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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 938/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 938/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via San Prospero n. 15 (avv. Luca Orsini)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 in via Ca' Farneto n. 23 (avv. Luca Orsini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 03.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia il 16 agosto 2003; Per_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
il 31 maggio 1967 (C.F. , e , nata a [...] il 14 marzo C.F._1 CP_1
1970 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in Faenza (RA) il 02.09.2001, C.F._2
in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.77, parte II, serie A, anno 2001;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La figlia ancora non del tutto auto sufficiente, in quanto studente di medicina (ad oggi Per_1
alla Università di Roma Tor Sapienza), resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che di
Per_ concerto ne provvederanno al mantenimento accademico, e la stessa manterrà la residenza
anagrafica presso la madre.
2) I ricorrenti non avranno nulla da pretendere l'uno con l'altro ad alcun titolo, non essendo
sopravvenuta alcuna novità rispetto al visto della stipula della negoziazione assistita n. 28/2017.
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nulla deve essere
disposto in ordine ad un eventuale contributo di mantenimento.
4) I coniugi si dimostrano già da ora consenzienti e consapevoli circa la trattazione scritta in luogo
della udienza di comparizione personale.
5) Le spese del procedimento verranno compensate fra le parti.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 938/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via San Prospero n. 15 (avv. Luca Orsini)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 in via Ca' Farneto n. 23 (avv. Luca Orsini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 03.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la figlia il 16 agosto 2003; Per_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
il 31 maggio 1967 (C.F. , e , nata a [...] il 14 marzo C.F._1 CP_1
1970 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in Faenza (RA) il 02.09.2001, C.F._2
in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.77, parte II, serie A, anno 2001;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) La figlia ancora non del tutto auto sufficiente, in quanto studente di medicina (ad oggi Per_1
alla Università di Roma Tor Sapienza), resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che di
Per_ concerto ne provvederanno al mantenimento accademico, e la stessa manterrà la residenza
anagrafica presso la madre.
2) I ricorrenti non avranno nulla da pretendere l'uno con l'altro ad alcun titolo, non essendo
sopravvenuta alcuna novità rispetto al visto della stipula della negoziazione assistita n. 28/2017.
3) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nulla deve essere
disposto in ordine ad un eventuale contributo di mantenimento.
4) I coniugi si dimostrano già da ora consenzienti e consapevoli circa la trattazione scritta in luogo
della udienza di comparizione personale.
5) Le spese del procedimento verranno compensate fra le parti.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi