Art. 9.
Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sara' istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verra' costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:
a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;
b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;
c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;
d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.
La presidenza della Commissione sara' assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumera' le funzioni di segretario.
In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potra', a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.
Per ciascun Ufficio provinciale delle corporazioni, presso il quale sara' istituito l'elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verra' costituita con decreto prefettizio una Commissione provinciale o interprovinciale composta di:
a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento;
b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni;
c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e di spedizione;
d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.
La presidenza della Commissione sara' assunta dal rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale delle corporazioni assumera' le funzioni di segretario.
In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, oppure di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni che toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Commissione provinciale od interprovinciale potra', a giudizio del presidente, completarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni provinciali degli industriali e dei lavoratori dell'industria, degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.