Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 21/04/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.10/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
MA LL DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9239/M del registro di segreteria, promosso da XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Anissa TOUIJAR, con domicilio eletto in Lecce alla via Astore, n. 5 (PEC: touijar.anissa@oravta.legalmail.it);
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Dinoia, con domicilio eletto in Potenza presso l’ufficio legale della sede dell’INPS in via Pretoria n. 263 (PEC: avv.vito.dinoia@postacert.inps.gov.it);
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, sono comparsi l’avv. Valeria D’Addezio su delega del difensore costituito del ricorrente e l’avv. Vito Dinoia per l’INPS.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
premesso in
FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 12/06/2025 il ricorrente, rappresentato e difeso dall’avv. Anissa Touijar giuste procure alle liti rilasciate in data 13 marzo 2024 e 10 gennaio 2025 depositate in calce al ricorso introduttivo, ha esposto:
· di aver prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 20.11.2002 al 04.03.2022, data in cui veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli e posto in congedo assoluto per avere riportato infermità invalidanti e permanenti durante lo svolgimento di servizi in contrasto alla criminalità organizzata, con menomazione scritta alla 1^ categoria tabella E lett. A n. 2;
· - di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria a decorrere dal 05.03.2022, e di percepire assegno di Super invalidità;
· - di aver avanzato richiesta di riconoscimento “dell’Indennità speciale Annua (ISA) prevista dalla Legge 12/1987”, senza che tuttavia l’INPS ne accogliesse la domanda;
- di avere formalizzato all’INPS richiesta di riconoscimento dell’indennità una tantum di cui alla Legge n. 19/1980, senza che tuttavia tale richiesta sia mai stata evasa.
Il Sig. XXX ha chiesto, pertanto, di:
1) “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l’Indennità Speciale Annua (ISA) come previsto dalla Legge 12/1987 con decorrenza dal 2022 data in cui iniziò a percepire PPO; con l’aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione annuale a partire dalla data di scadenza di ciascuna annualità, fino al saldo effettivo”;
2) “accertare e dichiarare il diritto alla concessione di una indennità una tantum ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 19/1980 nella misura di € 20.658,27 (quale titolare di invalidità ascritta alla lettera A n. 2)
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2. Non risulta depositata la relata di notifica all’Amministrazione resistente del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza sanata dalla costituzione dell’INPS per il tramite dell’avv. Vito Dinoia.
3. Con memoria difensiva del 21/11/2025, l’INPS si è costituita nel presente giudizio comunicando che “l’ufficio amministrativo competente ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento del dovuto”. In particolare, ha evidenziato che con la rata di ottobre sono stati eseguiti i pagamenti dei seguenti emolumenti: “1. Una indennità una tantum ai sensi della legge 19/1980 nella misura di € 20.658,27 (quale titolare di invalidità ascritta alla lettera A n.2); 2) l’Indennità Speciale Annua (ISA) (da non confondersi con l’indennità speciale di 5,16 euro già attribuita)”. A riprova dei pagamenti l’INPS ha depositato i cedolini di pensione di ottobre 2025 e di novembre 2025. L’INPS ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. Con memoria difensiva del 24/11/2025 il ricorrente ha fornito chiarimenti sulla natura dell’ISA da corrispondersi annualmente ed ha evidenziato che tale indennità speciale annua non è mai stata erogata dall’INPS a decorrere dal marzo 2022. Pertanto, il ricorrente ha evidenziato che permane il contrasto sulla natura e sulla modalità di corresponsione dell’ISA, nonché sul riconoscimento degli arretrati dal 2022 e che, per questi motivi, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. All’udienza del 4 dicembre 2024, l’avv. Dinoia per la parte resistente ha chiesto un breve rinvio per fornire chiarimenti in merito all’avvenuta, o meno, erogazione dell’ISA e sull’importo eventualmente corrisposto. Il Giudizio è quindi stato rinviato all’udienza del 21 aprile 2026 per la trattazione, concedendo alle parti termine fino al decimo giorno precedente la data dell’udienza per il deposito di note autorizzate.
6. Con note di chiarimento depositate in data 12 dicembre 2025 parte resistente ha precisato che “l’INPS ha completato in luglio 2025 la lavorazione di tutte le indennità spettanti a XXX” e che, mentre l’indennità una tantum ex l. 19/1980 è stata corrisposta ad ottobre 2025, l’ISA - che deve essere corrisposta una volta l’anno – è stata liquidata nel mese di dicembre 2025, allegando all’uopo il relativo cedolino.
7. Con memoria di replica del 17 marzo 2026, il ricorrente ha eccepito: i) di non avere ricevuto il pagamento dell’ISA per le annualità pregresse “da marzo 2022 a novembre 2025”; ii) che il calcolo dell’ISA sarebbe errato in quanto non conforme ai criteri normativi; iii) permane la materia del contendere in merito agli arretrati dell’ISA spettanti.
8. All’udienza del 21 aprile 2026 l’avv. D’Addezio ha dato atto della corretta liquidazione della invocata indennità una tantum da parte dell’INPS, residuando, invece, per la richiesta di liquidazione dell’ISA, la corresponsione degli arretrati da marzo 2022 a novembre 2025 posto che, peraltro, il prospetto di pagamento depositato da INPS è del tutto generico.
L’avv. Dinoia ha precisato che tutte le annualità relative all’ISA sono state integralmente liquidate e che esse sono sussunte sotto la voce “imponibile non fiscale tredicesima”. Ha insistito perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e, in via subordinata, ha chiesto disporsi CTU.
L’avv. D’Addezio ha replicato che la voce “imponibile non fiscale tredicesima” pari ad € 10.873,86 riportata nel cedolino di pensione di dicembre 2025 si riferisce esclusivamente all’ISA 2025 e non è comprensiva delle pregresse annualità. Non si è opposta alla richiesta del rappresentante dell’INPS di CTU. Nel merito ha chiesto che sia riconosciuto il diritto a percepire l’ISA ed ha insistito per il pagamento degli arretrati.
Considerato in
DIRITTO
9. Quanto alla domanda di corresponsione dell’Indennità una tantum ex art. 1 L. 19/1980 nella misura di € 20.658,27 non sussiste più contestazione tra le parti e, conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Dal cedolino di pensione di ottobre 2025 (che reca la dicitura “altro assegno” ed il corrispondente importo di € 20.658,17) emerge infatti incontestabilmente l’erogazione della somma richiesta in favore del ricorrente. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha contestato l’avvenuta erogazione della somma richiesta a titolo di Indennità una tantum ex art.1 L. 19/1980.
10. Quanto alla domanda relativa all’accertamento del diritto alla corresponsione dell’Indennità Speciale Annua, invece, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendoci opposizione da parte del ricorrente, il quale ha insistito per l’accoglimento della domanda proposta con la memoria depositata in data 24/11/2025 e la successiva memoria depositata in data 17 marzo 2026.
Inoltre, all’udienza del 21 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha insistito ancora per l’accertamento del diritto a percepire l’ISA e per la corresponsione degli arretarti dal 2022 al 2024.
Questo Giudice è chiamato quindi, dapprima, a valutare la fondatezza della domanda del ricorrente in relazione al diritto a percepire l’Indennità Speciale Annua prevista a favore dei grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dallo Stato e, in secondo luogo, a verificare se il pagamento effettuato dall’INPS a dicembre 2025 ha determinato o meno il soddisfacimento del diritto azionato dal ricorrente, tale da incidere sull’interesse ad agire del ricorrente stesso.
Sebbene nel ricorso introduttivo e nei successivi atti difensivi di parte ricorrente sia stato reiteratamente erroneamente indicato il riferimento normativo alla Legge 12/1987, dalle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della richiesta (oltre che dalla lettura della domanda amministrativa allegata al ricorso introduttivo sub all. 3, posta a sostegno ed integrativa del ricorso proposto), è agevole comprendere che vi è stato un errore materiale nella redazione del ricorso introduttivo e che voleva farsi riferimento alla Legge 13/1987 e non anche alla Legge 12/1987.
Considerati i fatti e le motivazioni sottese alla domanda, ossia l’invalidità civile di prima categoria occorsa per ragioni di servizio e la richiesta di corresponsione dell’Indennità Speciale Annua (ISA), questo Giudice – in applicazione del principio “iura novit curia” – deve quindi accertare la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici posti alla base del riconoscimento dell’Indennità Speciale Annua di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge 26 gennaio 1987, n. 13 e dell’art. 7 DPR 834/1981. All’uopo, risulta chiaramente agli atti del giudizio che il Sig. XXX – appartenente all’Arma dei Carabinieri - in data 04.03.2022 è stato ritenuto (dal Comitato di verifica per le cause di servizio) invalido con menomazione iscritta alla prima categoria Tabella E lett. A n. 2, a seguito dell’incidente occorso in data 28.05.2019, allorquando stava prestando servizio in favore dell’Arma (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo).
Non risultando contestato lo status di grande invalido per servizio titolare di pensione privilegiata, pacifico è pertanto il diritto del ricorrente all’Indennità speciale annua espressamente prevista per i grandi invalidi di guerra dall’art. 7 del D.P.R. 834/1981 ed estesa ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria dall’art. 2 della Legge 13/1987.
Il diritto del ricorrente a percepire l’ISA, peraltro, è stato espressamente riconosciuto dall’INPS in corso di causa. Nelle memorie da ultimo depositate a dicembre 2025, e nel corso dell’udienza del 21 aprile 2026, infatti, l’INPS ha affermato di avere eseguito il relativo pagamento, confermando dunque il diritto del ricorrente a riceverlo.
Orbene, l’indennità speciale annua ex L.13/1987 - pari a quella prevista per i grandi invalidi di guerra dall’art. 7 D.P.R. n. 834/1981 - equivale ad una “mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”. L’ISA corrisponde quindi, di fatto, ad una tredicesima mensilità aggiuntiva del trattamento pensionistico complessivo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria del 17 marzo 2026, l’INPS risulta avere corrisposto un importo pari a circa tre mensilità del trattamento pensionistico (oltre interessi e rivalutazione monetaria) nel mese di dicembre 2025. Infatti, la voce “imponibile non fiscale tredicesima”, pari ad euro 10.873,86 - erogato in più rispetto alla tredicesima mensilità pari ad euro 3.609,46 – corrisponde alle mensilità aggiuntive dovute a titolo di ISA per le annualità richieste.
All’udienza del 21 aprile 2026 l’INPS ha confermato che proprio tale voce (“imponibile non fiscale tredicesima”) corrisponde al pagamento dell’ISA, mentre la difesa di parte ricorrente ha affermato che l’importo di € 10.873,86 corrisponde alla sola ISA 2025. Tuttavia, la tesi di parte ricorrente non può essere accolta essendo l’ISA relativa ad ogni annualità pari ad un importo corrispondente ad una tredicesima mensilità e dunque in alcun modo potrebbe essere liquidata in € 10.873,86 per una sola annualità.
Alla luce di quanto sopra e del pagamento effettuato a dicembre 2025 dall’INPS, pertanto, deve ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente ad agire in giudizio. Mediante l’avvenuto pagamento, infatti, l’INPS ha espressamente riconosciuto come dovuta la richiesta Indennità Speciale Annua ex l.13/1987. Risulta, inoltre, che l’INPS ha liquidato tutte le mensilità dovute a titolo di ISA maturate sino al 31 dicembre 2025. Infatti, sebbene nel cedolino di dicembre 2025 non vi sia menzione letterale dell’indennità speciale annua, le somme corrisposte a titolo di “imponibile non fiscale tredicesima” devono evidentemente ricollegarsi all’ISA di cui alla legge 13/1987, essendo altrimenti prive di giustificazione causale.
Il pagamento effettuato dall’INPS a dicembre 2025, in assenza di espresso accordo delle parti sulla cessazione della materia del contendere, conduce quindi ad una declaratoria di sopravvenuto difetto dell’interesse del ricorrente ad agire in giudizio (cfr. in termini Cass. Civ, Sez. II, sent. N. 21757 del 29 luglio 2021).
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo l’Istituto resistente riconosciuto la fondatezza della pretesa e corrisposto le indennità richieste dal ricorrente – ivi comprese le somme richieste a titolo di ISA per gli anni dal 2022 al 2025 - solo dopo la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, le spese di lite sono poste a carico dell’INPS soccombente virtualmente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato come da D.M. 147/2022), come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:
· dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell’indennità una tantum ex art. 1 legge n. 19/1980, proposta dal Sig. XXX;
· accerta e dichiara la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire del sig. XXX in relazione alla domanda relativa all’Indennità Speciale Annua di cui agli artt. 2 della legge n. 13/1987 e 7 D.P.R. 834/1981, avendo l’INPS riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla corresponsione di tale indennità annua ed avendo liquidato le relative somme maturate nel mese di dicembre 2025;
· condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in euro 2.660,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 21 aprile 2026.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice f.to digitalmente
MA LL DO
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Depositata in Segreteria il 21 aprile 2026 Il Segretario di udienza f.to digitalmente dott.ssa Angela MICELE