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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 716/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capoterra
elettivamente domiciliato presso comune.capoterra@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1038 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 196/2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Il Comune di Capoterra, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nelle more, il contribuente ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (nota del 22.1.2026), deducendo e documentando d'aver estinto tutte le pendenze con il
Comune, anche quelle relative al 2015 (all. 1 alla richiesta di estinzione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente ha documentato d'aver estinto tutte le pendenze e, dunque, di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune resistente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 716/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capoterra
elettivamente domiciliato presso comune.capoterra@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 07/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1038 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 196/2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Il Comune di Capoterra, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nelle more, il contribuente ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (nota del 22.1.2026), deducendo e documentando d'aver estinto tutte le pendenze con il
Comune, anche quelle relative al 2015 (all. 1 alla richiesta di estinzione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente ha documentato d'aver estinto tutte le pendenze e, dunque, di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune resistente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.