi in stretta vicinanza con la colonna posteriore, a una distanza media di 9 mm all'altezza del tetto acetabolare, mentre più digitalmente, a livello della spina ischiatica, il nervo risulta protetto dai rotatori esterni e giace a una distanza media dalla spina di 15 mm. In linea generale le lesioni neurologiche di origine iatrogena possono essere causate da compressione, trazione, stiramenti, sezioni, ustioni. Le lesioni dei nervi durante l'intervento di protesi d'anca sono in genere da schiacciamento-compressione, o da stiramento (neuroprassia), più raramente sono di tipo traumatico con interruzione delle fibre nervose, oppure da compressione per la formazione di un ematoma. A volte si può associare una sofferenza ischemica. Soprattutto in caso di artrosi, la rigidità dei tendini e delle strutture articolari e le possibili fibrosi aderenziali rendono i nervi meno mobili durante l'utilizzo dei divaricatori;
a questo si associa, inoltre, una diversa suscettibilità individuale delle fibre nervose (neuropatie acquisite o ereditarie). Le modalità con cui si possono verificare le lesioni dei nervi durante l'intervento di protesi d'anca sono molteplici. La lesione intraoperatoria può essere causata dall'esposizione durante la via d'accesso chirurgica, considerando che il nervo IC è fortemente a rischio nella via d'accesso postero laterale, il nervo femorale nella via antero- laterale ed il nervo gluteo superiore nella via transglutea. La paralisi del nervo IC si verifica a causa delle lesioni che avvengono nel tratto in cui questo è ancora indiviso nelle due componenti SP e SPI, che corrisponde proprio alla regione posteriore dell'acetabolo. Generalmente, lesioni nervose di altra natura (ischemica, da ematoma, da stiramento durante la manovra di lussazione dell'anca eccetera), colpiscono quasi esclusivamente la componente esterna (SP) del nervo IC comune. Molto spesso il danno risulta essere parziale, permettendo al nervo un recupero progressivo. La fisiologica biologia del recupero di un nervo lesionato durante l'intervento di protesi d'anca prevede tempi di riattivazione del nervo che iniziano dopo 6-12 mesi. In genere il nervo femorale incomincia a recuperare prima dei sei mesi, mentre il nervo IC e il nervo peroneo superficiale (SP) incominciano dopo 12 mesi. Nel caso della signora le principali caratteristiche cliniche della lesione sono rappresentate: Pt_1
dalla insorgenza del deficit sensitivo-motorio immediatamente dopo l'intervento; da un parziale recupero della funzione;
dall'interessamento del nervo nel tratto in cui non si è ancora diviso nelle due componenti SP e SPI.… Nel caso in esame è verosimile che la lesione neurologica dello
SP sia stata provocata da un divaricatore chirurgico, posizionato dietro la parete posteriore dell'acetabolo durante l'intervento chirurgico. L'uso di un divaricatore chirurgico, posizionato dietro la parete posteriore dell'acetabolo durante l'intervento chirurgico è una delle possibili cause, in quanto questo peraltro utile mezzo di divaricazione può esercitare un'azione dannosa con la sua punta portata a diretto contatto con le strutture molli e mediante la compressione sulle strutture sottostanti qualora venisse eccessivamente divaricata. Questa ipotesi appare avvalorata dal fatto che la paralisi si è verificata nel tratto in cui il nervo IC è ancora indiviso nelle due componenti SP e SPI, che corrisponde proprio alla regione posteriore dell'acetabolo… Per evitare l'azione compressiva non bisogna esagerare nella divaricazione e soprattutto mettere in atto frequenti momenti di pausa con chiusura della leva. Va ricordato che l'azione lesiva sul nervo da parte di un oggetto comprimente è più vascolare che direttamente traumatica, e quindi far riprendere al nervo una normale circolazione anche per brevi momenti ne evita l'ischemia. In base ai dati contenuti nella documentazione sanitaria allegata agli atti di causa è dunque possibile affermare che se da un lato emergono elementi clinici che suggeriscono la corretta indicazione ad un intervento di protesizzazione di anca, dall'altro vi sono elementi che rendono meno evidente tale indicazione. Il riferimento cade sulla diagnosi di accettazione del 21 aprile 2010, di "coxartrosi anca sinistra" a fronte di un'anamnesi positiva per dolori articolari ingravescenti, solo parzialmente controllati dalle cure mediche e di una obiettività, evidenziata in occasione del citato ricovero indicativa di "limitazione articolare. Zoppia da caduta. Ipotonotrofia glutei". A fronte di tale quadro clinico e del dato documentale di una displasia congenita dell'anca riportato nella cartella clinica del 2012, si nota che per altro verso gli esami RX del 27 maggio 2008 e quello RM del 16 gennaio 2010 non riportano accentuate manifestazioni artrosiche locali. Esami che non è stato possibile visionare direttamente in quanto, come precisato dalla ricorrente medesima, al momento del ricovero vennero consegnati alla struttura sanitaria e non più restituiti. Purtroppo al risveglio la paziente ha manifestato un deficit dei movimenti del piede omolaterale, con disturbi della sensibilità. Tale quadro clinico deponeva per un danno sensitivo-motorio a carico del nervo IC . I dati di letteratura dimostrano che vi è la possibilità di evitare la lesione neurologica o comunque di ridurre notevolmente il rischio, adottando procedure cautelative che dovrebbero far parte della buona pratica chirurgica. Nel caso di specie durante l'esecuzione dell'intervento non sono state riscontrate difficoltà di sorta nè viene descritta l'adozione di particolari cautele. La perizianda, pur essendosi sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione, non ha recuperato del tutto il deficit motorio, pertanto, il quadro menomativo riscontrato all'esame obiettivo deve ritenersi ormai non più suscettibile di miglioramento alcuno, dato il lungo lasso di tempo trascorso dall'intervento chirurgico” (vedi pagine 18-24 della CTU in riferimento al parere specialistico fornito dal professor . Persona_2
Il medico legale dottor in relazione al prospettato inadempimento qualificato Persona_1
dell'errata esecuzione dell'intervento chirurgico di protesi di anca sinistra, ha rilevato anch'egli che l'intervento del 26 aprile 2010 ebbe a cagionare la paralisi del nervo SP : "sul punto appare chiaro e incontrovertibile il rapporto di causalità materiale tra i censurati comportamenti sanitari e la successiva lesione nervosa periferica, in mancanza di fattori causali alternativi desumibili dalla descrizione dell'intervento chirurgico ovvero, per altri versi, dalla documentazione esaminata. In definitiva, a tenore di quanto ampiamente illustrato nel capitolo delle osservazioni specialistiche ortopediche, l'evento avverso verificatosi (lesione dello SP), per quanto in linea generale prevedibile, era soprattutto evitabile con l'adozione di particolari cautele chirurgiche mentre, di converso, non risulta provato l'intervento di cause non imputabili perché non prevedibili e, comunque, inevitabili. In ultimo, il trattamento prescelto non richiedeva una specifica competenza professionale, superiore a quella garantita dalla specializzazione dei Sanitari intervenuti. Parte attrice ritiene altresì che l'intervento di protesizzazione di anca fosse controindicato per la mancanza di evidenze radiologiche di un processo artrosico meritevole di tale correzione chirurgica. Al riguardo, come già evidenziato in precedente parte della relazione, dall'esame della documentazione sanitaria prodotta emergono elementi clinici per ritenere indicata tale procedura:
a) nella diagnosi di accettazione del 21 aprile 2010 di "coxartrosi anca sinistra"; b) nell'anamnesi positiva per dolori articolari ingravescenti solo parzialmente controllati dalle cure mediche;
c) nella obiettività evidenziata in occasione del citato ricovero, indicativa di "limitazione articolare.
Zoppia da caduta. Ipotonotrofia glutei"; d) dalla positività anamnestica per una displasia congenita dell'anca, riportata nella cartella clinica del 2012. Al tempo stesso, però, gli esami RX del 27 maggio 2008 quello RM del 16 gennaio 2010 non riportano accentuate manifestazioni artrosiche locali. Le due tipologie di evidenze, quelle favorevoli e quelle contrastanti con l'indicazione chirurgica, sotto il profilo medico- legale si elidono reciprocamente e realizzano una situazione di insuperabile incertezza, che non può essere superata né in virtù dell'attuale quadro clinico, modificatosi rispetto al 2010 per la sostituzione sia dell'acetabolo, sia della componente femorale, né con diverse evidenze documentali, né con la visualizzazione delle immagini radiografiche e RM antecedenti all'intervento, esami che all'epoca furono consegnati alla convenuta Struttura sanitaria e che la ricorrente ha aggiunto di non aver avuto in restituzione. Giudizio di insuperabile incertezza che si rende doveroso in virtù del principio di rigorismo obiettivo proprio del metodo medico- legale, che non respinge il giudizio probabilistico, ma la trasformazione attraverso semplici ipotesi del probabile nel certo, o viceversa dell'improbabile nell'impossibile…" (pagine 26-28 della CTU).
Le conclusioni raggiunte dal collegio peritale con riferimento alla affermazione di responsabilità della per la imperita esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa sono state CP_2
oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte attrice il quale evidenziato che
"differentemente da quanto riportato in bozza di perizia i muscoli denervati non sono soltanto il tibiale anteriore innervato dal nervo peroneo profondo e il gastrocnemio mediale innervato dal nervo tibiale che comunque sono indicativi di un danno interessante il tronco comune dello IC, i muscoli interessati sono oltre a quelli citati in bozza l'estensore lungo delle dita,
l'estensore breve delle dita, l'estensore lungo dell'alluce, il peroniero breve, lungo e anteriore. Vi è quindi una paralisi totale dei muscoli innervati dallo SP e un interessamento parziale di gruppi muscolari innervati dal nervo tibiale e precisamente il gastrocnemio mediale, il semitendinoso e il semimembranoso, muscoli gli ultimi due pure innervati dal nervo tibiale e che concorrono alla intrarotazione dell'arto. Non si tratta dunque di una lesione dello SP ma di una lesione più grave che interessa anche il tronco comune dello IC" (pagina 42 della CTU).
Il collegio peritale ha risposto alle osservazioni critiche come sopra evidenziate nel modo che segue: "non si concorda. Occorre prima di tutto puntualizzare l'attuale danno neurologico, su sola base clinica stante la mancata allegazione di esami neurofisiologici. Risulta in atti, infatti, la sola citazione nella relazione di dimissione del 24 maggio 2010 -dopo un ricovero per riabilitazione presso la Casa di Cura villa Sandra di Roma- di una elettromiografia effettuata durante la degenza, alla quale seguiva l'indicazione in diagnosi di dimissione di "deficit dello IC popliteo esterno". Orbene allo stato attuale il quadro clinico è stato descritto a pagina 9 della relazione come segue: "esame neurologico;
arto inferiore di sinistra: iperestesia superficiale a livello del territorio di innervazione dello SP accompagnata da anestesia a livello della superficie mediale della gamba;
perdita della capacità di dorsi-flessione del piede e delle dita;
riflesso rotuleo torpido e riflesso achilleo non evocabile;
difficoltosa la stazione eretta sulla punta dei piedi e impossibile quella sui talloni a sinistra;
accovacciamento limitato". Tale situazione indica deficit del muscolo tibiale anteriore (dorsiflessione del piede) e del muscolo estensore lungo dell'alluce (estensione dell'alluce) entrambi innervato dal nervo SP, associate a deficit del M. RO (flessione plantare del piede) innervato dal nervo SPI. È evidente che il quadro clinico è dominato da un danno stabilizzato parziale a carico dello SP. Invece non si evidenzia neuropatia del nervo femorale… Ciò premesso in termini clinici, sotto il profilo medico legale il Dottor Per_3
(consulente di parte attrice) non tiene conto della metodologia valutativa dedotta dalla sentenza n.
28986 del 2019 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, come recepita nella relazione di CTU, che in caso di danni composti basati su minorazioni concorrenti preesistenti e successive ai fatti imputabili, ammonisce di non utilizzare singole percentuali di invalidità tra loro integrate in algoritmi di calcolo che la stessa Corte definisce come "formule ad hoc, il cui unico limite è stato la fantasia degli autori". Occorre invece attenersi esclusivamente a questi principi: "l'accertamento del danno alla salute in presenza di postumi permanenti anteriori all'infortunio, i quali siano in rapporto di concorrenza con i danni permanenti causati da quest'ultimo, richiede al medico legale di valutare innanzitutto il grado di invalidità permanente obiettivo complessivo presentato dalla vittima, senza alcuna variazione in aumento o in diminuzione della misura standard suggerita dai bareme medico-legali, e senza applicazione di alcuna formula proporzionale. Gli richiederà poi di quantificare in punti percentuali, il grado di invalidità permanente della vittima prima dell'infortunio, e fornire al giudice queste due indicazioni". Si ripetono e si confermano quindi i passaggi seguiti nella relazione di CTU: 1) la valutazione di sintesi dell'attuale danno a carico della gamba di sinistra, su base ortopedica e nervosa, è desumibile in via proporzionale dal valore attribuito dalle linee valutative SIMLA 2016 alla “perdita anatomica di una gamba a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace" ascritto alla fascia 35-50%;
2) è evidente che il danno attuale è significativamente inferiore a quello minimo della fascia 35-
50%, posto che, se alla perdita anatomica e funzionale di una gamba ben protesizzabile deve essere attribuita una percentuale a partire dal 35%, nel caso di specie, in cui l'arto inferiore non ha subito alcuna amputazione, ma un danno anatomo-funzionale meno grave è attribuibile in via proporzionale una percentuale pari al 30%; 3) la preesistente menomazione concorrente a carico dello stesso arto inferiore è poi valutabile in misura pari al 17%, conforme alla voce di riferimento delle Linee Guida SIMLA "protesi di anca- classe I -pressoché completo recupero dell'ampiezza dei movimenti, in assenza di dolore e di dismetria, con tono -trofismo muscolare conservato-15-18%;
4) il grado di invalidità permanente attuale è quindi pari al 30% e quello preesistente non imputabile era pari al 17%" (pagine 43-45 della CTU).
Compendiando , mentre non si può affermare all'esito della espletata istruttoria ,con particolare riguardo alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale , se vi fosse indicazione all'intervento di artroprotesi di anca (v. anche risposta del collegio peritale alle osservazioni critiche del ctp di parte attrice al riguardo, pagg. 36-38 della CTU) , sussiste responsabilità del personale sanitario della Struttura per la mancata adozione di cautele chirurgiche necessarie a prevenire nel corso dell'atto operatorio e, dunque, ad evitare l'insorgenza della lesione dello SP , con particolare riferimento alle modalità di utilizzo del divaricatore come sopra già esplicato.
Venendo ora alla quantificazione dei postumi permanenti , da porsi in stretta correlazione con l'imperito intervento di artroprotesi posto in essere dal personale Sanitario della Struttura convenuta, il collegio peritale ha evidenziato che "l'attuale maggior danno subito a causa della paralisi del nervo SP di sinistra consiste, in termini di danno biologico permanente, nell'aggravamento dell'invalidità preesistente concorrente "esiti di artroprotesi di anca a sinistra".
Siffatto aggravamento ha incrementato la percentuale di invalidità preesistente dal 17% all'attuale
30%, con conseguente risarcibilità della quota di danno compresa tra il 18% e il 30%. Gli attuali postumi non sono emendabili con specifici trattamenti terapeutici e non risulta allegata documentazione relative a spese sanitarie sostenute per i fatti di causa. In ordine all'incapacità temporanea non risultano realizzati periodi aggiuntivi rispetto a quelli che comunque si sarebbero realizzati a causa della normale convalescenza e riabilitazione per l'intervento di protesi di anca"
(pagina 35 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale sono state oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte attrice Dott. , il quale ha evidenziato la non correttezza della Per_3
mancata valutazione della incapacità temporanea assoluta della paziente nonchè la mancata considerazione del danno psichico nell'ambito della quantificazione dei postumi permanenti subiti dalla perizianda.
Premesso che il danno biologico è comprensivo del danno estetico, con particolare riferimento agli esiti cicatriziali rivelatori dell'intervento di artroprotesi oggetto di causa, si osserva che in riferimento al mancato riconoscimento del danno biologico temporaneo i periti d'ufficio hanno risposto evidenziando che "la documentazione in atti cessa con la relazione di dimissione dalla
Casa di Cura Villa Sandra redatta il 24 maggio 2010, cioè 28 giorni dopo l'intervento, che non reca indicazione a ulteriore terapia riabilitativa" (pagina 47 della CTU).
In riferimento poi al mancato riconoscimento del danno psichico come voce di danno autonoma , oggetto di specifico rilievo da parte del ctp di parte attrice, il collegio peritale ha rilevato che : "1) allo stato attuale il quadro depressivo è stato descritto come regredito;
2) la terapia ora assunta è
a base di soli ansiolitici e non anche di antidepressivi;
3) già prima dei fatti di causa le condizioni risultavano più impegnative, posto che nel corso del ricovero presso la Struttura sanitaria convenuta si scriveva in diaria: "la paziente soffre di depressione e attacchi di panico in cura farmacologica autogestita”, e risulta riportata nella cartella anestesiologica terapia a base di
Xanax, Tavor, Stilnox, Talofen, XY;
4) nella cartella clinica relativa al ricovero del 2012 si legge in anamnesi: "dal ' 96 è in trattamento – IN- Seroquel più altri farmaci - per attacchi di panico e depressione. Ultimo ricovero in ambiente psichiatrico nel febbraio u.s.” Risultava quindi già dal 1996, 14 anni prima dei fatti di causa, una rilevante terapia a base di neurolettici
(Seroquel), di stabilizzanti il tono dell'umore (IN ) e di altri farmaci”. (pagg. 45- 46 della
CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale anche nella risposta alle osservazioni critiche formulate dal ctp di parte attrice si appalesano integralmente condivisibili a parere del Tribunale , siccome adeguatamente motivate e sorrette da adeguata conoscenza della letteratura scientifica in materia .
Venendo ora alla liquidazione del danno , va anzitutto liquidato il danno biologico . Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico, inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale , di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno
2025 all'attrice (36 aa al momento dell' intervento chirurgico del 26.4.2010) va riconosciuto il danno iatrogeno .
Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della Struttura di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III 27.9.2021 n. 26117), va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (A) ; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (B); detraendo il secondo importo dal primo.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie il valore di A (30%), tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dei fatti (36 anni), e applicate le tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno biologico per l'anno 2025 è pari ad € 123.856,43 attuali (valore del punto danno biologico pari ad € 5004,30) ; il valore di B (17%) è pari ad € 48.372,93 attuali (valore del punto pari ad € 3449,05) ; sottraendo il valore di B dal valore di A si perviene all'importo di €
75.483,5 attuali , che costituisce quantificazione del maggior danno da invalidità permanente.
Va poi riconosciuto il danno morale soggettivo in misura pari ad un terzo dell'importo da ultimo indicato a titolo di ristoro del maggior danno;
si perviene all'importo di 25.161,16 attuali.
Nulla è invece dovuto a titolo di ristoro del danno patrimoniale in considerazione del fatto che non è stata fornita in corso di causa la prova del nesso eziologico tra la malpractice sanitaria come sopra enucleata e l'azzeramento /contrazione del reddito.
Nulla è infine dovuto a titolo di ristoro da pretesa lesione del diritto all'autodeterminazione in tema di consenso informato, atteso che l'esigenza di chiedere il ristoro anche di detta voce di danno è sorta a seguito dell'espletamento delle operazioni peritali nell'ambito delle quali si è palesata sia l'insufficienza descrittiva e informativa della cartella clinica che la inadeguatezza del consenso infermato .
La domanda risarcitoria relativa al consenso informato infatti non risulta indicata nel libello introduttivo e neppure nella memoria di precisazione della domanda , avendo parte attrice depositato direttamente la memoria istruttoria secondo termine con la quale ha chiesto ammettersi
CTU medico legale , sicchè la relativa domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile siccome formulata a preclusioni processuali avvenute e comunque in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna della parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 100.644,66 (danno biologico + danno morale soggettivo ), oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al 26.4.2010
(data di esecuzione dell'intervento errato nella tecnica di esecuzione ) , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (SSUU 1712/1995).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato decreto e quelle della mediazione obbligatoria ante causam, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento)
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
100.644,66 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato al
26.4.2010, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita dall'evento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
b) pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di causa in favore dell'attrice , che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato , nonché al rimborso delle spese di mediazione sostenute da parte attrice;
d) sentenza a debito .
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri