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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420/2024 R.G. LAVORO
TRA
il Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COLANDREA MASSIMILIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 parte ricorrente ha agito per l'annullamento dell'avviso di addebito delle cartelle n. 32820230001467712000, nonché avviso di addebito cartella n.
32820230005161731000 emessi dall' . Controparte_3
Il giudice in data 13 giugno 2025, su richiesta del ricorrente, autorizzava lo stesso a rinotificare il ricorso unitamente al verbale d'udienza nei confronti delle controparti e rinviava il giudizio al 20 novembre 2025.
Con le note di trattazione per l'udienza del 20 novembre 2025, parte ricorrente chiede la decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente non ha fornito la prova di aver notificato il ricorso introduttivo alle controparti, che, infatti, non risultano costituite.
1 Tenuto conto che nella fattispecie l'atto da rinotificare era il ricorso, introduttivo del processo, non vi è spazio alcuno per la rimessione in termini della parte, dovendosi fare applicazione degli artt.
291, comma 3 c.p.c. e art. 307, comma 3, c.p.c, applicabili anche al rito del lavoro
Pertanto va dichiarata l'estinzione del giudizio, che opera automaticamente e di diritto.
Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 21/11/2025 il Giudice del Lavoro
FA EN
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1420/2024 R.G. LAVORO
TRA
il Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COLANDREA MASSIMILIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 parte ricorrente ha agito per l'annullamento dell'avviso di addebito delle cartelle n. 32820230001467712000, nonché avviso di addebito cartella n.
32820230005161731000 emessi dall' . Controparte_3
Il giudice in data 13 giugno 2025, su richiesta del ricorrente, autorizzava lo stesso a rinotificare il ricorso unitamente al verbale d'udienza nei confronti delle controparti e rinviava il giudizio al 20 novembre 2025.
Con le note di trattazione per l'udienza del 20 novembre 2025, parte ricorrente chiede la decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente non ha fornito la prova di aver notificato il ricorso introduttivo alle controparti, che, infatti, non risultano costituite.
1 Tenuto conto che nella fattispecie l'atto da rinotificare era il ricorso, introduttivo del processo, non vi è spazio alcuno per la rimessione in termini della parte, dovendosi fare applicazione degli artt.
291, comma 3 c.p.c. e art. 307, comma 3, c.p.c, applicabili anche al rito del lavoro
Pertanto va dichiarata l'estinzione del giudizio, che opera automaticamente e di diritto.
Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 21/11/2025 il Giudice del Lavoro
FA EN
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