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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3083/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1 C.F._1
MAZZONI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, all'esito degli incombenti di rito, sentite le parti:
- Disporre che la sig.ra provveda ad erogare direttamente al figlio maggiorenne Controparte_1 la somma di € 350,00 mensili (salvo il diverso importo che sarà ritenuto dovuto Persona_1
o di giustizia) a titolo di contributo di mantenimento, da corrispondere il giorno 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
- Disporre che la sig.ra depositi la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 12.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi al fine di ottenere un contributo al mantenimento del figlio nato il Per_1
14.06.2005 dalla relazione con . In particolare, parte ricorrente ha chiesto il Controparte_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della madre per il figlio nella Per_1 misura di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da erogarsi direttamente ad . Per_1
Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato che la resistente ha dimostrato reiterati atteggiamenti di disinteresse e noncuranza nei confronti del figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente. Parte ricorrente ha allegato infatti che dopo la fine della relazione sentimentale, il figlio , all'epoca minorenne, era rimasto a vivere con la madre, pur continuando ad avere Per_1 contatti quotidiani e frequentazioni con il padre nel frattempo trasferitosi nelle Marche. Nel 2019
palesava al padre malessere nel continuare a coabitare con la madre a causa di continui Per_1 litigi e, a seguito del nulla osta della scuola, a dicembre 2019 si trasferiva dal padre. Per_1
All'inizio di ottobre 2021, al solo fine di recuperare il rapporto critico con la madre, Per_1 decideva di trasferirsi nuovamente presso l'abitazione della sig.ra . La convivenza del CP_1 giovane con la madre si rilevava ancora gravosa e conflittuale, circostanza che ha reso necessario un diverso assetto abitativo. Attualmente vive stabilmente con il padre, il quale provvede Per_1 integralmente alle sue esigenze e al suo sostentamento.
, benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia all'udienza del 19.03.2024.
2. Per quanto riguarda il mantenimento di , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, si osserva quanto segue.
2.1 Com'è noto, l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica: anche in favore del figlio maggiorenne, quindi, il giudice può disporre il versamento di un assegno periodico da parte dei genitori.
In particolare, per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (da ultimo, Cass. civ. n. 2259/2024). Nell'ambito di tale valutazione l'età rappresenta un importante parametro di riferimento, in quanto il giudice di merito deve valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ. n. 18076 del 2014).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa il permanere dell'obbligo di mantenimento, a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, secondo la recente giurisprudenza di legittimità a chi invoca il contributo per il maggiorenne, ovvero vuole mantenerlo, incombe la prova sulla mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro (da ultimo, in motivazione, Cass. civ. n. 26875/2023).
Nell'ambito della valutazione affidata al giudice di merito, inoltre, deve ricordarsi: che il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr.
Cass. n. 6509/2017; Cass. n. 26259/2005); che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n.
5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).
2.2 Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio a Per_1 carico della madre per le ragioni di seguito evidenziate.
2.2.1 sentito dal giudice relatore all'udienza del 10.05.2024, ha dichiarato: Persona_1
“sono nato a [...] il [...], risiedo a Fermo in via 25 aprile. Vivo con mio padre. Vado a scuola, lavoratore meccanico, in officina. Ogni tanto faccio qualche lavoretto, dipende, per l'estate.
Mia madre non mi chiama, l'ultimo messaggio è stato a gennaio. Io sono andato il 30 dicembre fino alla prima settimana di gennaio di quest'anno, hanno un condominio a Triginto con i nonni, poi ci sono gli zii, c'è il piano di mia madre dove vivevo prima anch'io e poi c'è la mansarda. Sono stato a gennaio dai nonni, un paio di giorni ho visto mia madre. A Pasqua sono tornato su dieci giorni per trovare i nonni e mia madre non l'ho vista. Quando sono su sto in mansarda, con mia mamma bisticciavamo e quindi andavo a pranzo dai nonni o dagli zii, non da lei. A cena uguale. Lei a gennaio ha cercato di venire da me qualche volta ma io chiudevo la porta. Io e mia mamma non abbiamo la stessa testa, ha modi di fare strani, mi crea disagio stare con lei. Mi sono sentito trascurato da lei, per questo ho voluto stare con mio padre. Non ci parlo, l'estate scorsa ero in vacanza in Toscana, se glieli chiedevo mi mandava dei soldi, lei di sua sponte penso non mi abbia veramente mai mandato niente. Per le spese chiedo a mio padre. A gennaio mia mamma magari mi ha dato 20 euro, ma chiedevo spesso ai nonni o a mio padre. A Pasqua non l'ho mai vista. Mia madre non mi ha scritto mai nemmeno un messaggio quando sono venuto su. Quando sono a Fermo lei non mi cerca mai”.
Inoltre, all'udienza del 07.10.2025, ha dichiarato: “vivo con mio padre, mia mamma l'ho vista il 14 giugno l'ultima volta, ogni tanto la sento telefonicamente. Da che sono andato a vivere con mio padre sono sempre rimasto con lui. L'estate scorsa sono venuto qui a Milano a lavorare con i miei nonni e zii materni. Dormivo in un appartamento nello stesso stabile dove abita mia madre. Anche se non voglio, lei si presenta sempre. Mi sono diplomato quest'anno, non mi sono iscritto all'Università.
Vorrei iscrivermi a Scienze Giuridiche in lingua, forse l'anno prossimo. Ora non sto lavorando. So che devo iniziare a lavorare ma al momento non sto cercando. Ho fatto uno stage presso un'officina meccanica mentre ero a scuola perché ho fatto l'indirizzo meccanico. Alle spese di casa ci pensa mio padre. Ho cercato di contribuire in casa quando ho lavorato. In casa viviamo io e mio padre”.
Alla luce della documentazione acquista e delle circostanze di fatto rappresentate, deve ritenersi che il ragazzo, divenuto da poco maggiorenne, conservi il diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Egli, infatti, ha recentemente conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed ha manifestato l'intenzione concreta e attuale di proseguire il proprio percorso formativo.
Pur avendo svolto in passato alcune attività lavorative saltuarie e un periodo di stage presso un'officina meccanica, tali esperienze non possono essere considerate idonee a garantirgli un'autosufficienza economica stabile e duratura, trattandosi di occupazioni prive di continuità e di adeguato rilievo reddituale.
Tenuto conto della giovane età e dell'assenza di un inserimento effettivo e stabile nel mercato del lavoro, non può ragionevolmente ritenersi che il medesimo abbia raggiunto una condizione di autonomia economica.
Ne consegue che permane, in capo ai genitori, l'obbligo giuridico di contribuire al suo mantenimento. 2.3 Per quanto riguarda il quantum del diritto al mantenimento, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
all'udienza del 19.03.2024, ha dichiarato: “lavoro in un negozio di articoli sportivi, Parte_1 percepisco uno stipendio pari ad € 1200/1300 per 12 mensilità. Sostengo il pagamento del canone di locazione pari a 300 euro mensili. frequenta il quarto anno di un istituto tecnico a Fermo. Per_1
Le spese che sostengo per il suo mantenimento sono quelle indicate nel ricorso.”
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 7.035,06 in relazione all'anno 2019, € 7.903,00 in relazione all'anno 2020, €
13.039,19 in relazione all'anno 2021, € 14.307,07 in relazione all'anno 2022, € 15.434,51 in relazione all'anno 2023, € 16.862,00 in relazione all'anno 2024.
Egli vive insieme al figlio in una casa condotta in locazione per la quale paga un canone mensile di €
600,00 come da documentazione in atti.
Quanto alla resistente, il ricorrente in sede di ricorso ha riferito che starebbe CP_1 CP_1 lavorando presso CTV2000 Coop. Trasporti Veloci ar.l., con sede in Viale I Maggio, 4/B, 20068 -
PE BO (MI), con qualifica di Marketing and Communication Specialist.
Dalla documentazione reddituale pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, inoltre, si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 1.460,00 per l'anno 2020, € 13.034,00 per l'anno 2021,
€ 12.686,36 in relazione all'anno 2023.
2.4 Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e dell'età del figlio, pare equo disporre a carico della resistente un contributo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano nella versione da ultimo approvata.
Tali somme devono essere versate dalla resistente a in quanto genitore convivente Parte_1 con il figlio maggiorenne. Come noto, infatti, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può essere versato direttamente a quest'ultimo in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (Cass. civ. Ordinanza n. 34100 del
12/11/2021; Cass. civ. Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. civ. Ordinanza n. 9700 del
13/4/2021). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata e della non complessità delle questioni, seguono la soccombenza e sono interamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, la somma mensile di € 350,00, a far data dalla domanda, somme da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
2) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano,
a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.797,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3083/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1 C.F._1
MAZZONI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, CONTUMACE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, all'esito degli incombenti di rito, sentite le parti:
- Disporre che la sig.ra provveda ad erogare direttamente al figlio maggiorenne Controparte_1 la somma di € 350,00 mensili (salvo il diverso importo che sarà ritenuto dovuto Persona_1
o di giustizia) a titolo di contributo di mantenimento, da corrispondere il giorno 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
- Disporre che la sig.ra depositi la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 12.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi al fine di ottenere un contributo al mantenimento del figlio nato il Per_1
14.06.2005 dalla relazione con . In particolare, parte ricorrente ha chiesto il Controparte_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico della madre per il figlio nella Per_1 misura di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da erogarsi direttamente ad . Per_1
Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato che la resistente ha dimostrato reiterati atteggiamenti di disinteresse e noncuranza nei confronti del figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente. Parte ricorrente ha allegato infatti che dopo la fine della relazione sentimentale, il figlio , all'epoca minorenne, era rimasto a vivere con la madre, pur continuando ad avere Per_1 contatti quotidiani e frequentazioni con il padre nel frattempo trasferitosi nelle Marche. Nel 2019
palesava al padre malessere nel continuare a coabitare con la madre a causa di continui Per_1 litigi e, a seguito del nulla osta della scuola, a dicembre 2019 si trasferiva dal padre. Per_1
All'inizio di ottobre 2021, al solo fine di recuperare il rapporto critico con la madre, Per_1 decideva di trasferirsi nuovamente presso l'abitazione della sig.ra . La convivenza del CP_1 giovane con la madre si rilevava ancora gravosa e conflittuale, circostanza che ha reso necessario un diverso assetto abitativo. Attualmente vive stabilmente con il padre, il quale provvede Per_1 integralmente alle sue esigenze e al suo sostentamento.
, benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia all'udienza del 19.03.2024.
2. Per quanto riguarda il mantenimento di , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, si osserva quanto segue.
2.1 Com'è noto, l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica: anche in favore del figlio maggiorenne, quindi, il giudice può disporre il versamento di un assegno periodico da parte dei genitori.
In particolare, per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (da ultimo, Cass. civ. n. 2259/2024). Nell'ambito di tale valutazione l'età rappresenta un importante parametro di riferimento, in quanto il giudice di merito deve valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ. n. 18076 del 2014).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa il permanere dell'obbligo di mantenimento, a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, secondo la recente giurisprudenza di legittimità a chi invoca il contributo per il maggiorenne, ovvero vuole mantenerlo, incombe la prova sulla mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro (da ultimo, in motivazione, Cass. civ. n. 26875/2023).
Nell'ambito della valutazione affidata al giudice di merito, inoltre, deve ricordarsi: che il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr.
Cass. n. 6509/2017; Cass. n. 26259/2005); che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n.
5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).
2.2 Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio a Per_1 carico della madre per le ragioni di seguito evidenziate.
2.2.1 sentito dal giudice relatore all'udienza del 10.05.2024, ha dichiarato: Persona_1
“sono nato a [...] il [...], risiedo a Fermo in via 25 aprile. Vivo con mio padre. Vado a scuola, lavoratore meccanico, in officina. Ogni tanto faccio qualche lavoretto, dipende, per l'estate.
Mia madre non mi chiama, l'ultimo messaggio è stato a gennaio. Io sono andato il 30 dicembre fino alla prima settimana di gennaio di quest'anno, hanno un condominio a Triginto con i nonni, poi ci sono gli zii, c'è il piano di mia madre dove vivevo prima anch'io e poi c'è la mansarda. Sono stato a gennaio dai nonni, un paio di giorni ho visto mia madre. A Pasqua sono tornato su dieci giorni per trovare i nonni e mia madre non l'ho vista. Quando sono su sto in mansarda, con mia mamma bisticciavamo e quindi andavo a pranzo dai nonni o dagli zii, non da lei. A cena uguale. Lei a gennaio ha cercato di venire da me qualche volta ma io chiudevo la porta. Io e mia mamma non abbiamo la stessa testa, ha modi di fare strani, mi crea disagio stare con lei. Mi sono sentito trascurato da lei, per questo ho voluto stare con mio padre. Non ci parlo, l'estate scorsa ero in vacanza in Toscana, se glieli chiedevo mi mandava dei soldi, lei di sua sponte penso non mi abbia veramente mai mandato niente. Per le spese chiedo a mio padre. A gennaio mia mamma magari mi ha dato 20 euro, ma chiedevo spesso ai nonni o a mio padre. A Pasqua non l'ho mai vista. Mia madre non mi ha scritto mai nemmeno un messaggio quando sono venuto su. Quando sono a Fermo lei non mi cerca mai”.
Inoltre, all'udienza del 07.10.2025, ha dichiarato: “vivo con mio padre, mia mamma l'ho vista il 14 giugno l'ultima volta, ogni tanto la sento telefonicamente. Da che sono andato a vivere con mio padre sono sempre rimasto con lui. L'estate scorsa sono venuto qui a Milano a lavorare con i miei nonni e zii materni. Dormivo in un appartamento nello stesso stabile dove abita mia madre. Anche se non voglio, lei si presenta sempre. Mi sono diplomato quest'anno, non mi sono iscritto all'Università.
Vorrei iscrivermi a Scienze Giuridiche in lingua, forse l'anno prossimo. Ora non sto lavorando. So che devo iniziare a lavorare ma al momento non sto cercando. Ho fatto uno stage presso un'officina meccanica mentre ero a scuola perché ho fatto l'indirizzo meccanico. Alle spese di casa ci pensa mio padre. Ho cercato di contribuire in casa quando ho lavorato. In casa viviamo io e mio padre”.
Alla luce della documentazione acquista e delle circostanze di fatto rappresentate, deve ritenersi che il ragazzo, divenuto da poco maggiorenne, conservi il diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Egli, infatti, ha recentemente conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed ha manifestato l'intenzione concreta e attuale di proseguire il proprio percorso formativo.
Pur avendo svolto in passato alcune attività lavorative saltuarie e un periodo di stage presso un'officina meccanica, tali esperienze non possono essere considerate idonee a garantirgli un'autosufficienza economica stabile e duratura, trattandosi di occupazioni prive di continuità e di adeguato rilievo reddituale.
Tenuto conto della giovane età e dell'assenza di un inserimento effettivo e stabile nel mercato del lavoro, non può ragionevolmente ritenersi che il medesimo abbia raggiunto una condizione di autonomia economica.
Ne consegue che permane, in capo ai genitori, l'obbligo giuridico di contribuire al suo mantenimento. 2.3 Per quanto riguarda il quantum del diritto al mantenimento, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
all'udienza del 19.03.2024, ha dichiarato: “lavoro in un negozio di articoli sportivi, Parte_1 percepisco uno stipendio pari ad € 1200/1300 per 12 mensilità. Sostengo il pagamento del canone di locazione pari a 300 euro mensili. frequenta il quarto anno di un istituto tecnico a Fermo. Per_1
Le spese che sostengo per il suo mantenimento sono quelle indicate nel ricorso.”
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 7.035,06 in relazione all'anno 2019, € 7.903,00 in relazione all'anno 2020, €
13.039,19 in relazione all'anno 2021, € 14.307,07 in relazione all'anno 2022, € 15.434,51 in relazione all'anno 2023, € 16.862,00 in relazione all'anno 2024.
Egli vive insieme al figlio in una casa condotta in locazione per la quale paga un canone mensile di €
600,00 come da documentazione in atti.
Quanto alla resistente, il ricorrente in sede di ricorso ha riferito che starebbe CP_1 CP_1 lavorando presso CTV2000 Coop. Trasporti Veloci ar.l., con sede in Viale I Maggio, 4/B, 20068 -
PE BO (MI), con qualifica di Marketing and Communication Specialist.
Dalla documentazione reddituale pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, inoltre, si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 1.460,00 per l'anno 2020, € 13.034,00 per l'anno 2021,
€ 12.686,36 in relazione all'anno 2023.
2.4 Tutto ciò considerato, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e dell'età del figlio, pare equo disporre a carico della resistente un contributo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano nella versione da ultimo approvata.
Tali somme devono essere versate dalla resistente a in quanto genitore convivente Parte_1 con il figlio maggiorenne. Come noto, infatti, il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può essere versato direttamente a quest'ultimo in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (Cass. civ. Ordinanza n. 34100 del
12/11/2021; Cass. civ. Sentenza n. 25300 del 11/11/2013; Cass. civ. Ordinanza n. 9700 del
13/4/2021). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività espletata e della non complessità delle questioni, seguono la soccombenza e sono interamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, la somma mensile di € 350,00, a far data dalla domanda, somme da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
2) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano,
a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.797,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi