Articolo 51 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 50Articolo 52
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 51.

Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in piu'.

Nell'infermeria non deve esservi piu' di una cuccetta sovrapposta.

Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1,85 di lunghezza e a metri 0,80 di larghezza, devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovra' essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.
Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999