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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1779/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione e divorzio promosso da:
) con l'avv. FERESIN ELENA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
) con l'avv. MEREU ELISA Controparte_1 C.F._2
MARTA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni congiunte delle parti (rassegnate all'udienza del 15.01.2025)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle concordi richieste delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1
, senza addebito a carico di alcuna delle parti, stante la reciproca Controparte_1 rinuncia alla relativa domanda.
2. Dichiarare che, a far data dal provvedimento presidenziale del 10 novembre 2025 che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, si è sciolta la comunione legale dei beni tra gli stessi, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla relativa
1 annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dare atto che la figlia , nata il [...], è maggiorenne e pacificamente Per_1 economicamente autosufficiente, avendo reperito un'occupazione lavorativa e vivendo autonomamente al di fuori del nucleo familiare di origine. Per l'effetto, dichiarare che nessun provvedimento deve essere adottato in merito al suo mantenimento.
4. Dare atto che la Sig.ra ha reperito una nuova e autonoma sistemazione Pt_1 abitativa, e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, originariamente formulata da parte ricorrente e alla quale la stessa espressamente rinuncia.
5. Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento, con espressa e reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
6. Dare atto che le parti hanno definito o si impegnano a definire in separata sede ogni e qualsivoglia ulteriore rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e dalla vita in comune.
7. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e le competenze legali del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.7.2025 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio il 10/09/2005 con
[...] CP_1
e che dall'unione era nata la figlia (oggi maggiorenne ed
[...] Per_1 economicamente autosufficiente), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, nonché, decorsi i termini di legge, il divorzio.
Ha domandato, altresì, l'accertamento della responsabilità del marito per la rottura dell'armonia familiare e l'assegnazione temporanea della casa familiare.
Si è costituito in giudizio il sig. di fatto aderendo alla domanda di separazione e CP_1 divorzio, ma chiedendo, di contro, la pronuncia di addebito a carico della moglie e il rigetto della domanda avversaria di assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 10.11.2025, la parti sono comparse davanti al giudice istruttore, confermando la volontà di non riconciliarsi;
il giudice istruttore ha autorizzato le stesse
2 a vivere separate. Infine, all'udienza del 15.12.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte in ordine al giudizio di separazione, chiedendone, dunque, la definizione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti non coabitano più sotto lo stesso tetto, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche a fronte delle gravi e reciproche accuse e recriminazioni rispetto alle cause del fallimento del loro matrimonio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Nulla osta, infine, anche all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti a definizione del solo giudizio di separazione.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando solo con riferimento al giudizio di separazione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
GA (UD) il 24/07/1963, e nato a [...] Controparte_1
(UD) il 29/07/1962, uniti in matrimonio in data 10/09/2005, in Martignacco (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di MARTIGNACCO dell'anno 2005 al n. 3 parte 1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Martignacco (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- dà atto della reciproca rinuncia delle parti alle relative domande di addebito;
- dà atto che, a far data dal provvedimento del 10 novembre 2025 che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, si è sciolta la comunione legale dei beni tra gli stessi;
- dà atto che la figlia , nata il [...], è maggiorenne e pacificamente Per_1 economicamente autosufficiente, avendo reperito un'occupazione lavorativa e vivendo
3 autonomamente al di fuori del nucleo familiare di origine. Per l'effetto, dichiara che nessun provvedimento deve essere adottato in merito al suo mantenimento;
- dà atto che la Sig.ra ha reperito una nuova e autonoma sistemazione abitativa, e Pt_1 per l'effetto dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, originariamente formulata da parte ricorrente e alla quale la stessa ha espressamente rinunciato;
- dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiara che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento, prendendo atto della espressa e reciproca rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa economica l'una nei confronti dell'altra;
- dà atto che le parti hanno definito o si impegnano a definire in separata sede ogni e qualsivoglia ulteriore rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e dalla vita in comune;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione e divorzio promosso da:
) con l'avv. FERESIN ELENA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
) con l'avv. MEREU ELISA Controparte_1 C.F._2
MARTA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni congiunte delle parti (rassegnate all'udienza del 15.01.2025)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle concordi richieste delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1
, senza addebito a carico di alcuna delle parti, stante la reciproca Controparte_1 rinuncia alla relativa domanda.
2. Dichiarare che, a far data dal provvedimento presidenziale del 10 novembre 2025 che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, si è sciolta la comunione legale dei beni tra gli stessi, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla relativa
1 annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dare atto che la figlia , nata il [...], è maggiorenne e pacificamente Per_1 economicamente autosufficiente, avendo reperito un'occupazione lavorativa e vivendo autonomamente al di fuori del nucleo familiare di origine. Per l'effetto, dichiarare che nessun provvedimento deve essere adottato in merito al suo mantenimento.
4. Dare atto che la Sig.ra ha reperito una nuova e autonoma sistemazione Pt_1 abitativa, e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, originariamente formulata da parte ricorrente e alla quale la stessa espressamente rinuncia.
5. Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento, con espressa e reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro.
6. Dare atto che le parti hanno definito o si impegnano a definire in separata sede ogni e qualsivoglia ulteriore rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e dalla vita in comune.
7. Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e le competenze legali del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.7.2025 e regolarmente notificato, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio il 10/09/2005 con
[...] CP_1
e che dall'unione era nata la figlia (oggi maggiorenne ed
[...] Per_1 economicamente autosufficiente), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, nonché, decorsi i termini di legge, il divorzio.
Ha domandato, altresì, l'accertamento della responsabilità del marito per la rottura dell'armonia familiare e l'assegnazione temporanea della casa familiare.
Si è costituito in giudizio il sig. di fatto aderendo alla domanda di separazione e CP_1 divorzio, ma chiedendo, di contro, la pronuncia di addebito a carico della moglie e il rigetto della domanda avversaria di assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 10.11.2025, la parti sono comparse davanti al giudice istruttore, confermando la volontà di non riconciliarsi;
il giudice istruttore ha autorizzato le stesse
2 a vivere separate. Infine, all'udienza del 15.12.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte in ordine al giudizio di separazione, chiedendone, dunque, la definizione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti non coabitano più sotto lo stesso tetto, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche a fronte delle gravi e reciproche accuse e recriminazioni rispetto alle cause del fallimento del loro matrimonio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Nulla osta, infine, anche all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti a definizione del solo giudizio di separazione.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando solo con riferimento al giudizio di separazione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
GA (UD) il 24/07/1963, e nato a [...] Controparte_1
(UD) il 29/07/1962, uniti in matrimonio in data 10/09/2005, in Martignacco (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di MARTIGNACCO dell'anno 2005 al n. 3 parte 1;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Martignacco (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- dà atto della reciproca rinuncia delle parti alle relative domande di addebito;
- dà atto che, a far data dal provvedimento del 10 novembre 2025 che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, si è sciolta la comunione legale dei beni tra gli stessi;
- dà atto che la figlia , nata il [...], è maggiorenne e pacificamente Per_1 economicamente autosufficiente, avendo reperito un'occupazione lavorativa e vivendo
3 autonomamente al di fuori del nucleo familiare di origine. Per l'effetto, dichiara che nessun provvedimento deve essere adottato in merito al suo mantenimento;
- dà atto che la Sig.ra ha reperito una nuova e autonoma sistemazione abitativa, e Pt_1 per l'effetto dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale, originariamente formulata da parte ricorrente e alla quale la stessa ha espressamente rinunciato;
- dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiara che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento, prendendo atto della espressa e reciproca rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa economica l'una nei confronti dell'altra;
- dà atto che le parti hanno definito o si impegnano a definire in separata sede ogni e qualsivoglia ulteriore rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio e dalla vita in comune;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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