CASS
Ordinanza 29 aprile 2022
Ordinanza 29 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/04/2022, n. 16710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16710 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CC AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
yr( Penale Ord. Sez. 7 Num. 16710 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/03/2022 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata risposta ai motivi di appello non si confronta con la sentenza impugnata che dopo avere ripercorso il giudizio di primo grado ed enunciato i motivi di appello, ha congruamente risposto a questi, tant'è che ha trovato accoglimento in motivo sul trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato fondata sull'arresto in flagranza e sul riconoscimento effettuato dai Carabinieri) ed ha anche diretto a prospettazioni di fatto non consentite in questa sede. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità tenuto conto del dato ponderale (grammi 192 di cocaina) da cui erano ricavabili n. 1048 dosi medie singole. Il fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), non di meno, tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Presidente Il Consigli ensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
yr( Penale Ord. Sez. 7 Num. 16710 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/03/2022 Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata risposta ai motivi di appello non si confronta con la sentenza impugnata che dopo avere ripercorso il giudizio di primo grado ed enunciato i motivi di appello, ha congruamente risposto a questi, tant'è che ha trovato accoglimento in motivo sul trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato fondata sull'arresto in flagranza e sul riconoscimento effettuato dai Carabinieri) ed ha anche diretto a prospettazioni di fatto non consentite in questa sede. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità tenuto conto del dato ponderale (grammi 192 di cocaina) da cui erano ricavabili n. 1048 dosi medie singole. Il fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), non di meno, tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Presidente Il Consigli ensore