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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 9899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9899 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale n. 20955/2023 promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa Italiano Parte_1
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Santi e Alessandro Papa
- convenuta -
e nei confronti di
, nella qualità di liquidatore pro tempore di rappresentato CP_2 Controparte_3
e difeso dall'avv. Luca Maria Faotto
- terzo chiamato -
di
, nella qualità di liquidatore pro tempore di Parte_1 Controparte_4
[...]
1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Agliata
- terzo chiamato -
di
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Erba e Tommaso Controparte_5
FE
- terzo chiamato -
di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_6 presentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi
- terza chiamata - di
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Zambelli e Valentina Messina Controparte_7
- terza chiamata - di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_6 presentata e difesa dall'avv. Maurizio Hazan
- terza chiamata -
e di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Santi e Alessandro Papa
- terza chiamata -
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il dott. conveniva il giudizio la Parte_1 compagnia di assicurazione per sentirla condannare a tenerlo inden- Controparte_1
2 ne da ogni pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti in separato giudizio da , CP_8 una sua paziente sottoposta a intervento chirurgico di mastoplastica additiva.
Esponeva:
- che aveva introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti suoi e CP_8 del dott. per far accertare la colpa medica del primo e la responsabilità della struttu- CP_2 ra ( presso la quale l'intervento chirurgico era stato eseguito;
Controparte_3
- che la IG , fallito il tentativo di conciliazione della controversia, con ricorso ex art. CP_8
702 bis c.p.c. aveva introdotto il giudizio di merito nei confronti suoi e del dott. per sentirli CP_2 condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una contaminazione fungina che la stessa sosteneva di aver contratto nel corso dell'intervento chirurgico;
- che nel giudizio si era costituito il solo dott. , mentre lui, rimasto inizialmente contumace, CP_2 si era costituito solo in un secondo momento;
- che, essendo ormai decaduto dalla facoltà di chiamare in quella sede la propria assicurazione ed essendo suo interesse farlo, aveva introdotto il presente giudizio nei confronti di
[...]
“in vista della possibile successiva riunione” con il giudizio risarcitorio principale;
Controparte_1
- che il presente giudizio ha dunque il solo scopo di ottenere la manleva dalla propria compagnia di assicurazione rispetto alle pretese risarcitorie fatte valere contro di lui nell'altro procedimento.
Chiedeva pertanto, previa riunione dei due procedimenti, di accertare il suo diritto ad essere tenu- to indenne da in caso di condanna al risarcimento in favore della IG Controparte_1
e di “[c]ondannare la compagnia di assicurazioni al pagamento nei confronti CP_8 Controparte_1 della Sig.ra delle somme che dovessero essere alla stessa dovute ed accertate nel procedimento civile” CP_8 precedentemente avviato.
si costituiva chiedendo, in via preliminare, il differimento della prima Controparte_1 udienza al fine di consentire la chiamata in causa del secondo operatore dott. e di CP_5 ed eccependo l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso nonché Controparte_3
l'inoperatività della polizza. CP_ Autorizzata la chiamata, si costituivano i liquidatori di e il dott. il quale, a CP_3 sua volta, chiedeva e otteneva di poter chiamare in causa e Controparte_6
l'anestesista dott.ssa Controparte_7
3 La dott.ssa nel costituirsi, chiedeva e otteneva di poter chiamare le proprie compagnie di CP_7 assicurazioni e che si costituivano con Controparte_6 Controparte_1 separate comparse.
A seguito di riassegnazione del fascicolo, il nuovo giudice istruttore respingeva l'istanza di riunio- ne formulata dal ricorrente e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 17.12.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva discussa oralmente e trattenu- ta in decisione.
2. – In applicazione del criterio della ragione più liquida il Tribunale ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione – sollevata dalla difesa di – di inammissibilità della doman- CP_6 da di manleva proposta dal dott. per difetto di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Parte_1
La difesa della compagnia assicuratrice sostiene che, poiché il procedimento promosso dalla sig.ra nei confronti del dott. non si è ancora concluso, quest'ultimo non avrebbe CP_8 Parte_1 alcun interesse ad agire in giudizio per proporre domanda di garanzia verso Parte_2
[... non essendovi stata una condanna al risarcimento del danno da cui essere manlevato.
L'eccezione è fondata.
Per giurisprudenza consolidata, “ai sensi dell'art. 32 c.p.c., la domanda di garanzia (o di manleva/rivalsa) può essere proposta nella causa principale allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga con- testualmente alla condanna dello stesso garantito. La citata norma permette al garantito di munirsi di un titolo giudiziale (di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante) nell'immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti, attraverso il mezzo della chiamata in garanzia del terzo, a nor- ma del combinato disposto degli artt. 166, 167, comma 3, 269, 2° comma c.p.c. Quando, invece, la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio – come nel caso di specie, in conseguenza della pronuncia di inammissibi- lità in rito della domanda di manleva già proposta nella precedente causa – la parte istante deve essere stata con- dannata a risarcire il danno affinché sussista il suo interesse ad agire. In sostanza, la domanda di manleva può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale (dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva), purché, al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista in capo all'attore l'interesse ad agi- re, che sorge solo nel caso di condanna del medesimo. Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo
4 allo stesso soccombente, l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura in- dennitaria” (cfr. Cass. n. 8537/2024 che richiama Cass. n. 6678/1988 e Cass. n. 19050/2003).
Nel caso di specie, è pacifico che:
a) il dott. non ha proposto la domanda di garanzia nella causa principale in Parte_1 quanto costituitosi tardivamente e quindi impossibilitato a chiamare in causa la compa- gnia ai sensi dell'art. 702 bis comma 5 c.p.c.;
b) il giudizio sommario di cognizione introdotto dalla sig.ra (anche) contro il dott. CP_8 non si è ancora concluso;
Parte_1
c) non vi è stata dunque una condanna dell'odierno ricorrente al pagamento di una somma di danaro a titolo risarcitorio che abbia fatto sorgere un interesse attuale e concreto a svolgere domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione nell'ambito di un giudizio autonomo e separato da quello principale.
La domanda svolta in questa sede è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire in ca- po al ricorrente.
3. – Le spese di lite tra ricorrente e convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché della modesta complessità delle questioni giuridiche trat- tate.
Le spese processuali sostenute dai terzi chiamati, da liquidarsi secondo gli stessi criteri, vanno pa- rimenti poste a carico del ricorrente soccombente che, con la propria iniziativa giudiziale, ha pro- vocato le successive chiamate in causa, “trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato al- cuna domanda nei confronti del terzo”, salvo che – e non è questo il caso – l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o sia manifestamente infondata, al punto da concretare un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., tra molte, Cass. n.23123/2019 e Cass. n. 31889/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed ec- cezione disattesa e/o assorbita:
5 a) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_9
b) condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta e a ciascuno dei terzi chiamati le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.476,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 20.12.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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