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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA SA presidente dott. IA UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Polidori
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Rufini
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 la parte appellante ha rinunciato all'appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Viterbo n. 687/2022 che ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1255/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 3 dicembre 2019, con cui gli
è stato ingiunto il pagamento della somma di 205.904,35 € oltre accessori in favore della pari all'importo complessivo delle fatture non pagate relative al saldo del secondo CP_1
e del terzo stato di avanzamento lavori effettuati dalla in esecuzione del contratto CP_1 di appalto sottoscritto con il il 19 aprile 2012. Parte_1
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
Con note di trattazione scritta depositate il 7 luglio 2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha contestualmente accettato la rinuncia agli atti, dichiarando di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite (v. documento allegato alle note di trattazione scritta depositate dall'appellante il 7 luglio 2025).
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e quella di accettazione sono regolari, va dunque dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti (art. 306 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti;
2) comparsa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
IA UR PELLEGRINI LA SA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA SA presidente dott. IA UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Polidori
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Rufini
APPELLATA
OGGETTO: appalto di opere pubbliche
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 la parte appellante ha rinunciato all'appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Viterbo n. 687/2022 che ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1255/2019 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 3 dicembre 2019, con cui gli
è stato ingiunto il pagamento della somma di 205.904,35 € oltre accessori in favore della pari all'importo complessivo delle fatture non pagate relative al saldo del secondo CP_1
e del terzo stato di avanzamento lavori effettuati dalla in esecuzione del contratto CP_1 di appalto sottoscritto con il il 19 aprile 2012. Parte_1
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
Con note di trattazione scritta depositate il 7 luglio 2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Parte appellata ha contestualmente accettato la rinuncia agli atti, dichiarando di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite (v. documento allegato alle note di trattazione scritta depositate dall'appellante il 7 luglio 2025).
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e quella di accettazione sono regolari, va dunque dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti (art. 306 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti;
2) comparsa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
IA UR PELLEGRINI LA SA
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