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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5111/2023 depositato il 25/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N.45 Is 104 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 756/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 5
e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03L302173 2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03L302173 2019 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 impugna la sentenza di primo grado emessa dalla Corte Tributaria di Messina con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IVA per l'anno 2015 che contestava la pretesa dell'Ufficio per presunti maggiori compensi (€18.610) non dichiarati.Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'accertamento fosse basato su movimenti bancari non giustificati e che le prove fornite dal contribuente non fossero sufficienti per dimostrare che i movimenti non fossero redditi imponibili.
Motivi dell'appello:
Nullità dell'atto: L'avviso è stato firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea, senza firma autografa.
Presunzioni errate: I versamenti bancari non giustificano automaticamente maggiori redditi per i lavoratori autonomi, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. 228/2014).
Motivazione carente: La sentenza di primo grado è priva di motivazione adeguata.
Mancato contraddittorio preventivo: Il contribuente non è stato coinvolto prima dell'emissione dell'avviso.
Sanzioni non motivate: Le sanzioni irrogate sono ritenute illegittime.
Chiede l'annullamento della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'agenzia chiedeva la conferma la legittimità dell'accertamento, richiamando quella giurisprudenza che impone al contribuente l'onere della prova per giustificare i movimenti bancari. Specifica che alcuni versamenti (es. €14.000) sono stati considerati “redditi diversi” e non compensi professionali e, con riguardo alla firma digitale dell'atto, cita sentenze della Cassazione che ne confermano la validità anche se notificato in forma cartacea.
Chiede il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni:
Validità della firma digitale
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1150/2021 e n. 1557/2021) ha chiarito che l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato in copia analogica con attestazione di conformità è pienamente valido.
Non sussiste pertanto alcuna nullità dell'atto impugnato.
Presunzioni sui movimenti bancari
L'accertamento si fonda su versamenti non giustificati rilevati dai conti correnti del contribuente. In base all'art. 32 del DPR 600/1973, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'estraneità di tali movimenti all'attività professionale. Tale prova non è stata fornita in modo analitico e documentato.
Contraddittorio preventivo
Nel caso di specie, trattandosi di accertamento “a tavolino”, non era obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio preventivo. La giurisprudenza ha escluso tale obbligo in assenza di accessi, ispezioni o verifiche.
La sentenza impugnata risulta motivata in modo sufficiente, con riferimento agli elementi probatori e normativi posti a fondamento della decisione. Dalle aeticolate difese non emerge alcuna violazione del diritto di difesa.
Sanzioni
Le sanzioni sono state correttamente irrogate in base alla normativa vigente e risultano congruamente motivate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 1000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5111/2023 depositato il 25/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N.45 Is 104 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 756/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 5
e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03L302173 2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03L302173 2019 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 impugna la sentenza di primo grado emessa dalla Corte Tributaria di Messina con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IVA per l'anno 2015 che contestava la pretesa dell'Ufficio per presunti maggiori compensi (€18.610) non dichiarati.Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'accertamento fosse basato su movimenti bancari non giustificati e che le prove fornite dal contribuente non fossero sufficienti per dimostrare che i movimenti non fossero redditi imponibili.
Motivi dell'appello:
Nullità dell'atto: L'avviso è stato firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea, senza firma autografa.
Presunzioni errate: I versamenti bancari non giustificano automaticamente maggiori redditi per i lavoratori autonomi, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. 228/2014).
Motivazione carente: La sentenza di primo grado è priva di motivazione adeguata.
Mancato contraddittorio preventivo: Il contribuente non è stato coinvolto prima dell'emissione dell'avviso.
Sanzioni non motivate: Le sanzioni irrogate sono ritenute illegittime.
Chiede l'annullamento della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'agenzia chiedeva la conferma la legittimità dell'accertamento, richiamando quella giurisprudenza che impone al contribuente l'onere della prova per giustificare i movimenti bancari. Specifica che alcuni versamenti (es. €14.000) sono stati considerati “redditi diversi” e non compensi professionali e, con riguardo alla firma digitale dell'atto, cita sentenze della Cassazione che ne confermano la validità anche se notificato in forma cartacea.
Chiede il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni:
Validità della firma digitale
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1150/2021 e n. 1557/2021) ha chiarito che l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato in copia analogica con attestazione di conformità è pienamente valido.
Non sussiste pertanto alcuna nullità dell'atto impugnato.
Presunzioni sui movimenti bancari
L'accertamento si fonda su versamenti non giustificati rilevati dai conti correnti del contribuente. In base all'art. 32 del DPR 600/1973, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'estraneità di tali movimenti all'attività professionale. Tale prova non è stata fornita in modo analitico e documentato.
Contraddittorio preventivo
Nel caso di specie, trattandosi di accertamento “a tavolino”, non era obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio preventivo. La giurisprudenza ha escluso tale obbligo in assenza di accessi, ispezioni o verifiche.
La sentenza impugnata risulta motivata in modo sufficiente, con riferimento agli elementi probatori e normativi posti a fondamento della decisione. Dalle aeticolate difese non emerge alcuna violazione del diritto di difesa.
Sanzioni
Le sanzioni sono state correttamente irrogate in base alla normativa vigente e risultano congruamente motivate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
€ 1000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE