Art. 38. (Attivita' sociali ed assistenziali). 1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245 , e' aggiunto il seguente:
"Il decreto di cui al primo comma puo' prevedere la possibilita' per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte".
3. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245 , deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, puo' essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.
4. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese gia' sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.
5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese gia' sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.
Nota all'art. 38:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245 , e' aggiunto il seguente:
"Il decreto di cui al primo comma puo' prevedere la possibilita' per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte".
3. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245 , deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, puo' essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.
4. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese gia' sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.
5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese gia' sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.
Nota all'art. 38:
Parte di provvedimento in formato grafico