Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per il risarcimento
dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dal ricorrente a causa dell’infermità tumorale da quest’ultimo contratta in occasione del servizio prestato nelle Missioni Internazionali di pace effettuate nei territori della -OMISSIS- -OMISSIS- e in Afghanistan, in qualità di graduato nonché appartenente all’Esercito Italiano, per l’importo complessivo di Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o per la maggiore o minore somma da determinarsi con giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con il ricorso in epigrafe indicato (ritualmente riassunto dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del T.A.R. Lazio con ordinanza n. -OMISSIS-/2024, pubblicata il 20.2.2024, T.A.R. presso il quale era stato iscritto al numero di R.G. -OMISSIS-), il ricorrente, maresciallo capo dell’Esercito, agisce per ottenere l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti a causa dell’infermità tumorale contratta in occasione del servizio prestato nelle Missioni Internazionali di pace effettuate dal 18.1.1996 al 22.5.1996 e dal 25.7.2000 al 6.11.2000, nonché dal 24.11.2001 al 27.3.2002 nei territori della ex -OMISSIS-, quindi dal 9.2.2005 al 14.6.2005 in Afghanistan, in qualità di graduato nonché appartenente all’Esercito Italiano, per l’importo complessivo di Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o per la maggiore o minore somma determinata con giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino all’effettivo soddisfo.
In particolare, il ricorrente agisce in questa sede iure proprio per il risarcimento del danno - latu sensu - non patrimoniale - nelle sue connotazioni di biologico, morale ed esistenziale -, da riconnettersi all’attività lavorativa prestata dal medesimo nell’Esercito Italiano, deducendo la mancata predisposizione delle cautele da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, necessarie ad evitare l’insorgere dell’infermità “ insufficienza renale cronica stadio II e III -OMISSIS-in trattamento sostitutivo con rilievo di -OMISSIS-e-soggetto -OMISSIS- ”, da cui è affetto.
Afferma cioè che, in occasione delle operazioni di polizia internazionale, cui ha partecipato in qualità di appartenente alle Forze Armate dei contingenti italiani, il resistente Ministero della Difesa, datore di lavoro:
a) non abbia adottato precauzioni minime di sorta onde prevenire l’insorgenza di eventuali probabili patologie neoplastiche a carico dei propri dipendenti impegnati in quelle operazioni;
b) non abbia garantito sufficienti livelli di igiene e sicurezza richiesti da quelle particolari circostanze;
c) non abbia dotato i propri militari di dispositivi di protezione individuale e di adeguate informazioni circa le possibili conseguenze dannose derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito e alle nano particelle di metalli pesanti, nonostante le condizioni di disagio e di elevato rischio dei luoghi e degli ambienti in cui li ha comandati ad operare.
Per ciò che concerne, poi, l’accertamento del nesso eziologico tra l’insorgenza della patologia che ha colpito il ricorrente e l’ingiustificata inerzia della resistente Amministrazione nell’ambito delle missioni cui ha preso parte, afferma la multifattorialità causale e genetica individuabile ne:
a) le contaminazioni tossiche provocate dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto ed esplosione delle munizioni all’uranio impoverito sui bersagli, sulle superfici dure, sulle fabbriche chimiche presenti in loco, sui depositi petroliferi e di altri carburanti;
b) la massiccia somministrazione di vaccini prima della partenza per le operazioni internazionali di pace alle quale era stato comandato a partecipare, operata senza il rispetto dei tempi di somministrazione previsti dai protocolli medici;
c) lo stress per iper lavoro ed ipervigilanza;
d) le esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici e quelle dei solventi chimici per la pulizia delle armi;
e) la sospensione e risospensione dell’inquinamento atmosferico generato dai continui bombardamenti e crolli di edifici attuati anche con munizioni diverse da quelle all’uranio impoverito;
f) l’assunzione di cibo approvvigionato in loco;
g) l’uso dell’acqua locale - malsana e inquinata - sia per l’alimentazione, sia per l’igiene personale.
Rileva che già da tempo erano noti i rischi effettivi per la salute dell’uomo e per l’ambiente derivanti dai sopra descritti fattori tra cui anche il munizionamento realizzato con le componenti DU e che, in considerazione del carattere di normativa aperta rivestita dalla disposizione che sovraintende alla salvaguardia delle condizioni psico-fisiche del lavoratore, il dettato normativo in parola sia fonte di responsabilità civile contrattuale, per tutti i danni eziologicamente connessi all’attività prevista dal contratto di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
Afferma di agire ai sensi dell’artt. 32 Cost. e 2087 c.c. allegando e provando l’esistenza degli elementi richiesti ai fini del risarcimento dei danni, cioè l’obbligazione lavorativa, il danno stesso, nonché il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione lavorativa da lui effettuata su comando della resistente Amministrazione della Difesa.
Richiama altresì l’art. 2025 c.c. e la responsabilità presunta da attività pericolosa sostenendo che lo Stato Italiano sapeva che nei territori della ex -OMISSIS- venivano costantemente utilizzate munizioni all’uranio impoverito, che erano state bombardate massicciamente le fabbriche chimiche e i depositi petroliferi presenti in loco e che in quei territori erano presenti gli altri descritti fattori di rischio per la salute e conosceva anche i motivi dell’utilizzo delle munizioni all’uranio impoverito (maggiore capacità distruttiva e penetratrice e, per converso, minore costo di produzione trattandosi di armi create quasi totalmente con i prodotti di scarto delle centrali nucleari); altresì era perfettamente a conoscenza sia della potenzialità radioattiva dell’uranio impoverito sia, soprattutto, dei devastanti effetti indiretti dell’uso delle munizioni al DU: combustioni e ossidazioni dei metalli pesanti colpiti dalle armi all’uranio impoverito, armi che nell’esplosione scatenano lo sviluppo di un’elevatissima temperatura ambientale, la quale permette la decomposizione dei metalli pesanti in particelle nanometriche che penetrano negli organi vitali di coloro che, chiamati ad operare e vivere nei luoghi in cui sono state esplose armi all’uranio impoverito, respirano l’aria tossica risultante da quel processo di incendio.
In definitiva, l’odierno ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, presenti e futuri, subiti per effetto dell’insorgenza della richiamata patologia tumorale da cui è affetto, insorta a causa della condotta omissiva dell’amministrazione, da liquidarsi ai sensi dell’art. 2056 c.c.
Il medesimo, altresì, agisce per ottenere il risarcimento del danno biologico sofferto per effetto dell’insorgenza della patologia tumorale di cui è affetto.
La richiesta risarcitoria si estende, inoltre, ai danni morali ed esistenziali patiti dall’attore a causa delle sofferenze psicologiche e delle gravi condizioni di vita, con conseguente lesione dei diritti costituzionalmente protetti (artt. 2, 29 e 30 della Costituzione), che sono state da lui affrontate a causa della contrazione della malattia.
Tutti i danni sopra specificati, sia patrimoniali che non patrimoniali, sono quantificati in complessivi Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila).
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese risarcitorie.
Nel merito, ha richiamato la verificazione espletata presso l’Università -OMISSIS- nell’ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 8995/2007 instaurato dal ricorrente innanzi al T.A.R. del Lazio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, all’esito della quale è stata chiaramente esclusa la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il servizio.
Ha poi osservato che la riconducibilità causale dell’insorgenza di patologie neoplastiche all’esposizione ad uranio impoverito, ancorché accreditato da parte della letteratura scientifica, non si rivela, allo stato, asseverato da unanimi, quanto obiettivi riscontri medico-legali, dimostranti la diretta e univoca derivazione etiopatogenetica di siffatte infermità dalle radiazioni di cui trattasi.
Pertanto, considerati gli esiti della relazione tecnica dei medici specialisti resa nell’ambito della verificazione sopra citata, nonché gli studi e le ricerche epidemiologiche in materia, ha concluso per l’infondatezza della domanda, essendo la stessa del tutto sfornita di prova.
Infine, quanto alla somma richiesta, ha contestato espressamente i danni invocati nonché la quantificazione operata dal ricorrente e la conseguente indebita duplicazione delle voci di danno.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 aprile 2026 e, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.
TO
Il ricorso è infondato.
Risulta depositata in atti (all. n. 7 del fascicolo di parte resistente) la “ Relazione riassuntiva di verificazione sulla sussistenza di nesso causale tra la patologia del sig. -OMISSIS- ed il servizio effettivamente svolto dal medesimo ”, resa nell’ambito del ricorso iscritto presso il T.A.R. del Lazio al numero di R.G. 8994/2007.
Dal suddetto accertamento tecnico è risultato quanto segue (v. Giudizio conclusivo della Commissione):
“ Alla luce delle argomentazioni fin qui sviluppate, la Commissione si esprime in senso negativo riguardo alla sussistenza del nesso di causa tra le patologie manifestate dal sig. -OMISSIS- ed il servizio da questi reso nell’area -OMISSIS-.
Tale giudizio deriva, in primo luogo, dalla scarsità di prove medico-scientifiche che attribuiscano con sufficiente probabilità un ruolo eziopatogenetico nella genesi delle neoplasie renali (come di qualsiasi altra neoplasia o malattia tumorale) alle esposizioni all’uranio impoverito. Questo, infatti, è l’unico inquinante precipuo della regione balcanica teatro delle operazioni belliche a cui si può ammettere che -OMISSIS- sia stato esposto durante il suo servizio. Allo stesso modo, in base alle evidenze sperimentali disponibili allo stato, non si può affermare che i residui di sostanze metalliche nano-dimensionate rinvenibili nei tessuti derivino da una specifica esposizione durante detto servizio. In subordine la tossicità stessa di questi residui non è suffragata da alcuno studio sperimentale o altra evidenza allo stato disponibile.
Si precisa che, vista la già discussa multifattorialità della patogenesi di tutte le affezioni in questione (tiroide di -OMISSIS-, malattia di Berger, neoplasia microscopica renale), con una netta prevalenza, peraltro, di fattori costituzionali endogeni genetici non modificabili, non c’è modo di escludere con certezza assoluta che il contatto con alcuni fattori ambientali nell’area balcanica abbia potuto avere un ruolo concausale marginale nel determinismo di una delle patologie; questa ipotesi, tuttavia, sulla scorta dei dati disponibili e della conoscenza allo stato dell’arte, deve essere considerata molto meno probabile dell’ipotesi contraria, cioè quella per cui i fattori ambientali che hanno avuto un ruolo causale sono tutti correlati esclusivamente all’esistenza del sig. -OMISSIS- al di fuori dell’area -OMISSIS-, motivo per cui, se questi non avesse preso parte a quelle missioni, avrebbe sviluppato le stesse patologie secondo le stesse modalità ”.
La relazione, che il Tribunale condivide per la completezza scientifica, l’esame analitico della letteratura in materia di malattie oncologiche specifiche per causa di servizio da uranio impoverito, e l’approfondimento dei vari profili della vicenda, dopo aver preso in esame tutta la documentazione medica disponibile e dopo aver condotto un attento esame della storia clinica del ricorrente e della sua vicenda personale, pur in presenza di una relazione di parte contenente affermazioni in senso contrario, ha diffusamente argomentato per l’assenza del nesso di causa tra la vicenda professionale del ricorrente e il suo attuale stato patologico.
Giova ricordare che ai fini risarcitori il nesso di causa deve soddisfare la condizione del “più probabile che non” e che tale condizione, alla luce della verificazione, non può essere nella specie soddisfatta, avendo i verificatori escluso completamente la possibilità di considerare provato anche al di sotto della soglia di certezza, il rapporto di causalità necessaria tra vicende belliche e malattia.
La forza probatoria di tale consulenza non può essere scalfita dalla documentazione prodotta nel presente giudizio dal ricorrente, mancando una specifica contestazione delle risultanze della stessa, nonché un accertamento medico-legale nuovo e diverso da quelli già esaminati nell’ambito della suddetta verificazione, il che rende non necessaria la rinnovazione dell’accertamento tecnico medico-legale.
In conclusione, stante la mancanza del nesso causale, l’invocata responsabilità dell’amministrazione non sussiste e pertanto il ricorso è infondato va respinto.
Sussistono, comunque, stante la peculiarità, anche fattuale, della controversia, le ragioni che giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI RU, Presidente
LA OP, Primo Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LA OP | GI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.