Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Carbone e Monica Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento avente il numero di protocollo -OMISSIS-/area 1 bis, fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, e successivamente notificato in data 03/02/2022, con il quale è stato decretato il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi a carico del ricorrente;
nonché
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto e ogni altro atto anteriore e conseguente, ivi incluso per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto del -OMISSIS-, protocollato in data-OMISSIS-, notificato a mezzo posta elettronica certificata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 30/03/2022, con il quale è stato confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a carico dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la questione riguarda lo scrutinio di legittimità del provvedimento avente il numero di protocollo -OMISSIS-/area 1 bis, fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, e successivamente notificato in data 03/02/2022, con il quale è stato decretato il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi a carico del ricorrente. L’impugnativa è estesa ad ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto e ogni altro atto anteriore e conseguente, ivi incluso per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto del -OMISSIS-, protocollato in data-OMISSIS-, notificato a mezzo posta elettronica certificata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 30/03/2022, con il quale è stato confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a carico dell’odierno ricorrente.
1.1. A sostegno della domanda di annullamento, si deduce: “ I. Violazione dell’art. 7 della Legge 241/90 in relazione alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, illegittimità per violazione delle garanzie partecipative, dei principi del giusto procedimento, di imparzialità, buon andamento e di leale collaborazione tra pubblico e privato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”; nonché: “ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. - Eccesso di potere ”; ed infine: “ III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e buona andamento – Eccesso di potere e travisamento dei fatti ”.
2. L’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita per resistere al ricorso e, in data 17 dicembre 2025, ha provveduto a depositare memoria.
3. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato, in particolare quanto al secondo motivo, e come tale merita accoglimento per le ragioni di cui appresso.
4.1. Il provvedimento del Prefetto, e la successiva conferma a seguito di istanza di autotutela, si basano essenzialmente su quanto emerge dal verbale di sequestro del -OMISSIS- del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, in cui si segnala che, in data-OMISSIS-, alle ore 16:30 circa, gli agenti appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di -OMISSIS-, durante un servizio di anti bracconaggio, controllavano il sig. -OMISSIS- rinvenendo due fringuelli nel suo contenitore adibito alla raccolta delle cartucce usate. A causa di ciò il ricorrente veniva deferito in stato di libertà all’A.G. competente, per la violazione dell'art. 18, comma 1, della Legge 157/92, sanzionata dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima Legge, in quanto lo stesso esercitava l’attività venatoria abbattendo specie non cacciabile.
4.2. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità alla propria giurisprudenza in materia – segnatamente alla sentenza n. 19 dell’8.1.2024 (pure da ultimo ribadita con la sentenza n. 306 del 28 aprile 2025), allo stato non superata dalla giurisprudenza di seconde cure – in considerazione della quale, a fronte della contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. h) Legge n. 157/92, consistente nella condotta di cui si è detto, l’Amministrazione non avrebbe potuto, ai sensi degli artt. 10, 11 39 e 43 del T.U.L.P.S., disporre in via automatica il divieto di detenzione di armi e munizioni, funzionale alla tutela dell’incolumità privata e pubblica, stante l’assenza di ulteriori e diverse condotte da cui poter logicamente e ragionevolmente desumere il pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
Difatti, l'art. 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 prescrive che “ le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ”, mentre l'art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che “ Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone: a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale ”, aggiungendo, al comma 2 che “ I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna ”.
Invero, gli impugnati provvedimenti fanno riferimento solo ed esclusivamente ad un unico episodio venatorio, senza alcun apprezzamento sulla complessiva personalità del ricorrente e risultano pertanto insufficientemente motivati e carenti sotto il profilo istruttorio, come dedotto nel secondo motivo di ricorso (in termini, Tar Calabria, n. 306/2025 cit.).
5. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. Le circostanze peculiari della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NN AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AP | TE CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.