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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/07/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
10.03.2025 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Giovanazzi pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 15 in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Stefani, dall'avv. Lucia Bobbio e dall'avv. Francesca Parotto pec
Email_2
convenuto
Controparte_2
[
1
[...]
2 Controparte_2
Controparte_3
[...]
[...]
[...]
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
6 Controparte_4
7 Controparte_4
Controparte_5
[...]
[...]
convenuti contumaci
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito: alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione di misura cautelare che disponga l'ammissione del ricorrente nelle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A030 degli istituti di scuola secondaria
pagina 2 di 15 di primo grado della provincia Autonoma di Trento indicati nel modulo di domanda del ricorrente.
Si chiede, in ogni caso, che l'Amministrazione scolastica provveda all'inserimento del sig. nelle graduatorie d'istituto oggetto della presente impugnazione. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettarsi il ricorso in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto e rigettarsi integralmente ogni domanda proposta avverso gli atti impugnati, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVAZIONE
§1 la domanda proposta dal ricorrente
Il sig. – Parte_1
premesso che:
✓ con deliberazione adottata sub n. 429 in data 5.4.2024 la Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando afferente a “Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 e ulteriori direttive” (all. 2 fasc. ric.);
✓ in data 13.5.2024 ha presentato, con modalità on line, domanda di inserimento nella
3° fascia delle suddette graduatorie, in relazione alle seguenti classi di concorso (sezione C1 della domanda):
pagina 3 di 15 ❖ “AG55 STRUM. MUS. NEGLI IST. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO (FLAUTO)”
❖ “AG56 STRUMENTO MUSICALE I GRADO (FLAUTO)”
❖ “A030 EX A029 – MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II
GRADO – SECONDARIA SECONDO GRADO”
e alle seguenti istituzioni scolastiche (sezione H della domanda)
“1. LICEO - TRENTO (Istituzione scolastica capofila) CP_6
2. - CLES Controparte_7
3. ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1
4. - Controparte_8 CP_3
5. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
6. Controparte_9
7. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
8. ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO
9. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
10. ISTITUTO COMPRENSIVO - DRO Controparte_5
11. LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO " " Email_3
12. ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST
13. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6
14. LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA
CP 15. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 " ” Parte_2
pagina 4 di 15 ✓ nel compilare la domanda, alla sezione C1, ha inavvertitamente selezionato soltanto il codice della classe di concorso e del ruolo “A-030 ex A-029” e non anche (avendo omesso di cliccare sul relativo flag) il codice della classe di concorso e del ruolo “A-
030 ex A-030”;
✓ peraltro, sempre in sede di compilazione della suddetta domanda, alla sezione H, delle 15 istituzioni scolastiche da lui indicate, ben 10 sono istituti comprensivi ossia ricomprendenti una scuola secondaria di primo grado;
✓ a seguito della pubblicazione, in data 25.6.2024, delle graduatorie provvisorie è venuto a conoscenza di non essere stato inserito in quella concernente il codice della classe di concorso e del ruolo “A-030 ex A-030”, nonostante l'indicazione di 10 istituti comprensivi;
✓ in data 28.6.2024 ha presentato reclamo all'istituzione scolastica capofila (Liceo
“Antonio Rosmini” di ), senza però ricevere alcun riscontro, – CP_4
propone domanda volta ad accertare il proprio diritto all' “inserimento” nelle
“graduatorie d'istituto per la classe di concorso A030 degli istituti di scuola secondaria di primo grado della Provincia di indicati nel modulo di domanda”. CP_1 CP_4
A fondamento sostiene che la mancata selezione, in sede di compilazione della domanda, del codice della classe di concorso e del ruolo “A-030 ex A-030” è frutto di un errore, come emerge dalla circostanza che in solo tre degli istituti comprensivi da lui indicati nella medesima domanda, è previsto l'insegnamento del flauto.
§2 le ragioni della decisione
1. i fatti emergenti per tabulas
Emerge per tabulas (doc. 4 fasc. ric. e doc. 2 fasc. conv.) che: pagina 5 di 15 ▪ il qui ricorrente ha presentato in data 13.5.2024, con modalità Parte_1
on line, domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027;
▪ nel redigere la domanda avvalendosi del prescritto modulo on line:
❖ nella sezione C1, dedicata alla “DICHIARAZIONE GRADUATORIE DI 2^ E/O 3^
FASCIA PER LE QUALI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO”, ha selezionato le seguenti classi di concorso:
“AG55 STRUM. MUS. NEGLI IST. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO (FLAUTO)”
“AG56 STRUMENTO MUSICALE I GRADO (FLAUTO)”
“A030 EX A029 – MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II
GRADO – SECONDARIA SECONDO GRADO”
❖ nella sezione H del medesimo modulo, intitolata “ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
(in quanto dedicata alla scelta delle sedi) ha indicato le seguenti istituzioni scolastiche:
“1. LICEO - TRENTO (Istituzione scolastica capofila) CP_6
2. - CLES Controparte_7
3. ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1
4. - Controparte_8 CP_3
5. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
6. Controparte_9
7. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
8. ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO
9. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
10. ISTITUTO COMPRENSIVO - DRO Controparte_5
11. LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO " " Email_3 pagina 6 di 15 12. ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST
13. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6
14. LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA
15. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 " ” Controparte_11
2. la circostanza incontestata in ordine agli istituti comprensivi in cui è previsto
l'insegnamento del flauto
Il ricorrente ha allegato nel proprio atto introduttivo e l'Amministrazione scolastica ha ammesso nelle note depositate in data 17.6.20205, a seguito di invito formulato dal giudice all'udienza del 10.6.2025, che, tra gli istituti comprensivi, indicati dal ricorrente, quali sede prescelte, nella domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027, impartiscono l'insegnamento afferente alla classe di concorso AG56 (“strumento musicale primo grado
(flauto)” soltanto l'Istituto comprensivo Riva 1, l' e Controparte_12
l'Istituto comprensivo Trento 7.
3. l'elemento di intrinseca contraddizione riconoscibile nella domanda, presentata dal ricorrente, di inserimento nelle graduatorie de quibus
Nella domanda, presentata dal ricorrente in data 13.5.2024, di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027, è presente un elemento di intrinseca contraddizione che risulta riconoscibile.
Infatti:
✓ l'unica classe di concorso riguardante insegnamenti nelle scuole secondarie di primo grado, che il qui ricorrente ha selezionato nel redigere la suddetta domanda, è quella contrassegnata dal codice AG56 e avente la denominazione “strumento musicale pagina 7 di 15 nella scuola secondaria di I grado (flauto)” (le altre classi di concorso indicate riguardano insegnamenti negli istituti di istruzione secondaria di II grado: AG55 strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (flauto) e A030 ex A029 musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
✓ sempre nel redigere la suddetta domanda, il qui ricorrente ha indicato, quali sede prescelte, dieci istituti comprensivi, ma soltanto in tre (l'Istituto comprensivo Riva 1,
l' e l' 7) di essi viene Controparte_12 Controparte_4
impartito l'insegnamento afferente alla classe di concorso AG56 denominata
“strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (flauto)”;
✓ quindi, a un primo esame, appare priva di spiegazione l'indicazione, da parte del docente qui ricorrente, quali sede prescelte, degli altri sette istituti comprensivi, ai quali non afferisce alcuno degli insegnamenti relativi alle classi di concorso da lui selezionate:
• né quelli riguardanti le classi di concorso AG55 e A030 ex A029 perché sono propri degli istituti di istruzione secondaria di II grado;
• né quello riguardante la classe di concorso AG56 perché non viene impartito presso quei sette istituti comprensivi.
4. i motivi della decisione
a)
Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza (specie amministrativa) si ritiene che, a fronte della domanda di inserimento presentata dal docente Pt_1
in data 13.5.2024, l'Amministrazione scolastica qui resistente avrebbe dovuto
[...]
pagina 8 di 15 chiedergli di sanarla dalla contraddizione da cui era palesemente affetta e che, come appena evidenziato sub 3., è costituita dall'aver chiesto, alla luce delle indicazioni apposte nella sezione H del modulo di domanda, l'inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi (di scuole secondarie di primo grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi di concorso da lui selezionate nella sezione C1 dello stesso modulo di domanda.
Infatti quella contraddizione era agevolmente superabile individuando l'errore agevolmente riconoscibile dall'Amministrazione, che il docente ha compiuto omettendo di selezionare, tra le voci presentate dal menù a tendina del modulo, una classe di concorso afferente a insegnamento nelle scuole secondarie di I grado che veniva impartito anche nei suddetti sette istituti comprensivi, mentre non è verosimile che l'errore abbia riguardato l'indicazione delle istituzioni scolastiche, la quale ha richiesto, oltre a preventive scelte in positivo, anche una prolungata e reiterata compilazione vera e propria del modulo e non solo l'utilizzo di un menù a tendina.
Parte resistente sostiene la tesi contraria invocando il principio di autoresponsabilità.
In proposito richiama alcune pronunce del Consiglio di Stato (precisamente a pag. 11-12 della memoria di costituzione e a pag. 6 delle note finali autorizzate: CdS, VII, 3.6.2024,
n. 4951; CdS, V, 2.1.2024, n. 28; a pag. 10-11 Cds, VII, 2.9.2024, n. 7334;).
Orbene, in via generale occorre ricordare che il cd. soccorso istruttorio trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali “quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento”, ma, nel contempo è necessario individuare “rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex pagina 9 di 15 specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura” (così CdS 4951/2024 cit., che richiama CdS, A.P. 25.2.2014, n. 9).
In concreto, l'indispensabile presupposto affinché il candidato in una procedura concorsuale possa essere ammesso al soccorso istruttorio è rappresentato dalla riconoscibilità secondo la normale diligenza dell'errore da lui commesso in sede di compilazione e/o presentazione della domanda di partecipazione (così CdS 7334/2024 cit.; CdS 4951/2024 cit. e CdS 28/2024 cit., menzionate dalla stessa resistente). Quindi,
“se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente” (così CdS 4951/2024 cit. e CdS 28/2024 cit., che richiamano CdS, V, 20.6.2019, n. 4198;).
Correlativamente si è statuito (CdS, II, 22.11.2021, n. 7815) che “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio… coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”.
Di conseguenza non costituisce un errore riconoscibile l'omessa o errata indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione a un concorso pubblico, alla quale non può essere consentito porre rimedio successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, atteso che, diversamente, “si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda medesima”, non ammissibile nelle procedure concorsuali “in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati;
in difetto di una puntuale indicazione pagina 10 di 15 dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione” (CdS 4951/2024 cit.).
Similmente si è statuito che:
▪ “il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è
(fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione” (CdS, V, 21.11.2022, n. 10241; CdS, IV, 19.2.2019, n. 1148; entrambe richiamate da CdS 4951/2024 cit. e CdS 28/2024 menzionate dalla parte convenuta);
▪ “Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure;
in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati” (CdS 4951/2024 cit.; CdS 28/72024 cit., entrambe menzionate dalla parte convenuta).
Si tratta, però, di statuizioni non conferenti alla vicenda in esame dove il candidato qui ricorrente non ha omesso o errato nell'indicazione dei titoli (che peraltro possiede)
e/o nella presentazione della relativa documentazione, ma ha compiuto un errore agevolmente riconoscibile secondo la normale diligenza, rappresentato dall'aver chiesto, contraddittoriamente, l'inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi
(di scuole secondarie di I grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi di concorso da lui selezionate. pagina 11 di 15 Se l'Amministrazione scolastica avesse rilevato, come era suo dovere alla luce del principio generale del soccorso istruttorio, la contraddizione e, quindi,
l'incompletezza, da cui la domanda presentata dal ricorrente era affetta – stante la richiesta di inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi (di scuole secondarie di primo grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi di concorso da lui selezionate – il ricorrente avrebbe potuto agevolmente chiarire che l'errore, in cui era caduto, riguardava l'omessa selezione di una classe di concorso afferente a un insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado che veniva impartito in tutti gli istituti comprensivi da lui prescelti e indicati nella sezione H del modulo di domanda (o, quanto meno, in quei sette istituti comprensivi dove non viene svolto l'insegnamento relativo alla classe di concordo
AG55); sarebbe così emersa l'effettiva volontà, che il ricorrente intendeva esprimere nella domanda presentata il 13.5.2024 e che, alla luce della professionalità posseduta dal ricorrente, risulta assai plausibilmente individuabile in quella diretta a chiedere l'inserimento non solo in graduatorie di istituto riguardanti la classe di concorso
A030 ex A029 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado secondaria di II grado”, ma anche in graduatorie di istituto riguardanti la classe di concorso
A030 ex A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado secondaria di I grado”.
b)
Ad abundantiam è opportuno evidenziare che una contraddizione nel contenuto della domanda, quale quella da cui era affetta la domanda presentata dal docente Pt_1
(chiedere l'inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi (di scuole secondarie di
I grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi pagina 12 di 15 di concorso da lui selezionate), avrebbe dovuto essere intercettata, in ragione del suo carattere elementare, dal sistema informatico di cui l'Amministrazione scolastica si è avvalsa ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027.
Assume in proposito rilievo il precetto ex art. 12 co. 1 d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”), secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice…”.
c)
Da ultimo, appare opportuno evidenziare la portata non decisiva (anche nel caso di sua fondatezza nel merito) della circostanza asserita dall'ente convenuto (pag. 7 del suo atto introduttivo e pag. 3 delle note finali autorizzate), secondo cui: “Sia il bando, sia il modulo di domanda on-line (che conteneva apposito alert - si veda doc. 5), consentivano infatti di individuare agevolmente la differenziazione tra i gradi scolastici nella nuova classe accorpata A030 e, di conseguenza, di compilare correttamente la domanda, così come peraltro è avvenuto per la maggior parte degli interessati. Qualora il bando o il modulo fossero stati oggettivamente fuorvianti e/o non chiari, vi sarebbero stati altre richieste di correzione (ad oggi sono solo due) da parte dei candidati che hanno chiesto l'inserimento nella suddetta nuova classe suddivisa per gradi scolastici, dando luogo ad una situazione che avrebbe meritato uno specifico intervento da parte dell'Amministrazione”.
pagina 13 di 15 Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza (ex multis Cass. 13.3.2006, n. 5429; Cass.
2.2.1998, n. 985), la rilevanza della riconoscibilità dell'errore (che, come si è già ricordato, secondo la giurisprudenza amministrativa, rappresenta il presupposto necessario affinché sia esigibile dall'Amministrazione lo sforzo di emendare autonomamente l'errore) non è esclusa dalla sua inescusabilità.
- - -
Quindi appare compiutamente accertato, in favore del ricorrente , il Parte_1
diritto all'inserimento nelle graduatorie degli istituti comprensivi (di scuole secondarie di primo grado) indicati nella domanda presentata in data 13.05.2024 anche in relazione alla classe di concorso A030 ex A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado - secondaria di I grado”.
Le spese di giudizio non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta in favore del ricorrente il diritto all'inserimento nelle Parte_1
graduatorie degli istituti comprensivi (di scuole secondarie di I grado) indicati nella domanda presentata in data 13.05.2024 anche in relazione alla classe di concorso
A030 ex A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado - secondaria di I grado”.
2. Condanna l'ente convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
pagina 14 di 15 Trento, 15 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
10.03.2025 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Giovanazzi pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 15 in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Stefani, dall'avv. Lucia Bobbio e dall'avv. Francesca Parotto pec
Email_2
convenuto
Controparte_2
[
1
[...]
2 Controparte_2
Controparte_3
[...]
[...]
[...]
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
6 Controparte_4
7 Controparte_4
Controparte_5
[...]
[...]
convenuti contumaci
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito: alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione di misura cautelare che disponga l'ammissione del ricorrente nelle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A030 degli istituti di scuola secondaria
pagina 2 di 15 di primo grado della provincia Autonoma di Trento indicati nel modulo di domanda del ricorrente.
Si chiede, in ogni caso, che l'Amministrazione scolastica provveda all'inserimento del sig. nelle graduatorie d'istituto oggetto della presente impugnazione. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettarsi il ricorso in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto e rigettarsi integralmente ogni domanda proposta avverso gli atti impugnati, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVAZIONE
§1 la domanda proposta dal ricorrente
Il sig. – Parte_1
premesso che:
✓ con deliberazione adottata sub n. 429 in data 5.4.2024 la Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando afferente a “Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027 e ulteriori direttive” (all. 2 fasc. ric.);
✓ in data 13.5.2024 ha presentato, con modalità on line, domanda di inserimento nella
3° fascia delle suddette graduatorie, in relazione alle seguenti classi di concorso (sezione C1 della domanda):
pagina 3 di 15 ❖ “AG55 STRUM. MUS. NEGLI IST. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO (FLAUTO)”
❖ “AG56 STRUMENTO MUSICALE I GRADO (FLAUTO)”
❖ “A030 EX A029 – MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II
GRADO – SECONDARIA SECONDO GRADO”
e alle seguenti istituzioni scolastiche (sezione H della domanda)
“1. LICEO - TRENTO (Istituzione scolastica capofila) CP_6
2. - CLES Controparte_7
3. ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1
4. - Controparte_8 CP_3
5. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
6. Controparte_9
7. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
8. ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO
9. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
10. ISTITUTO COMPRENSIVO - DRO Controparte_5
11. LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO " " Email_3
12. ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST
13. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6
14. LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA
CP 15. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 " ” Parte_2
pagina 4 di 15 ✓ nel compilare la domanda, alla sezione C1, ha inavvertitamente selezionato soltanto il codice della classe di concorso e del ruolo “A-030 ex A-029” e non anche (avendo omesso di cliccare sul relativo flag) il codice della classe di concorso e del ruolo “A-
030 ex A-030”;
✓ peraltro, sempre in sede di compilazione della suddetta domanda, alla sezione H, delle 15 istituzioni scolastiche da lui indicate, ben 10 sono istituti comprensivi ossia ricomprendenti una scuola secondaria di primo grado;
✓ a seguito della pubblicazione, in data 25.6.2024, delle graduatorie provvisorie è venuto a conoscenza di non essere stato inserito in quella concernente il codice della classe di concorso e del ruolo “A-030 ex A-030”, nonostante l'indicazione di 10 istituti comprensivi;
✓ in data 28.6.2024 ha presentato reclamo all'istituzione scolastica capofila (Liceo
“Antonio Rosmini” di ), senza però ricevere alcun riscontro, – CP_4
propone domanda volta ad accertare il proprio diritto all' “inserimento” nelle
“graduatorie d'istituto per la classe di concorso A030 degli istituti di scuola secondaria di primo grado della Provincia di indicati nel modulo di domanda”. CP_1 CP_4
A fondamento sostiene che la mancata selezione, in sede di compilazione della domanda, del codice della classe di concorso e del ruolo “A-030 ex A-030” è frutto di un errore, come emerge dalla circostanza che in solo tre degli istituti comprensivi da lui indicati nella medesima domanda, è previsto l'insegnamento del flauto.
§2 le ragioni della decisione
1. i fatti emergenti per tabulas
Emerge per tabulas (doc. 4 fasc. ric. e doc. 2 fasc. conv.) che: pagina 5 di 15 ▪ il qui ricorrente ha presentato in data 13.5.2024, con modalità Parte_1
on line, domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027;
▪ nel redigere la domanda avvalendosi del prescritto modulo on line:
❖ nella sezione C1, dedicata alla “DICHIARAZIONE GRADUATORIE DI 2^ E/O 3^
FASCIA PER LE QUALI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO”, ha selezionato le seguenti classi di concorso:
“AG55 STRUM. MUS. NEGLI IST. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO (FLAUTO)”
“AG56 STRUMENTO MUSICALE I GRADO (FLAUTO)”
“A030 EX A029 – MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II
GRADO – SECONDARIA SECONDO GRADO”
❖ nella sezione H del medesimo modulo, intitolata “ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
(in quanto dedicata alla scelta delle sedi) ha indicato le seguenti istituzioni scolastiche:
“1. LICEO - TRENTO (Istituzione scolastica capofila) CP_6
2. - CLES Controparte_7
3. ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 1
4. - Controparte_8 CP_3
5. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5
6. Controparte_9
7. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
8. ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO
9. ISTITUTO COMPRENSIVO CP_3
10. ISTITUTO COMPRENSIVO - DRO Controparte_5
11. LICEO DELLE ARTI DI TRENTO E ROVERETO " " Email_3 pagina 6 di 15 12. ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST
13. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6
14. LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA
15. ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 " ” Controparte_11
2. la circostanza incontestata in ordine agli istituti comprensivi in cui è previsto
l'insegnamento del flauto
Il ricorrente ha allegato nel proprio atto introduttivo e l'Amministrazione scolastica ha ammesso nelle note depositate in data 17.6.20205, a seguito di invito formulato dal giudice all'udienza del 10.6.2025, che, tra gli istituti comprensivi, indicati dal ricorrente, quali sede prescelte, nella domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027, impartiscono l'insegnamento afferente alla classe di concorso AG56 (“strumento musicale primo grado
(flauto)” soltanto l'Istituto comprensivo Riva 1, l' e Controparte_12
l'Istituto comprensivo Trento 7.
3. l'elemento di intrinseca contraddizione riconoscibile nella domanda, presentata dal ricorrente, di inserimento nelle graduatorie de quibus
Nella domanda, presentata dal ricorrente in data 13.5.2024, di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027, è presente un elemento di intrinseca contraddizione che risulta riconoscibile.
Infatti:
✓ l'unica classe di concorso riguardante insegnamenti nelle scuole secondarie di primo grado, che il qui ricorrente ha selezionato nel redigere la suddetta domanda, è quella contrassegnata dal codice AG56 e avente la denominazione “strumento musicale pagina 7 di 15 nella scuola secondaria di I grado (flauto)” (le altre classi di concorso indicate riguardano insegnamenti negli istituti di istruzione secondaria di II grado: AG55 strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (flauto) e A030 ex A029 musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
✓ sempre nel redigere la suddetta domanda, il qui ricorrente ha indicato, quali sede prescelte, dieci istituti comprensivi, ma soltanto in tre (l'Istituto comprensivo Riva 1,
l' e l' 7) di essi viene Controparte_12 Controparte_4
impartito l'insegnamento afferente alla classe di concorso AG56 denominata
“strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (flauto)”;
✓ quindi, a un primo esame, appare priva di spiegazione l'indicazione, da parte del docente qui ricorrente, quali sede prescelte, degli altri sette istituti comprensivi, ai quali non afferisce alcuno degli insegnamenti relativi alle classi di concorso da lui selezionate:
• né quelli riguardanti le classi di concorso AG55 e A030 ex A029 perché sono propri degli istituti di istruzione secondaria di II grado;
• né quello riguardante la classe di concorso AG56 perché non viene impartito presso quei sette istituti comprensivi.
4. i motivi della decisione
a)
Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza (specie amministrativa) si ritiene che, a fronte della domanda di inserimento presentata dal docente Pt_1
in data 13.5.2024, l'Amministrazione scolastica qui resistente avrebbe dovuto
[...]
pagina 8 di 15 chiedergli di sanarla dalla contraddizione da cui era palesemente affetta e che, come appena evidenziato sub 3., è costituita dall'aver chiesto, alla luce delle indicazioni apposte nella sezione H del modulo di domanda, l'inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi (di scuole secondarie di primo grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi di concorso da lui selezionate nella sezione C1 dello stesso modulo di domanda.
Infatti quella contraddizione era agevolmente superabile individuando l'errore agevolmente riconoscibile dall'Amministrazione, che il docente ha compiuto omettendo di selezionare, tra le voci presentate dal menù a tendina del modulo, una classe di concorso afferente a insegnamento nelle scuole secondarie di I grado che veniva impartito anche nei suddetti sette istituti comprensivi, mentre non è verosimile che l'errore abbia riguardato l'indicazione delle istituzioni scolastiche, la quale ha richiesto, oltre a preventive scelte in positivo, anche una prolungata e reiterata compilazione vera e propria del modulo e non solo l'utilizzo di un menù a tendina.
Parte resistente sostiene la tesi contraria invocando il principio di autoresponsabilità.
In proposito richiama alcune pronunce del Consiglio di Stato (precisamente a pag. 11-12 della memoria di costituzione e a pag. 6 delle note finali autorizzate: CdS, VII, 3.6.2024,
n. 4951; CdS, V, 2.1.2024, n. 28; a pag. 10-11 Cds, VII, 2.9.2024, n. 7334;).
Orbene, in via generale occorre ricordare che il cd. soccorso istruttorio trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali “quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento”, ma, nel contempo è necessario individuare “rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex pagina 9 di 15 specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura” (così CdS 4951/2024 cit., che richiama CdS, A.P. 25.2.2014, n. 9).
In concreto, l'indispensabile presupposto affinché il candidato in una procedura concorsuale possa essere ammesso al soccorso istruttorio è rappresentato dalla riconoscibilità secondo la normale diligenza dell'errore da lui commesso in sede di compilazione e/o presentazione della domanda di partecipazione (così CdS 7334/2024 cit.; CdS 4951/2024 cit. e CdS 28/2024 cit., menzionate dalla stessa resistente). Quindi,
“se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente” (così CdS 4951/2024 cit. e CdS 28/2024 cit., che richiamano CdS, V, 20.6.2019, n. 4198;).
Correlativamente si è statuito (CdS, II, 22.11.2021, n. 7815) che “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio… coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”.
Di conseguenza non costituisce un errore riconoscibile l'omessa o errata indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione a un concorso pubblico, alla quale non può essere consentito porre rimedio successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, atteso che, diversamente, “si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda medesima”, non ammissibile nelle procedure concorsuali “in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati;
in difetto di una puntuale indicazione pagina 10 di 15 dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione” (CdS 4951/2024 cit.).
Similmente si è statuito che:
▪ “il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è
(fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione” (CdS, V, 21.11.2022, n. 10241; CdS, IV, 19.2.2019, n. 1148; entrambe richiamate da CdS 4951/2024 cit. e CdS 28/2024 menzionate dalla parte convenuta);
▪ “Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure;
in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati” (CdS 4951/2024 cit.; CdS 28/72024 cit., entrambe menzionate dalla parte convenuta).
Si tratta, però, di statuizioni non conferenti alla vicenda in esame dove il candidato qui ricorrente non ha omesso o errato nell'indicazione dei titoli (che peraltro possiede)
e/o nella presentazione della relativa documentazione, ma ha compiuto un errore agevolmente riconoscibile secondo la normale diligenza, rappresentato dall'aver chiesto, contraddittoriamente, l'inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi
(di scuole secondarie di I grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi di concorso da lui selezionate. pagina 11 di 15 Se l'Amministrazione scolastica avesse rilevato, come era suo dovere alla luce del principio generale del soccorso istruttorio, la contraddizione e, quindi,
l'incompletezza, da cui la domanda presentata dal ricorrente era affetta – stante la richiesta di inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi (di scuole secondarie di primo grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi di concorso da lui selezionate – il ricorrente avrebbe potuto agevolmente chiarire che l'errore, in cui era caduto, riguardava l'omessa selezione di una classe di concorso afferente a un insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado che veniva impartito in tutti gli istituti comprensivi da lui prescelti e indicati nella sezione H del modulo di domanda (o, quanto meno, in quei sette istituti comprensivi dove non viene svolto l'insegnamento relativo alla classe di concordo
AG55); sarebbe così emersa l'effettiva volontà, che il ricorrente intendeva esprimere nella domanda presentata il 13.5.2024 e che, alla luce della professionalità posseduta dal ricorrente, risulta assai plausibilmente individuabile in quella diretta a chiedere l'inserimento non solo in graduatorie di istituto riguardanti la classe di concorso
A030 ex A029 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado secondaria di II grado”, ma anche in graduatorie di istituto riguardanti la classe di concorso
A030 ex A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado secondaria di I grado”.
b)
Ad abundantiam è opportuno evidenziare che una contraddizione nel contenuto della domanda, quale quella da cui era affetta la domanda presentata dal docente Pt_1
(chiedere l'inserimento in graduatorie di sette istituti comprensivi (di scuole secondarie di
I grado) nei quali non viene impartito alcuno degli insegnamenti cui afferiscono le classi pagina 12 di 15 di concorso da lui selezionate), avrebbe dovuto essere intercettata, in ragione del suo carattere elementare, dal sistema informatico di cui l'Amministrazione scolastica si è avvalsa ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027.
Assume in proposito rilievo il precetto ex art. 12 co. 1 d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”), secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice…”.
c)
Da ultimo, appare opportuno evidenziare la portata non decisiva (anche nel caso di sua fondatezza nel merito) della circostanza asserita dall'ente convenuto (pag. 7 del suo atto introduttivo e pag. 3 delle note finali autorizzate), secondo cui: “Sia il bando, sia il modulo di domanda on-line (che conteneva apposito alert - si veda doc. 5), consentivano infatti di individuare agevolmente la differenziazione tra i gradi scolastici nella nuova classe accorpata A030 e, di conseguenza, di compilare correttamente la domanda, così come peraltro è avvenuto per la maggior parte degli interessati. Qualora il bando o il modulo fossero stati oggettivamente fuorvianti e/o non chiari, vi sarebbero stati altre richieste di correzione (ad oggi sono solo due) da parte dei candidati che hanno chiesto l'inserimento nella suddetta nuova classe suddivisa per gradi scolastici, dando luogo ad una situazione che avrebbe meritato uno specifico intervento da parte dell'Amministrazione”.
pagina 13 di 15 Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza (ex multis Cass. 13.3.2006, n. 5429; Cass.
2.2.1998, n. 985), la rilevanza della riconoscibilità dell'errore (che, come si è già ricordato, secondo la giurisprudenza amministrativa, rappresenta il presupposto necessario affinché sia esigibile dall'Amministrazione lo sforzo di emendare autonomamente l'errore) non è esclusa dalla sua inescusabilità.
- - -
Quindi appare compiutamente accertato, in favore del ricorrente , il Parte_1
diritto all'inserimento nelle graduatorie degli istituti comprensivi (di scuole secondarie di primo grado) indicati nella domanda presentata in data 13.05.2024 anche in relazione alla classe di concorso A030 ex A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado - secondaria di I grado”.
Le spese di giudizio non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta in favore del ricorrente il diritto all'inserimento nelle Parte_1
graduatorie degli istituti comprensivi (di scuole secondarie di I grado) indicati nella domanda presentata in data 13.05.2024 anche in relazione alla classe di concorso
A030 ex A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado e di II grado - secondaria di I grado”.
2. Condanna l'ente convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
pagina 14 di 15 Trento, 15 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 15 di 15