TAR Catania, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 430
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione D.Lgs. 148/2015 e D.M. 95442/2016

    Il Tribunale ha ritenuto che la sospensione dovuta a ritardi burocratici rientri nell'ordinario rischio d'impresa e non soddisfi il requisito della non imputabilità. La causale 'sospensione per ordine di pubblica autorità' non si applica a un atto di gestione paritetica del rapporto contrattuale, ma a provvedimenti autoritativi a tutela di interessi pubblici.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e disparità di trattamento

    Il Tribunale ha escluso il difetto di istruttoria, ritenendo che l'INPS abbia valutato la documentazione nel suo complesso e abbia motivato adeguatamente il diniego basandosi sull'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • Rigettato
    Reiezione ricorsi amministrativi

    Le deliberazioni del Comitato Amministratore sono state confermate in quanto basate sulle medesime motivazioni del diniego originario, ritenute fondate dal Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 430
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 430
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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