CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO AR PP, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 127/2020 depositato il 14/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_1
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Divisione Atletica Leggera "Ricorrente_2teramo Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_1
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 E Ricorrente In Proprio - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TERAMO sez. 2 e pubblicata il 18/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202356/2016 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202358/2016 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202362/2016 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202362/2016 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA906P202369/2016 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato in data 14 febbraio 2020, Rappresentante_1, in proprio e quale rappresentante legale della Divisione Atletica leggera “Ricorrente_2 Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 196/2/2019, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo - sezione 2 - depositata in data 18 giugno 2019, con la quale i Giudici di prime cure accoglievano in parte il ricorso, annullando il recupero in materia di IRAP e provvedendo alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
In particolare, parte appellante, quale motivo di censura, tra gli altri, deduceva la violazione dell'art. 39, D.
Lgs. n. 546/1992, per non avere la CTP sospeso il giudizio in primo grado, in ragione della proposta querela di falso, che avrebbe potuto proseguire legittimamente solo ove fossero state accolte le eccezioni di nullità/inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento, anche in quanto notificate all'ente già estinto.
Con ordinanza n. 242/2022, in data 7 luglio 2022, veniva disposta la sospensione del giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel procedimento promosso per querela di falso, che veniva definito dal Tribunale ordinario di Teramo, con sentenza n. 796/2023, depositata in data 4 settembre 2023, divenuta definitiva, per mancata impugnazione - ex art. 327 del cpc, in data 4 marzo
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va considerato che dalla data di cessazione della causa di sospensione, da individuarsi nell'anzidetto termine di scadenza, comportante il passaggio in giudicato della predetta sentenza, sono trascorsi più di sei mesi, senza che nessuna delle parti abbia presentato istanza di fissazione dell'udienza - ex art. 43. D.
Lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Teramo, non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio tributario, presentava istanza per la declaratoria di estinzione del presente procedimento.
Le tesi dell'appellante secondo cui il termine di decadenza non sarebbe decorso appare infondato e smentito da oggettivo dato di riscontro costituito dal decorso del tempo senza il compimento dell'onere processuale necessario per il proseguimento del giudizio.
Pertanto, la Corte dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti - ex art. 45, D.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente e Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
ROMANO AR PP, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 127/2020 depositato il 14/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_1
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Divisione Atletica Leggera "Ricorrente_2teramo Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_1
Difensore_1 Con Altro Difensore - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 E Ricorrente In Proprio - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TERAMO sez. 2 e pubblicata il 18/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202356/2016 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10876201800000016000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202358/2016 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202362/2016 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA904P202362/2016 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA906P202369/2016 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato in data 14 febbraio 2020, Rappresentante_1, in proprio e quale rappresentante legale della Divisione Atletica leggera “Ricorrente_2 Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 196/2/2019, resa dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo - sezione 2 - depositata in data 18 giugno 2019, con la quale i Giudici di prime cure accoglievano in parte il ricorso, annullando il recupero in materia di IRAP e provvedendo alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
In particolare, parte appellante, quale motivo di censura, tra gli altri, deduceva la violazione dell'art. 39, D.
Lgs. n. 546/1992, per non avere la CTP sospeso il giudizio in primo grado, in ragione della proposta querela di falso, che avrebbe potuto proseguire legittimamente solo ove fossero state accolte le eccezioni di nullità/inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento, anche in quanto notificate all'ente già estinto.
Con ordinanza n. 242/2022, in data 7 luglio 2022, veniva disposta la sospensione del giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel procedimento promosso per querela di falso, che veniva definito dal Tribunale ordinario di Teramo, con sentenza n. 796/2023, depositata in data 4 settembre 2023, divenuta definitiva, per mancata impugnazione - ex art. 327 del cpc, in data 4 marzo
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va considerato che dalla data di cessazione della causa di sospensione, da individuarsi nell'anzidetto termine di scadenza, comportante il passaggio in giudicato della predetta sentenza, sono trascorsi più di sei mesi, senza che nessuna delle parti abbia presentato istanza di fissazione dell'udienza - ex art. 43. D.
Lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Teramo, non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio tributario, presentava istanza per la declaratoria di estinzione del presente procedimento.
Le tesi dell'appellante secondo cui il termine di decadenza non sarebbe decorso appare infondato e smentito da oggettivo dato di riscontro costituito dal decorso del tempo senza il compimento dell'onere processuale necessario per il proseguimento del giudizio.
Pertanto, la Corte dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti - ex art. 45, D.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti e compensa le spese di lite tra le parti.