Sentenza 18 gennaio 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2019, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: TR OM, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 14.9.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Basilio IN Pitasi, che si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5.12.2016 il GIP di Reggio Calabria aveva riconosciuto OM TR responsabile del delitto di usura pluriaggravata in danno di tale MB RM sicché, ritenute le aggravanti contestate e con la sola riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 14.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;
aveva applicato al prevenuto le pene accessorie conseguenti alla condanna principale, convertito in sequestro conservativo il sequestro probatorio ed aveva infine disposto la confisca di quanto in giudiziale sequestro;
2. la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni 4 di reclusione ed Euro 8.130 di multa revocando la pena accessoria della interdizione legale e sostituendo quella della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea;
ha rideterminato in Euro 2.100 la somma confiscata ed in Euro 22.000 la somma sottoposta a sequestro conservativo, ordinando la restituzione di quella residua;
ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado;
3. ricorre per Cassazione il difensore del TR lamentando:
3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.: rileva come il giudice di appello non si sia conformato ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla necessariamente più rigorosa ed attenta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto portatrice di un proprio interesse diretto all'esito del giudizio;
segnala che tale verifica avrebbe dovuto a maggior ragione intervenire alla luce della ritrattazione del RM in merito agli interessi pretesi da esso ricorrente e che è stata ritenuta inattendibile sulla scorta di argomentazioni illogiche e di elementi di valutazione "neutri", ovvero compatibili con la effettiva e reale erogazione di un prestito senza che fosse intervenuta una pattuizione usuraria o la pretesa di alcun interesse;
3.2 violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 99 cod. pen.: richiamato il dovere del giudice di merito di motivare in ordine ai riconoscimento dei presupposti della contestata recidiva, rileva come nel caso di specie essa sia stata giustificata con le modalità del fatto che ne escluderebbero la natura occasionale oltre che con l'asserito coinvolgimento dell'imputato in circuiti criminali;
in tal modo, osserva la difesa, sono stati utilizzati, a tal fine, i medesimi elementi richiamati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della quantificazione della pena con una illegittima duplicazione di valutazioni attinenti, peraltro, a situazioni ormai pregresse;
3.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.: richiama l'obbligo per il giudice di merito di motivare anche sulla quantificazione della pena laddove determinata in misura superiore al minimo edittale stigmatizzando la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale che, pure, ha accolto l'appello articolato sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
1. OM TR è stato giudicato responsabile del reato di usura, aggravato ai sensi dell'art. 644, comma 5 n. 4 cod. pen., per essersi fatto promettere e consegnare, da MB RM, titolare di una rivendita di pesce, quale corrispettivo di un prestito di Euro 3.000, interessi usurari pari al 10% mensile e, quindi, al 455% annuo. La affermazione di responsabilità era stata fondata in primo luogo sulle dichiarazioni rese dal RM, assunto a sit in data 20.10.2015, che il primo giudice aveva giudicato pienamente attendibili nonostante la loro ritrattazione intervenuta in data 29.8.2016 quando la persona offesa era stata sentita da un investigatore privato ai sensi dell'art. 391bis cod. proc. pen. in sede di indagini difensive. In particolare, il GIP aveva considerato, a tal fine, una serie di elementi di valutazione tra cui gli esiti della perquisizione eseguita presso la abitazione del TR (ove era stata rinvenuta, occultata in varie parti della casa, la somma di Euro 191.075 in contanti oltre che una agenda con il nome del RM), i tabulati telefonici ed il contenuto di alcune intercettazioni (in particolare, quelle del 23 e del 26.9.2015 che avevano visto come protagonista la moglie del TR nonché quella dell'1.10.2015 che aveva visto quale interlocutore tale NO US). Erano poi state considerate inconsistenti le ragioni che il RM, nel ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente, aveva addotto per "giustificare" l'avere formulato false accuse nei confronti dell'odierno imputato.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che, i realtà, denunziando il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 192 cod., proc. pen. e 644 cod. pen., finisce con il censurare la sentenza di appello per non aver operato una rigorosa ed attenta valutazione della attendibilità della persona offesa, in quanto portatrice, nel processo, di un proprio interesse diretto, ritenuta tanto più necessaria, poi, in presenza di una successiva ritrattazione delle accuse formulate dal RM e che era stata giudicata inattendibile sulla scorta di argomentazioni ad avviso della difesa illogiche e di elementi di valutazione "neutri". Si tratta, in primo luogo, di una censura sostanzialmente reiterativa di quella articolata con il primo motivo di appello che la Corte territoriale ha affrontato in maniera adeguata e lineare alle pagg.
6-7 della sentenza in verifica confermando l'avviso del primo giudice in merito alla natura particolarmente circostanziata delle dichiarazioni accusatorie inizialmente propinate dal RM a fronte, invece, della laconicità della ritrattazione successivamente intervenuta;
ha infatti ricostruito l'origine del rapporto intercorso tra il RM ed il TR che era stato presentato alla persona offesa da un parente, tale IN AN (cfr., pagg. 6-7), avendo inoltre il RM esposto in maniera articolata le ragioni che lo avevano spinto a rivolgersi al TR, l'entità degli interessi pretesi dall'imputato, le modalità con cui aveva estinto il debito. La Corte ha osservato, d'altro canto, che la genuinità delle dichiarazioni accusatorie formulate dal RM era dimostrata anche dalla sua volontà di non "calcare" la mano nei confronti del TR ventilando (false ed inventate) minacce o violenze. Ha fatto presente che il RM non aveva negato il prestito che, tuttavia, sarebbe stato erogato senza alcun interesse, tenendo egli condotta incompatibile con l'atteggiamento serbato in occasione dell'episodio con cui il predetto LE aveva giustificato la natura calunniosa delle sue accuse;
ed infatti, la persona offesa aveva fatto presente il fatto di avere calunniato il TR per ritorsione rispetto ad un episodio che era intervenuto quattro anni prima (cfr., pag. 17 della sentenza di primo grado) e la Corte di Appello ha sottolineato come fosse del tutto illogico che, in un contesto di conflittualità, quale rappresentato, egli si fosse invece rivolto al TR che, per di più, lo avrebbe beneficiato di un prestito senza interessi. Per altro verso, la Corte ha giudicato la ritrattazione, le cui ragioni sono state considerate inconsistenti, comunque incompatibile con gli altri elementi già valorizzati dal primo giudice.
3. Non è ancora inutile ribadire, anche in questa occasione, che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass. SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, 8.7.2014 n. 1.666, Pirajno;
Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini). Si è chiarito che, a tal fine, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.. Va, poi, opportunamente ribadito che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si atteggia come giudizio di tipo fattuale, di merito, attenendo al modo di essere della persona escussa;
con la conseguenza per cui tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre risulta precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Cass. Pen., 3, 5.10.2006 n. 41.282, Agnelli). In altri termini, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, la cui chiave di lettura va rinvenuta nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
4. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha motivato in maniera adeguata, congrua ed immune da vizi logici in merito non soltanto alla intrinseca attendibilità della persona offesa ma, anche, alla inconsistenza della successiva ritrattazione;
in tal modo, dunque, la sentenza si sottrae ai rilievi propri del giudizio di legittimità mentre, come accennato, le censure avanzate in questa sede, pur veicolate "sub specie" di vizi riconducibili al novero di quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen., finiscono con il proporre un diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti fondata su una del pari diversa interpretazione e ponderazione degli elementi emersi dall'istruttoria, operazione questa tipicamente riservata al giudice di merito.
5. Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo del ricorso con il quale la difesa lamenta vizio di motivazione con riguardo ai presupposti della contestata recidiva. La Corte territoriale, a fronte del motivo di appello, ha argomentato, sul punto, a pag. 9 della sentenza in verifica osservando che le stesse modalità del fatto e le circostanze di contorno emerse nel corso delle indagini escludono in primo luogo la natura occasionale della condotta testimoniando, anzi, l'nserimento del prevenuto in un contesto criminale dedito ad attività anche diverse.In realtà, il Tribunale aveva adeguatamente motivato sul punto (cfr., pag. 20) e l'appello era stato formulato in termini del tutto generici atteso che il motivo non si era in alcun modo confrontato con la motivazione pur succintamente spesa dal GIP. È pacifico, peraltro, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P.) e che, per altro verso, non sono deducibili in Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non correttamente devolute alla sua cognizione (cfr., Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese). 6 Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio dovendosi rilevare come la Corte di Appello sia partita dalla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 8.400 di multa (a fronte della pena prevista per il delitto di usura, che va da un minimo di anni 2 di reclusione ed Euro 5.000 di multa ad un massimo di anni 10 di reclusione ed Euro 30.000 di multa), aumentata ad anni 5 di reclusione ed Euro 11.200 di multa per la contestata aggravante (su cui non vi è ricorso), ulteriormente aumentata per la contestata recidiva sino ad anni 6 di reclusione ed Euro 12.195,00 di multa e ridotta di un terzo per la scelta del rito. Così facendo, peraltro, la Corte ha accolto il motivo di appello che era stato articolato sul trattamento sanzionatorio (cfr., pagg. 9 e ssgg. dell'atto di impugnazione) e con cui era stato sollecitato il minimo della pena;
in particolare, i giudici di merito hanno ridotto la pena inflitta dal Tribunale sostenendo, tuttavia, di non poterla rideterminare in misura minima atteso che, sebbene risulti accertato un unico episodio, le emergenze dibattimentali (con evidente riferimento alla documentazione sequestrata presso la abitazione dell'imputato) deponevano per una stabile dedizione del TR ad attività di questo genere (cfr., pag. 9 della sentenza in verifica). In tal modo, la Corte ha motivato la sua decisione in termini congrui e non sindacabili in questa sede. In ogni caso, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore;
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese).
7. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc