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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di EM, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina CARMINATI parte ricorrente e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Sara TRAVI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 25/03/2022 è nato in [...] il figlio . Per_1
Terminata la loro relazione, con ricorso del 19/08/2024 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione di parte resistente;
punti del contendere fra le parti erano la definizione di un contributo per il mantenimento del figlio nonché le modalità di Per_1 esercizio del diritto di visita paterno, mentre nessuna contestazione si rilevava sull'affidamento del minore, per il quale entrambe le parti richiedevano che fosse condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Parte resistente sollevava altresì eccezione di incompetenza del Tribunale adito, indicando come competente ex art 473 bis.11 cod. proc. civ., quale giudice del luogo di abituale residenza del minore, il Tribunale di Lodi: ciò in quanto, a detta del
Sig. il trasferimento del figlio assieme alla madre, la sig.ra CP_1 Per_1
, nel Comune di EM, si sarebbe trattato di un allontanamento non Pt_1 autorizzato.
Chiamata la prima udienza al 19/09/2024, il Giudice disponeva in via temporanea l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario alternato;
le parti si dichiaravano altresì disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare nell'interesse del minore, stante la forte conflittualità data fra di esse.
Tale percorso di mediazione attenuava almeno in parte detta condizione, sicché le parti giungevano ad un accordo sui punti del contendere e precisavano le conclusioni in modo conforme e congiunto e all'udienza del 03/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate. L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di EM, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) Affido condiviso e tempi di frequentazione genitori – Per_1
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e domiciliazione presso entrambi i genitori;
la collocazione di presso ciascun genitore avverrà con le Per_1 seguenti modalità
Prima settimana lunedì – martedì: mamma mercoledì -giovedì: papà venerdì-sabato-domenica: mamma
Seconda settimana: lunedì – martedì: papà mercoledì -giovedì: mamma venerdì-sabato-domenica: papà
Nelle giornate previste con il pernottamento di a casa del padre, Per_1 quest'ultimo effettuerà una chiamata alla madre prima che il bimbo vada a dormire;
il padre potrà chiamare con la stessa modalità nei Per_1 giorni in cui il bimbo è con la madre. I bisogni e le necessità di Per_1 verranno gestite in modo equivalente dai i genitori per il tempo che il figlio trascorre presso le rispettive residenze, come da principi del mantenimento diretto;
2) Principi generali della genitorialità
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni;
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana di ) verranno Per_1 assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il bambino;
Nel rispetto del criterio dell'alternanza, si conferma che, per quanto di seguito riportato, le modalità di visita potranno essere modificate, previo accordo, nei giorni e negli orari della settimana in base agli impegni sia dei genitori, sia agli impegni extra scolastici e ludici del minore (Cre, sport ecc.);
Per le festività religiose e civili (e ponti) starà con il genitore che Per_1 ha il fine settimana di competenza nella turnazione ordinaria, in modo che si possa godere appieno della pausa dalla routine quotidiana con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio metà ciascuno del periodo feriale (da intendersi il periodo di interruzione dalle lezioni scolastiche), ferma l'alternanza fra di loro e ad anni alterni nei giorni di Natale e S. Stefano;
Durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con metà Per_1 del periodo feriale, accordandosi tra loro su modalità ed orari, dalla interruzione delle lezioni scolastiche fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta;
Durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere due Per_1 settimane anche non consecutive nel rispetto dei bisogni del minore, comunicandosi per tempo e reciprocamente il proprio “piano vacanze”.
3) Mantenimento minore
A far data dal 15 settembre 2025, il Sig. verserà a favore di , CP_1 Per_1
a mezzo bonifico bancario sul conto della madre, un assegno di mantenimento ordinario di € 100,00 mensili, in scadenza al 15 di ogni mese, somma da rivalutare in base agli indici Istat dal settembre 2026. Il padre concorrerà, inoltre, al il 75% del costo della mensa scolastica, mentre la madre sarà tenuta a corrispondere il 25% del costo della mensa.
4) Spese straordinarie
Si dà atto che i genitori concordemente hanno iscritto il figlio minore al primo anno della Scuola privata dell'infanzia “Maria Per_1
Immacolata” di EM, di durata triennale.
Il padre si farà carico dell'iscrizione e della retta mensile della scuola materna privata prescelta per il triennio, condividendo il padre l'importanza della continuità educativa per il figlio minore, mentre il costo della mensa verrà ripartito come sopra.
Nel caso in cui -in relazione agli anni successivi e per eventi imprevedibili e straordinari- il padre non potesse più farsi carico integralmente della retta della scuola materna privata, i genitori valuteranno l'eventuale iscrizione del figlio ad un istituto pubblico.
A far data da settembre 2025, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, aggiornato in data
28.11.2024, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (e-mail, messaggio, whatsappa con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) L'Assegno Unico sarà percepito dalla signora . Pt_1
6) I genitori sono concordi nel negare espressamente il consenso a pubblicare sui social media immagini/fotografie e video che ritraggono il figlio minore . Per_1
7) Le parti sono concordi a non coinvolgere il figlioletto in conoscenze di persone fino al momento in cui il bambino sia più grande o comunque fino a quando la conoscenza non sia consolidata, al fine di preservare da sporadiche frequentazioni di nuovi compagni/e di Per_1 entrambi i genitori.
8) I genitori sono concordi nell'effettuare il percorso di mediazione proposto per cui si impegnano a proseguire gli incontri già avviati presso PE EM secondo le indicazioni che verranno loro fornite dai professionisti
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in EM, il 21.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di EM, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina CARMINATI parte ricorrente e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Sara TRAVI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 25/03/2022 è nato in [...] il figlio . Per_1
Terminata la loro relazione, con ricorso del 19/08/2024 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione di parte resistente;
punti del contendere fra le parti erano la definizione di un contributo per il mantenimento del figlio nonché le modalità di Per_1 esercizio del diritto di visita paterno, mentre nessuna contestazione si rilevava sull'affidamento del minore, per il quale entrambe le parti richiedevano che fosse condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Parte resistente sollevava altresì eccezione di incompetenza del Tribunale adito, indicando come competente ex art 473 bis.11 cod. proc. civ., quale giudice del luogo di abituale residenza del minore, il Tribunale di Lodi: ciò in quanto, a detta del
Sig. il trasferimento del figlio assieme alla madre, la sig.ra CP_1 Per_1
, nel Comune di EM, si sarebbe trattato di un allontanamento non Pt_1 autorizzato.
Chiamata la prima udienza al 19/09/2024, il Giudice disponeva in via temporanea l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario alternato;
le parti si dichiaravano altresì disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare nell'interesse del minore, stante la forte conflittualità data fra di esse.
Tale percorso di mediazione attenuava almeno in parte detta condizione, sicché le parti giungevano ad un accordo sui punti del contendere e precisavano le conclusioni in modo conforme e congiunto e all'udienza del 03/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate. L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di EM, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) Affido condiviso e tempi di frequentazione genitori – Per_1
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e domiciliazione presso entrambi i genitori;
la collocazione di presso ciascun genitore avverrà con le Per_1 seguenti modalità
Prima settimana lunedì – martedì: mamma mercoledì -giovedì: papà venerdì-sabato-domenica: mamma
Seconda settimana: lunedì – martedì: papà mercoledì -giovedì: mamma venerdì-sabato-domenica: papà
Nelle giornate previste con il pernottamento di a casa del padre, Per_1 quest'ultimo effettuerà una chiamata alla madre prima che il bimbo vada a dormire;
il padre potrà chiamare con la stessa modalità nei Per_1 giorni in cui il bimbo è con la madre. I bisogni e le necessità di Per_1 verranno gestite in modo equivalente dai i genitori per il tempo che il figlio trascorre presso le rispettive residenze, come da principi del mantenimento diretto;
2) Principi generali della genitorialità
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni;
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana di ) verranno Per_1 assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il bambino;
Nel rispetto del criterio dell'alternanza, si conferma che, per quanto di seguito riportato, le modalità di visita potranno essere modificate, previo accordo, nei giorni e negli orari della settimana in base agli impegni sia dei genitori, sia agli impegni extra scolastici e ludici del minore (Cre, sport ecc.);
Per le festività religiose e civili (e ponti) starà con il genitore che Per_1 ha il fine settimana di competenza nella turnazione ordinaria, in modo che si possa godere appieno della pausa dalla routine quotidiana con l'uno e con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio metà ciascuno del periodo feriale (da intendersi il periodo di interruzione dalle lezioni scolastiche), ferma l'alternanza fra di loro e ad anni alterni nei giorni di Natale e S. Stefano;
Durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con metà Per_1 del periodo feriale, accordandosi tra loro su modalità ed orari, dalla interruzione delle lezioni scolastiche fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta;
Durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere due Per_1 settimane anche non consecutive nel rispetto dei bisogni del minore, comunicandosi per tempo e reciprocamente il proprio “piano vacanze”.
3) Mantenimento minore
A far data dal 15 settembre 2025, il Sig. verserà a favore di , CP_1 Per_1
a mezzo bonifico bancario sul conto della madre, un assegno di mantenimento ordinario di € 100,00 mensili, in scadenza al 15 di ogni mese, somma da rivalutare in base agli indici Istat dal settembre 2026. Il padre concorrerà, inoltre, al il 75% del costo della mensa scolastica, mentre la madre sarà tenuta a corrispondere il 25% del costo della mensa.
4) Spese straordinarie
Si dà atto che i genitori concordemente hanno iscritto il figlio minore al primo anno della Scuola privata dell'infanzia “Maria Per_1
Immacolata” di EM, di durata triennale.
Il padre si farà carico dell'iscrizione e della retta mensile della scuola materna privata prescelta per il triennio, condividendo il padre l'importanza della continuità educativa per il figlio minore, mentre il costo della mensa verrà ripartito come sopra.
Nel caso in cui -in relazione agli anni successivi e per eventi imprevedibili e straordinari- il padre non potesse più farsi carico integralmente della retta della scuola materna privata, i genitori valuteranno l'eventuale iscrizione del figlio ad un istituto pubblico.
A far data da settembre 2025, i genitori si faranno carico delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, aggiornato in data
28.11.2024, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (e-mail, messaggio, whatsappa con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) L'Assegno Unico sarà percepito dalla signora . Pt_1
6) I genitori sono concordi nel negare espressamente il consenso a pubblicare sui social media immagini/fotografie e video che ritraggono il figlio minore . Per_1
7) Le parti sono concordi a non coinvolgere il figlioletto in conoscenze di persone fino al momento in cui il bambino sia più grande o comunque fino a quando la conoscenza non sia consolidata, al fine di preservare da sporadiche frequentazioni di nuovi compagni/e di Per_1 entrambi i genitori.
8) I genitori sono concordi nell'effettuare il percorso di mediazione proposto per cui si impegnano a proseguire gli incontri già avviati presso PE EM secondo le indicazioni che verranno loro fornite dai professionisti
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in EM, il 21.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria