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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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- 1. Sequestro preventivohttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 9 aprile 2026
Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 16 luglio 2025 n. 26094 Il sequestro preventivo, pure quando debba sfociare in confisca deve comunque essere sorretto con adeguata motivazione rispetto al pericolo di dispersione del bene per essere legittimamente disposto. Pure nel caso ove la confisca sia obbligatoria una volta accertata la commissione del reato che la preveda. La funzione impeditiva del sequestro preventivo non basta in sé a giustificare la misura cautelare reale. Per tali considerazioni la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della procura contro la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il diniego del Gip alla richiesta di sequestro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 26094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26094 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: UL MO FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. LIBERTA 1 di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria e l'avv.to Tuscano AB Augusto, difensore di UL SS AB, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/7/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso il provvedimento in data 5/12/2024 con cui il GIP di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti di UL SS AB, indagato per il reato di cui agli art. 30 e 31 I. 646/1982, per aver donato al padre un immobile sito in Reggio Penale Sent. Sez. 3 Num. 26094 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 07/05/2025 Calabria, del valore dichiarato di € 25.060,00 senza dare comunicazione come imposto dall'art. 30 I. 646/1982, lui applicabile in quanto condannato per il reato di cui all'art. 74 d. P.R. 309/90. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 30 e 31 I. 646/1982 e 76 e 80 D.Igs. 159/2011. In particolare, si contesta il risultato interpretativo cui perviene il Tribunale che ha ritenuto che la confisca operi solo in relazione ai corrispettivi dei beni ceduti a titolo oneroso: si assume, infatti, che la nozione di alienazione comprende tanto il trasferimento di diritti a titolo oneroso quanto a titolo gratuito. Si aggiunge che: la norma prevede la confisca del corrispettivo dei beni "a qualunque titolo alienati", così da rendere ancora più esplicita l'intenzione del legislatore di colpire anche i trasferimenti a titolo gratuito;
il risultato interpretativo cui perviene il Tribunale finirebbe per consentire la confisca per equivalente, in caso di vendita di un bene a "prezzo vile", solo di quanto riscosso, senza alcuna possibilità di parametrare la misura al valore del bene ceduto;
l'interpretazione contestata, ancora, imporrebbe la confisca del bene pervenuto nel patrimonio del soggetto obbligato alla comunicazione per effetto di un negozio a titolo gratuito mentre non la consentirebbe nel caso in cui lo stesso bene fosse donato dal medesimo soggetto;
l'interpretazione del Tribunale confligge con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ( n. 31638/2022); 2.1 Venendo alle esigenze cautelari, si contesta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che aveva ritenuto che l'indagato non aveva più la libera disponibilità dell'immobile ceduto né delle somme percepite a titolo di corrispettivo, rilevando che "l'indagato è comunque titolare di un patrimonio di cui, ove lo stesso dovesse apprendere di essere indagato per il delitto in epigrafe, potrebbe disfarsi al precipuo fine di impedire alla futura confisca di essere operativa". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha negato l'adozione della misura rilevando che: non vi era alcun bene suscettibile di confisca in caso di condanna, non avendo UL SS AB conseguito alcun corrispettivo;
il valore corrispondente all'immobile donato non poteva essere considerato cosa pertinente al reato;
non vi era il "pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato", risultando il bene donato ormai entrato a far parte del patrimonio di UL PA e non avendo UL SS AB ottenuto alcun corrispettivo per il trasferimento del cespite. 2. Il provvedimento impugnato, quindi, ritenendo che non vi siano beni suscettibili di confisca obbligatoria, non valuta l'argomento dell'appellante che individuava il periculum in mora nel rischio che l'indagato possa privarsi del suo patrimonio, risultando il riferimento alle esigenze cautelari riferito unicamente alla possibilità di adozione del sequestro cd. impeditivo in relazione ai beni interessati dal negozio traslativo. 3. Va, però, osservato, in disparte ogni considerazione in ordine alla "effettiva attitudine lesiva" della condotta omissiva delineata a carico dell'indagato a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, individuato nell'ordine pubblico economico, verifica il cui esito, per le Sezioni unite di questa Corte, determina l'integrazione o meno del reato (n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano), che l'interesse che sorregge il ricorso in valutazione è dato dalla rimozione del provvedimento impugnato, così da permettere l'adozione del provvedimento di sequestro. Era, quindi, onere del pubblico ministero di fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse in relazione ad entrambi i presupposti (fumus delicti e periculum in mora) richiesti per l'adozione della misura cautelare reale, e ciò anche se il provvedimento impugnato non aveva esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375 - 01; ). E' stato osservato, in fattispecie assai simile a quella in esame, che "anche in relazione all'adozione delle misure cautelari, il profilo che riguarda il pericolo della tardività dell'intervento, diretto a cristallizzare la situazione reale per scongiurare la sottrazione di beni che possano agevolare la commissione di ulteriori reati o debbano essere sottratti alla disponibilità del titolare del diritto reale in vista della futura confisca, può essere soggetto a modifiche nel corso del tempo conseguenti al mutare delle condizioni fattuali che riguardano sia la persona del soggetto titolare dei beni (anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali), sia gli stessi beni. Né può ritenersi che la tipologia di talune misure cautelari reali, quale quella in esame (trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca), renda superflua la verifica del profilo del periculum;
è ormai pacifico, secondo la lezione delle Sezioni unite, che non sussistono forme di automatismo o di presunzione di sussistenza delle esigenze connesse al pericolo nel ritardo dell'apposizione del vincolo cautelare rispetto alla definizione del giudizio (escluse le ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o 11-. 3 < alienazione costituisca reato), indipendentemente dalla natura della futura confisca (facoltativa o obbligatoria) cui sia preordinato il sequestro adottato in via preventiva (Sez. Unite, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01)" ( Sez. 2, n. 6027 del 10/1/2024, Mazza). 4. Orbene, è innegabile che in relazione alla richiesta di sequestro finalizzato alla confisca il Tribunale di Reggio Calabria non ha preso in considerazione il rischio che l'indagato potesse disfarsi del suo patrimonio prospettato dall'appellante, ma non può non rilevarsi che l'allegazione del pubblico ministero era del tutto generica, priva di qualunque ancoraggio a elementi concreti caratterizzanti la posizione di UL SS AB. Va, al riguardo, ricordato che la fungibilità dei beni da sottoporre al vincolo e l'incidenza che tale profilo assume ai fini della configurazione del periculum sono state già da tempo oggetto delle valutazioni di questa Corte che ha escluso che, al di là delle cose intrinsecamente criminose, la natura dei beni da sequestrare possa assumere rilievo ai fini della legittimità della misura (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 - 01; Sez. 3, n. 41602 del 14/9/2023, Testa;
Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865 - 01). Non maggior concludenza risulta avere il riferimento alla conoscenza del procedimento penale, cui fanno cenno l'appello e il ricorso, costituendo la valorizzazione di un tale dato, in primo luogo, del tutto arbitraria, in quanto, se non associata al compimento di specifici atti di distrazione, può assurgere a prova dell'insussistenza del requisito in parola e, comunque, non aderente ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni unite innanzi richiamata, la cui sfera di operatività resterebbe confinata alle sole ipotesi in cui il sequestro anticipatorio della confisca intervenga nelle primissime fase dell'attività investigativa. In definitiva, quindi, nella prospettazione del ricorrente, la necessità di una anticipata esigenza ablatoria risulta discendere dalla stessa condotta integrante il reato senza però che ne vengano' esplicitate le allarmanti peculiarità che farebbero ritenere che l'indagato possa disfarsi del suo patrimonio per impedire la futura confisca. 5. Il mancato assolvimento da parte del pubblico ministero dell'onere di allegazione da cui era gravato, non indicando il ricorso le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7/5/2025
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria e l'avv.to Tuscano AB Augusto, difensore di UL SS AB, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/7/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso il provvedimento in data 5/12/2024 con cui il GIP di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti di UL SS AB, indagato per il reato di cui agli art. 30 e 31 I. 646/1982, per aver donato al padre un immobile sito in Reggio Penale Sent. Sez. 3 Num. 26094 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 07/05/2025 Calabria, del valore dichiarato di € 25.060,00 senza dare comunicazione come imposto dall'art. 30 I. 646/1982, lui applicabile in quanto condannato per il reato di cui all'art. 74 d. P.R. 309/90. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 30 e 31 I. 646/1982 e 76 e 80 D.Igs. 159/2011. In particolare, si contesta il risultato interpretativo cui perviene il Tribunale che ha ritenuto che la confisca operi solo in relazione ai corrispettivi dei beni ceduti a titolo oneroso: si assume, infatti, che la nozione di alienazione comprende tanto il trasferimento di diritti a titolo oneroso quanto a titolo gratuito. Si aggiunge che: la norma prevede la confisca del corrispettivo dei beni "a qualunque titolo alienati", così da rendere ancora più esplicita l'intenzione del legislatore di colpire anche i trasferimenti a titolo gratuito;
il risultato interpretativo cui perviene il Tribunale finirebbe per consentire la confisca per equivalente, in caso di vendita di un bene a "prezzo vile", solo di quanto riscosso, senza alcuna possibilità di parametrare la misura al valore del bene ceduto;
l'interpretazione contestata, ancora, imporrebbe la confisca del bene pervenuto nel patrimonio del soggetto obbligato alla comunicazione per effetto di un negozio a titolo gratuito mentre non la consentirebbe nel caso in cui lo stesso bene fosse donato dal medesimo soggetto;
l'interpretazione del Tribunale confligge con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ( n. 31638/2022); 2.1 Venendo alle esigenze cautelari, si contesta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che aveva ritenuto che l'indagato non aveva più la libera disponibilità dell'immobile ceduto né delle somme percepite a titolo di corrispettivo, rilevando che "l'indagato è comunque titolare di un patrimonio di cui, ove lo stesso dovesse apprendere di essere indagato per il delitto in epigrafe, potrebbe disfarsi al precipuo fine di impedire alla futura confisca di essere operativa". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha negato l'adozione della misura rilevando che: non vi era alcun bene suscettibile di confisca in caso di condanna, non avendo UL SS AB conseguito alcun corrispettivo;
il valore corrispondente all'immobile donato non poteva essere considerato cosa pertinente al reato;
non vi era il "pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato", risultando il bene donato ormai entrato a far parte del patrimonio di UL PA e non avendo UL SS AB ottenuto alcun corrispettivo per il trasferimento del cespite. 2. Il provvedimento impugnato, quindi, ritenendo che non vi siano beni suscettibili di confisca obbligatoria, non valuta l'argomento dell'appellante che individuava il periculum in mora nel rischio che l'indagato possa privarsi del suo patrimonio, risultando il riferimento alle esigenze cautelari riferito unicamente alla possibilità di adozione del sequestro cd. impeditivo in relazione ai beni interessati dal negozio traslativo. 3. Va, però, osservato, in disparte ogni considerazione in ordine alla "effettiva attitudine lesiva" della condotta omissiva delineata a carico dell'indagato a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, individuato nell'ordine pubblico economico, verifica il cui esito, per le Sezioni unite di questa Corte, determina l'integrazione o meno del reato (n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano), che l'interesse che sorregge il ricorso in valutazione è dato dalla rimozione del provvedimento impugnato, così da permettere l'adozione del provvedimento di sequestro. Era, quindi, onere del pubblico ministero di fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse in relazione ad entrambi i presupposti (fumus delicti e periculum in mora) richiesti per l'adozione della misura cautelare reale, e ciò anche se il provvedimento impugnato non aveva esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010 - 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375 - 01; ). E' stato osservato, in fattispecie assai simile a quella in esame, che "anche in relazione all'adozione delle misure cautelari, il profilo che riguarda il pericolo della tardività dell'intervento, diretto a cristallizzare la situazione reale per scongiurare la sottrazione di beni che possano agevolare la commissione di ulteriori reati o debbano essere sottratti alla disponibilità del titolare del diritto reale in vista della futura confisca, può essere soggetto a modifiche nel corso del tempo conseguenti al mutare delle condizioni fattuali che riguardano sia la persona del soggetto titolare dei beni (anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali), sia gli stessi beni. Né può ritenersi che la tipologia di talune misure cautelari reali, quale quella in esame (trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca), renda superflua la verifica del profilo del periculum;
è ormai pacifico, secondo la lezione delle Sezioni unite, che non sussistono forme di automatismo o di presunzione di sussistenza delle esigenze connesse al pericolo nel ritardo dell'apposizione del vincolo cautelare rispetto alla definizione del giudizio (escluse le ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o 11-. 3 < alienazione costituisca reato), indipendentemente dalla natura della futura confisca (facoltativa o obbligatoria) cui sia preordinato il sequestro adottato in via preventiva (Sez. Unite, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01)" ( Sez. 2, n. 6027 del 10/1/2024, Mazza). 4. Orbene, è innegabile che in relazione alla richiesta di sequestro finalizzato alla confisca il Tribunale di Reggio Calabria non ha preso in considerazione il rischio che l'indagato potesse disfarsi del suo patrimonio prospettato dall'appellante, ma non può non rilevarsi che l'allegazione del pubblico ministero era del tutto generica, priva di qualunque ancoraggio a elementi concreti caratterizzanti la posizione di UL SS AB. Va, al riguardo, ricordato che la fungibilità dei beni da sottoporre al vincolo e l'incidenza che tale profilo assume ai fini della configurazione del periculum sono state già da tempo oggetto delle valutazioni di questa Corte che ha escluso che, al di là delle cose intrinsecamente criminose, la natura dei beni da sequestrare possa assumere rilievo ai fini della legittimità della misura (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 - 01; Sez. 3, n. 41602 del 14/9/2023, Testa;
Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865 - 01). Non maggior concludenza risulta avere il riferimento alla conoscenza del procedimento penale, cui fanno cenno l'appello e il ricorso, costituendo la valorizzazione di un tale dato, in primo luogo, del tutto arbitraria, in quanto, se non associata al compimento di specifici atti di distrazione, può assurgere a prova dell'insussistenza del requisito in parola e, comunque, non aderente ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni unite innanzi richiamata, la cui sfera di operatività resterebbe confinata alle sole ipotesi in cui il sequestro anticipatorio della confisca intervenga nelle primissime fase dell'attività investigativa. In definitiva, quindi, nella prospettazione del ricorrente, la necessità di una anticipata esigenza ablatoria risulta discendere dalla stessa condotta integrante il reato senza però che ne vengano' esplicitate le allarmanti peculiarità che farebbero ritenere che l'indagato possa disfarsi del suo patrimonio per impedire la futura confisca. 5. Il mancato assolvimento da parte del pubblico ministero dell'onere di allegazione da cui era gravato, non indicando il ricorso le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7/5/2025