Ordinanza presidenziale 30 ottobre 2023
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/04/2026, n. 7861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7861 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10962 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli e Matteo Michele Angiò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-dell’esito del giudizio di avanzamento per il 2023, di cui al decreto dirigenziale atto Sipad n.-OMISSIS-del 26 maggio 2023, inviato per il prescritto visto di regolarità all''Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con f.n. -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 29 maggio 2023, comunicato id 2 giugno 2023 dal Ministero della Difesa D.G.P.M. II Reparto – 4^ MD -OMISSIS-REG 2023 -OMISSIS-d.d. 30 maggio 2023 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui il verbale con annessi punteggi e motivazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. LA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Il ricorrente, Capitano di Corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare in spe, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado attualmente ricoperto, per l’anno 2023, è stato giudicato idoneo ed iscritto in quadro di avanzamento, classificandosi al 22^ posto della graduatoria di merito su 28 parigrado promossi.
Avverso detto esito ha proposto ricorso evocando in giudizio, quale controinteressato, il parigrado -OMISSIS- (15^ in graduatoria), con riferimento al quale, in particolare, lamenta violazione di legge e pregiudizio subito nella valutazione operata dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento (di seguito C.O.A.).
Il ricorrente, dunque, non impugna il provvedimento nel suo effetto finale ed a sé favorevole costituito dall’avvenuta promozione al grado superiore di Capitano di Corvetta bensì limitatamente alla posizione che gli è stata attribuita in graduatoria (22^), ritenuta inadeguata se messa a confronto con il migliore posizionamento raggiunto dal sopracitato parigrado promosso, rispetto al quale il ricorrente pretende di possedere titoli professionali e di carriera (individuati tra quelli normativamente rilevanti nei giudizi di avanzamento al grado superiore ai sensi dell’art. 1058 c.o.m.) complessivamente superiori per qualità e quantità.
Rivendica la propria pretesa ad un miglior posizionamento quale condizione idonea ad integrare l’interesse a ricorrere (ex art. 100 c.p.c.) trattandosi, a suo avviso, di dato rilevante in vista degli avanzamenti futuri nei quali assume rilievo anche la “tendenza di carriera”, ove rilevano le stesse valutazioni conseguite e le posizioni assunte dall’ufficiale nelle graduatorie afferenti alle promozioni anteriori.
È stato proposto un unico e articolato motivo di gravame, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1057, 1058 e 1060 del d.lgs n. 66/2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII, capo I del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 – sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – scavalcamento o rilevante sconvolgimento ”.
Dopo avere ripercorso gli elementi più rilevanti del proprio curriculm di ufficiale della Marina Militare, l’interessato, in estrema sintesi, deduce che: nell’avanzamento anteriore da STV a TV il controinteressato -OMISSIS-era stato collocato al 19^ posto mentre il ricorrente al 16^ posto e non ha alcuna spiegazione o giustificazione lo “scavalcamento” successivo di cui al quadro di avanzamento per cui è causa; il ricorrente ha partecipato ad Operazioni e Missioni nazionali ed internazionali con incarichi di livello più elevato; gli sono stati concessi un Encomio semplice durante OMS, un Elogio e una lettera di compiacimento della Marina libica durante Missione ex Nauras, un Elogio durante Sophia ed un Elogio durante il Comando (per quanto riguarda -OMISSIS-non è stato possibile verificare ricompense e/o punizioni in quanto “nella documentazione acquisita da PE non era allegata questa parte” ); ha frequentato con risultati apicali corsi qualificanti tra i quali il Corso Normale di Stato Maggiore; ha collezionato incarichi di grande responsabilità e assicurato un rendimento costante di alto livello emergente dalla documentazione caratteristica: in particolare, nel grado di TV il ricorrente è sempre stato valutato in maniera eccellente come si evince dalle note caratteristiche, mentre il -OMISSIS-nella scheda valutativa utile all’avanzamento a CC (redatta da Nave Caio Duilio) presenta delle incongruenze valutative in quanto il punteggio attribuito alle singoli voci (numero 9 quarte voci su 25 voci valutate) non rispecchia il giudizio finale che risulta eccellente ma che di fatto dovrebbe essere soltanto “superiore alla media”; l’azione di qualsiasi pubblica amministrazione impone di valutare le censure di inadeguatezza dei giudizi di avanzamento anche alla luce del raffronto tra i titoli dei pari grado, attraverso l’indagine sull’esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della competente commissione, dei limiti della sua discrezionalità.
Il Ministero della Difesa si è costituito in resistenza.
Vista l’istanza di integrazione del contraddittorio depositata da parte ricorrente in data 5 ottobre 2023, la Sezione, con ordinanza del 30 ottobre 2023, n. -OMISSIS-, preso atto dell’avvenuta notifica ad almeno uno dei controinteressati (-OMISSIS-) nella fase introduttiva, ha reputato necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti, autorizzando - stante l’elevato numero di essi - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a. secondo le prescrizioni meglio precisate nel provvedimento.
Dell’avvenuta esecuzione dell’incombente il ricorrente ha dato prova con documento depositato in data 21.11.2023.
Lo stesso ricorrente ha prodotto in corso di causa, a sostegno dei propri assunti, ulteriori documenti afferenti a punizioni, ricompense e rapporti informativi.
In vista dell’udienza di merito la difesa erariale ha depositato memoria conclusionale nella quale, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse atteso che il ricorso è stato proposto (soltanto) avverso il migliore posizionamento conseguito da uno degli Ufficiali scrutinati mentre l’attore è stato comunque iscritto in quadro di avanzamento e, quindi, ha ottenuto pienamente la promozione al grado superiore.
Pertanto, a dire dell’Avvocatura dello Stato, il ricorrente non otterrebbe alcuna utilità dall’accoglimento del gravame atteso che “un migliore posizionamento, nel senso dallo stesso auspicato, non potrebbe tuttavia rilevare in un successivo giudizio di avanzamento in ragione della nota autonomia dei giudizi valutativi e dell'irrilevanza dello "scavalcamento" in una diversa procedura comparativa” (cita T.A.R. Lazio, Sez. Prima bis, sentenze nn. 9964 e 8159 del 2018).
Il ricorrente ha replicato, con memoria depositata in data 19.2.2026, sia sulla menzionata eccezione preliminare che sulle deduzioni erariali volte a dimostrare l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2026 il Collegio ha prospettato possibili profili di inammissibilità “…perché il ricorrente tende unicamente ad un migliore piazzamento in graduatoria”.
Quindi, vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall'Avv. M. Antonelli per la parte ricorrente e viste le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
È stato più volte affermato dalla giurisprudenza (vedi, tra le pronunce più recenti al riguardo, la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-del 25 settembre 2025) il principio in base al quale è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il migliore posizionamento conseguito da altri Ufficiali scrutinati, allorquando colui che agisce in giudizio sia stato comunque iscritto in quadro di avanzamento e, per l’effetto, promosso al grado superiore come nel caso di specie. Ciò in quanto il ricorrente non otterrebbe alcuna utilità dall’accoglimento del gravame atteso che “un migliore posizionamento, nel senso dallo stesso auspicato, non potrebbe tuttavia rilevare in un successivo giudizio di avanzamento in ragione della nota autonomia dei giudizi valutativi e dell'irrilevanza dello "scavalcamento" in una diversa procedura comparativa” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. Prima bis, sentenze nn. 9964 e 8159 del 2018).
Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato in tempi ormai risalenti che non sussiste “un interesse all’impugnazione da parte di ufficiale utilmente collocatosi rispetto ad altro, anch’esso iscritto in quadro ma meglio posizionatosi (così come, ovviamente, per il conseguimento di un miglior posto in graduatoria tra due ufficiali entrambi risultati non iscritti in quadro)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 912/2009; sul punto cfr. anche Cons. Stato, Ad. plen. n. 5/1998).
Uno dei principali supporti normativi a tale conclusione si rinviene nell’articolo 1060 c.o.m. che, sancendo il principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento, esclude apertamente la sussistenza di un vincolo di continuità logica fra procedimenti di avanzamento distinti ed autonomi tale da determinare un effetto di “trascinamento” dell’esito dell’avanzamento precedente su quello successivo.
Non è, pertanto, pregiudizievole la circostanza che il ricorrente, il quale ha conseguito la promozione al grado di Capitano di Corvetta, sia stato collocato in una posizione deteriore rispetto al parigrado evocato in giudizio, non ricollegando la disciplina sulle promozioni alcuna conseguenza a tale posposizione.
In punto di fatto giova ribadire che il Capitanio di Corvetta -OMISSIS-, all’esito della valutazione impugnata, è stato promosso a tale grado con anzianità assoluta 1° gennaio 2023, esattamente come l’Ufficiale evocato in giudizio.
Questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-del 25.9.2025 ha puntualmente evidenziato (in una controversia di analogo contenuto) quanto segue:
“… 5.1.1. In tale prospettiva, nel pronunciarsi sul tema specifico involgente la ricostruzione degli effetti connaturati all’atto recante la formazione del quadro di avanzamento all’esito di una procedura di avanzamento a scelta, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire, per quanto di interesse nella presente sede, che “… la graduatoria di merito non esprime un giudizio in senso comparativo fra gli ufficiali e consuma i suoi effetti dispositivi nella individuazione degli ufficiali meritevoli della iscrizione in quadro …” (in tal senso, cfr. Cons. St. Ad. plen., sent. n. 5/1997).
5.2. Dalle esposte considerazioni discende, pertanto, come la lesione dedotta in ricorso, laddove correlata al punteggio di merito complessivamente attribuito e al conseguente posizionamento all’interno del quadro di avanzamento da parte dell’odierna ricorrente (pur avendo la stessa conseguito, all’esito della medesima procedura, l’agognata promozione nel grado superiore), innanzitutto non possa intendersi, per ciò solo, come conseguenza direttamente ed immediatamente collegata agli effetti tipici scaturenti dagli atti della procedura di avanzamento oggetto di impugnazione.
L’evocata lesione, inoltre, viene a configurarsi come meramente ipotetica – traducendosi, per l’effetto, nell’assenza di effettiva utilità ritraibile dall’eventuale annullamento degli atti gravati – in quanto circoscritta, nella prospettazione in ricorso, alle (possibili) ricadute negative sugli ulteriori sviluppi della carriera professionale in ambito militare e, in particolare, sul successivo giudizio di avanzamento (al grado superiore rispetto a quello già conseguito all’esito della procedura in rilievo), mostrando dunque una consistenza di mera eventualità.
La dedotta lesione, infatti, non risulta assistita dall’allegazione di elementi specifici e puntuali che possano configurare la stessa in termini di concretezza ed attualità, anche avuto riguardo alla circostanza – sopra evidenziata – rappresentata dall’assenza di collegamento immediato e diretto, in linea generale, con gli effetti tipici dell’atto conclusivo della procedura di avanzamento (oggetto di contestazione), e in considerazione del richiamato principio di autonomia degli avanzamenti.
Ad una diversa conclusione neppure può pervenirsi alla luce delle ulteriori deduzioni sul punto articolate nell’ambito delle successive memorie difensive di parte ricorrente, ove contenenti l’aggiuntiva prospettazione (rispetto a quanto assunto nel ricorso introduttivo e nel proposto atto di motivi aggiunti) circa le ricadute negative – associate al punteggio attribuito nella procedura in considerazione – sui futuri avanzamenti (anche) per anzianità nonché l’invocazione della “preminente tutela della superiore esigenza di certezza, di trasparenza, di imparzialità del procedimento amministrativo di valutazione” sottesa all’interesse fatto valere (cfr. le memorie depositate…).
In conclusione, a prescindere dalla difficoltà probatoria elevatissima che, nel merito, incontrerebbe la domanda del ricorrente volta a dimostrare una presunta superiorità dei propri titoli di carriera al cospetto di quelli vantati dal controinteressato (entrambi promossi al grado superiore) - nell’ambito di una procedura valutativa che: notoriamente è connotata da un elevatissimo grado di discrezionalità in capo alla CSA; non comporta indagine di merito comparativo ma valutazione di carattere assoluto sul valore del singolo ufficiale, scrutinato con riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate nell’arco di una intera carriera; ammette un sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo assai limitato, poiché la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione (ex multis, TAR Lazio, I-bis, 16 gennaio 2025, n. 736; id. 26 novembre 2024, n. 21139; id. 3 ottobre 2022 n. 12521; TAR Lazio, Sez. I-bis, 26 luglio 2021, n. 8927; id. 8.2.2021, n. 1543; Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134) – senza dovere entrare nel merito delle censure, il Collegio ritiene che il potenziale pregiudizio lamentato dal ricorrente ( id est , il suo deteriore posizionamento in graduatoria) non valga a caratterizzare il gravame come assistito da un concreto interesse ad agire, ai sensi articolo 100 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei soli confronti del Ministero della Difesa, non essendosi costituito nessuno dei controinteressati chiamati in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il sig. -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre al pagamento degli oneri tutti di legge ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
LA VA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LA VA | NI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.