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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott.ssa Maria Militello Giudice dott.ssa Simona Monforte Giudice est.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3272 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Italiano e Dario Restuccia, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Chille', presso il cui studio in C.F._2
Messina, via S. Marta, n. 310 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI All'udienza del 13.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.08.2023, premetteva che, Parte_1 con sentenza del 05.04.2018 del Tribunale di Messina, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e regolati i rapporti fra le parti sotto il Controparte_1 profilo economico. Rappresentava che le sue condizioni economiche erano peggiorate, mentre la resistente, successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, aveva instaurato una stabile relazione con altro uomo ed intrapreso attività lavorativa. Esponeva, altresì, che il figlio Per_1 maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente essendo stato assunto come consulente dall'agenzia immobiliare Tecnocasa.
Chiedeva, pertanto, a modifica delle condizioni di divorzio, che fosse revocato l'obbligo posto a suo carico di versare alla resistente l'assegno divorzile ed il contributo per il mantenimento del figlio o, in subordine, che fossero ridotti gli importi di entrambi gli assegni;
che fosse ridotto Per_1
l'importo dell'assegno mensile da lui corrisposto per il mantenimento del figlio minore;
Per_2 chiedeva, infine, che il contributo di mantenimento di fosse direttamente versato al figlio. Per_1
Con decreto del 07/09/2023, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Con comparsa del 17.11.2023, si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Rappresentava, in particolare, che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa a causa delle sue precarie condizioni di salute e che il figlio era privo di occupazione. Chiedeva, pertanto, Per_1 il rigetto delle domande formulate dal . Pt_1
All'udienza del 04/03/2024, il Giudice delegato procedeva alla audizione delle parti ed il ricorrente riconosceva il diritto al mantenimento del figlio non economicamente Per_1 autosufficiente, avendo appreso che lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa. Con successiva ordinanza del 20 febbraio 2024, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza, il Giudice, in via provvisoria ed urgente, rideterminava, nell'importo di euro 70,00 mensili, l'assegno divorzile spettante alla e confermava, nel resto, le condizioni di divorzio;
ammetteva la CP_1 prova orale dedotta dalle parti;
fissava, infine, per la relativa assunzione l'udienza del 27 maggio
2024. Alla suddetta udienza, dopo l'espletamento delle prove ammesse, il Giudice rimetteva le parti, per l'assunzione in decisione, all'udienza del 23 settembre 2024, assegnando termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con note del 23.07.2024, il ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, rinunciava alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio e insisteva, però, per la riduzione dell'importo fissato in sede Per_1 di divorzio. Infine, all'udienza del 13/01/2025, i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali ed insistevano nelle conclusioni già rassegnate ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*** * *** Il ricorrente ha insistito per la riduzione del contributo previsto in sede di divorzio per il mantenimento dei figli, adducendo un peggioramento delle sue condizioni economiche, ed ha rinunciato alla domanda di revoca del mantenimento per Per_1
Ed invero, occorre rammentare che, quando l'assegno sia stato già riconosciuto in precedenza, nell'ambito delle statuizioni economiche emesse in sede di divorzio, ed occorra procedere alla sua revisione, è necessario che siano allegate e dimostrate circostanze sopravvenute che giustifichino la modifica delle statuizioni vigenti. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, benché l'art. 337 quinquies c.c. stabilisca che la revisione delle precedenti statuizioni è ammessa “in ogni tempo”, essa può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze nuove che incidano sui presupposti e la quantificazione dell'assegno, atteso che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita, ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti, cui la disposizione normativa sopra richiamata non deroga in alcun modo.
Sennonché, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato né dimostrato la modifica di alcuno degli elementi che l'art. 337 ter c.c. individua ai fini della quantificazione dell'assegno a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, non risultando, in particolare, che le risorse economiche del siano diminuite rispetto al divorzio, in modo tale da giustificare una riduzione dell'importo Pt_1 dell'assegno, come richiesto con il ricorso introduttivo. Peraltro, per quanto riguarda il contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente per l'acquisto di un'autovettura, occorre rammentare che non tutti gli impegni economici assunti determinano automaticamente una riduzione del reddito disponibile idonea ad incidere sulla misura dell'assegno di mantenimento per la prole, non potendosi valorizzare l'obbligo di pagamento della rata relativa ad un finanziamento “personale” in quanto non riconducibile direttamente alle esigenze familiari. Infine, l'accordo con cui il Pt_1 ha rinunciato alla percezione del 50% dell'assegno unico per i figli è frutto della libera scelta dei coniugi nella vigenza delle precedenti statuizioni economiche previste in sede di divorzio.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente volta a conseguire la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole debba essere rigettata.
Va rigettata anche la domanda formulata dal di corresponsione diretta al figlio Pt_1 dell'assegno di mantenimento per questi dovuto, mancando una domanda in tal senso ad Per_1 opera del predetto.
Ritiene, infine, il Collegio che non possa essere accolta la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile già previsto in favore della CP_1
Preliminarmente va rammentato che in sede di revisione delle condizioni economiche che hanno determinato l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore di uno dei coniugi, il giudice è chiamato ad operare una valutazione comparativa della condizione patrimoniale di entrambi i coniugi, che tuttavia non deve consistere in una rinnovata valutazione dei presupposti del riconoscimento dell'assegno. Ed invero, la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n.
898 del 1970 “postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertata” (Cass., Sez. I,
23/04/2019. n. 11177; Cass., Sez. I, 13/01/2017, n. 787; Cass., Sez. I, 2/05/2007, n. 10133).
Pertanto, inconferenti sono i rilievi operati dal ricorrente in ordine alla residuale capacità lavorativa della che consentirebbe alla predetta di conseguire l'autonomia economica, in CP_1 ragione della valutazione già operata e coperta da giudicato in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile, di cui oggi si chiede la revoca o revisione.
Per altro verso, il ha fondato la superiore richiesta sulla nuova circostanza che la Pt_1 resistente svolgerebbe l'attività di badante ed avrebbe intrapreso una stabile relazione con altro uomo.
A tal proposito, il teste figlio della coppia, ha negato che la madre svolga Testimone_1 attività lavorativa, essendo, peraltro, impossibilitata a farlo per le sue precarie condizioni di salute.
Ha, inoltre, confermato la sussistenza della relazione sentimentale della con altro uomo CP_1
(circostanza questa ammessa anche dalla resistente in sede di interrogatorio formale) precisando, tuttavia, che la stessa non avrebbe una stabile convivenza con il nuovo compagno, entrambi preferendo “tenere separata la vita familiare dalla loro sentimentale”.
Giova rammentare che ai fini della revoca dell'assegno divorzile all'ex coniuge che intraprenda una nuova relazione, in difetto di coabitazione, come nel caso in esame, è necessario che venga rigorosamente provata la sussistenza di un comune progetto di vita, caratterizzato dalla assunzione di obblighi economici ed assistenziali, gravando il relativo onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno. La relazione intrapresa dalla non sembrerebbe, però, CP_1 presentare le suddette caratteristiche che, come detto, avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate dal ricorrente. Non si ravvisano, peraltro, neanche i presupposti per una riduzione dell'importo dell'assegno non essendo mutate le condizioni economiche delle parti e, in particolare, non ravvisandosi, come già evidenziato, un decremento della capacità economica del rispetto al Pt_1 divorzio. La domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal va, pertanto, rigettata e può, dunque, confermarsi la misura dell'assegno già disposta in Pt_1 sede di divorzio, dovendosi disporre la revoca della riduzione riconosciuta in via provvisoria con ordinanza depositata il 10 marzo 2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di Pt_1
. Le stesse, avuto riguardo alla natura del giudizio ed alla entità della causa, applicati i
[...] parametri di cui al D.M. 147/2022 nella misura minima possono essere liquidate in € 3.809,00 di cui
€ 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 04.08.2023, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata dal ricorrente di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole;
2) Rigetta la domanda formulata dal di corresponsione diretta dell'assegno di Pt_1 mantenimento al figlio Per_1
3) Revoca l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 20 febbraio 2024 e rigetta la domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal;
Pt_1
4) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva CP_1
e cpa, come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì 8 luglio
2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott.ssa Maria Militello Giudice dott.ssa Simona Monforte Giudice est.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3272 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Italiano e Dario Restuccia, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Chille', presso il cui studio in C.F._2
Messina, via S. Marta, n. 310 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI All'udienza del 13.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.08.2023, premetteva che, Parte_1 con sentenza del 05.04.2018 del Tribunale di Messina, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e regolati i rapporti fra le parti sotto il Controparte_1 profilo economico. Rappresentava che le sue condizioni economiche erano peggiorate, mentre la resistente, successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, aveva instaurato una stabile relazione con altro uomo ed intrapreso attività lavorativa. Esponeva, altresì, che il figlio Per_1 maggiorenne, era divenuto economicamente indipendente essendo stato assunto come consulente dall'agenzia immobiliare Tecnocasa.
Chiedeva, pertanto, a modifica delle condizioni di divorzio, che fosse revocato l'obbligo posto a suo carico di versare alla resistente l'assegno divorzile ed il contributo per il mantenimento del figlio o, in subordine, che fossero ridotti gli importi di entrambi gli assegni;
che fosse ridotto Per_1
l'importo dell'assegno mensile da lui corrisposto per il mantenimento del figlio minore;
Per_2 chiedeva, infine, che il contributo di mantenimento di fosse direttamente versato al figlio. Per_1
Con decreto del 07/09/2023, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Con comparsa del 17.11.2023, si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Rappresentava, in particolare, che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa a causa delle sue precarie condizioni di salute e che il figlio era privo di occupazione. Chiedeva, pertanto, Per_1 il rigetto delle domande formulate dal . Pt_1
All'udienza del 04/03/2024, il Giudice delegato procedeva alla audizione delle parti ed il ricorrente riconosceva il diritto al mantenimento del figlio non economicamente Per_1 autosufficiente, avendo appreso che lo stesso non svolgeva alcuna attività lavorativa. Con successiva ordinanza del 20 febbraio 2024, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza, il Giudice, in via provvisoria ed urgente, rideterminava, nell'importo di euro 70,00 mensili, l'assegno divorzile spettante alla e confermava, nel resto, le condizioni di divorzio;
ammetteva la CP_1 prova orale dedotta dalle parti;
fissava, infine, per la relativa assunzione l'udienza del 27 maggio
2024. Alla suddetta udienza, dopo l'espletamento delle prove ammesse, il Giudice rimetteva le parti, per l'assunzione in decisione, all'udienza del 23 settembre 2024, assegnando termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con note del 23.07.2024, il ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, rinunciava alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio e insisteva, però, per la riduzione dell'importo fissato in sede Per_1 di divorzio. Infine, all'udienza del 13/01/2025, i procuratori delle parti si riportavano alle rispettive posizioni processuali ed insistevano nelle conclusioni già rassegnate ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*** * *** Il ricorrente ha insistito per la riduzione del contributo previsto in sede di divorzio per il mantenimento dei figli, adducendo un peggioramento delle sue condizioni economiche, ed ha rinunciato alla domanda di revoca del mantenimento per Per_1
Ed invero, occorre rammentare che, quando l'assegno sia stato già riconosciuto in precedenza, nell'ambito delle statuizioni economiche emesse in sede di divorzio, ed occorra procedere alla sua revisione, è necessario che siano allegate e dimostrate circostanze sopravvenute che giustifichino la modifica delle statuizioni vigenti. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, benché l'art. 337 quinquies c.c. stabilisca che la revisione delle precedenti statuizioni è ammessa “in ogni tempo”, essa può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze nuove che incidano sui presupposti e la quantificazione dell'assegno, atteso che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita, ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti, cui la disposizione normativa sopra richiamata non deroga in alcun modo.
Sennonché, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato né dimostrato la modifica di alcuno degli elementi che l'art. 337 ter c.c. individua ai fini della quantificazione dell'assegno a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, non risultando, in particolare, che le risorse economiche del siano diminuite rispetto al divorzio, in modo tale da giustificare una riduzione dell'importo Pt_1 dell'assegno, come richiesto con il ricorso introduttivo. Peraltro, per quanto riguarda il contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente per l'acquisto di un'autovettura, occorre rammentare che non tutti gli impegni economici assunti determinano automaticamente una riduzione del reddito disponibile idonea ad incidere sulla misura dell'assegno di mantenimento per la prole, non potendosi valorizzare l'obbligo di pagamento della rata relativa ad un finanziamento “personale” in quanto non riconducibile direttamente alle esigenze familiari. Infine, l'accordo con cui il Pt_1 ha rinunciato alla percezione del 50% dell'assegno unico per i figli è frutto della libera scelta dei coniugi nella vigenza delle precedenti statuizioni economiche previste in sede di divorzio.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente volta a conseguire la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole debba essere rigettata.
Va rigettata anche la domanda formulata dal di corresponsione diretta al figlio Pt_1 dell'assegno di mantenimento per questi dovuto, mancando una domanda in tal senso ad Per_1 opera del predetto.
Ritiene, infine, il Collegio che non possa essere accolta la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile già previsto in favore della CP_1
Preliminarmente va rammentato che in sede di revisione delle condizioni economiche che hanno determinato l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore di uno dei coniugi, il giudice è chiamato ad operare una valutazione comparativa della condizione patrimoniale di entrambi i coniugi, che tuttavia non deve consistere in una rinnovata valutazione dei presupposti del riconoscimento dell'assegno. Ed invero, la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n.
898 del 1970 “postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertata” (Cass., Sez. I,
23/04/2019. n. 11177; Cass., Sez. I, 13/01/2017, n. 787; Cass., Sez. I, 2/05/2007, n. 10133).
Pertanto, inconferenti sono i rilievi operati dal ricorrente in ordine alla residuale capacità lavorativa della che consentirebbe alla predetta di conseguire l'autonomia economica, in CP_1 ragione della valutazione già operata e coperta da giudicato in sede di riconoscimento dell'assegno divorzile, di cui oggi si chiede la revoca o revisione.
Per altro verso, il ha fondato la superiore richiesta sulla nuova circostanza che la Pt_1 resistente svolgerebbe l'attività di badante ed avrebbe intrapreso una stabile relazione con altro uomo.
A tal proposito, il teste figlio della coppia, ha negato che la madre svolga Testimone_1 attività lavorativa, essendo, peraltro, impossibilitata a farlo per le sue precarie condizioni di salute.
Ha, inoltre, confermato la sussistenza della relazione sentimentale della con altro uomo CP_1
(circostanza questa ammessa anche dalla resistente in sede di interrogatorio formale) precisando, tuttavia, che la stessa non avrebbe una stabile convivenza con il nuovo compagno, entrambi preferendo “tenere separata la vita familiare dalla loro sentimentale”.
Giova rammentare che ai fini della revoca dell'assegno divorzile all'ex coniuge che intraprenda una nuova relazione, in difetto di coabitazione, come nel caso in esame, è necessario che venga rigorosamente provata la sussistenza di un comune progetto di vita, caratterizzato dalla assunzione di obblighi economici ed assistenziali, gravando il relativo onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno. La relazione intrapresa dalla non sembrerebbe, però, CP_1 presentare le suddette caratteristiche che, come detto, avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate dal ricorrente. Non si ravvisano, peraltro, neanche i presupposti per una riduzione dell'importo dell'assegno non essendo mutate le condizioni economiche delle parti e, in particolare, non ravvisandosi, come già evidenziato, un decremento della capacità economica del rispetto al Pt_1 divorzio. La domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal va, pertanto, rigettata e può, dunque, confermarsi la misura dell'assegno già disposta in Pt_1 sede di divorzio, dovendosi disporre la revoca della riduzione riconosciuta in via provvisoria con ordinanza depositata il 10 marzo 2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di Pt_1
. Le stesse, avuto riguardo alla natura del giudizio ed alla entità della causa, applicati i
[...] parametri di cui al D.M. 147/2022 nella misura minima possono essere liquidate in € 3.809,00 di cui
€ 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato in data 04.08.2023, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata dal ricorrente di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole;
2) Rigetta la domanda formulata dal di corresponsione diretta dell'assegno di Pt_1 mantenimento al figlio Per_1
3) Revoca l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 20 febbraio 2024 e rigetta la domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal;
Pt_1
4) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva CP_1
e cpa, come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì 8 luglio
2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.