TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/11/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. ssa MA NN De AR Presidente
- dott.ssa NA AF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 17 novembre 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Palermo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MAfrancesca Colistra
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Rende in data Parte_1
18.06.1995 con , unione dalla quale erano nati due figli, il 15.10.1996 Controparte_1 Per_1
e il 01.04.2000 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, deduceva Per_2
che i coniugi si erano separati, come da sentenza n. 1859/2024, emessa dal Tribunale di Cosenza e pubblicata in data 26.09.2024 nel giudizio n. 1475/2024 R.G.A.C., e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni di natura economica.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva, quanto alle statuizioni accessorie, la conferma delle medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione.
All'udienza del 17 novembre 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento in favore di di un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili Controparte_1
da porsi in capo a e la concessione da parte di quest'ultimo, a Parte_1 [...]
, dell'immobile adibito ad ex casa familiare, a titolo di comodato d'uso gratuito. CP_1
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, quelle concordate dalle parti in merito alla corresponsione da parte di
[...]
di un assegno divorzile dell'importo mensile di Euro 200,00 in favore di Pt_1 [...]
. CP_1
Si dà atto della concessione, a titolo di comodato d'uso gratuito, da parte di Parte_1 dell'immobile adibito ad ex casa familiare.
Spese di lite compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Rende in data 18.06.1995 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di CP_1
NT UG (CS) (anno 1995, numero 10, parte II serie B) alle condizioni concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT UG (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
NA AF MA NN De AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. ssa MA NN De AR Presidente
- dott.ssa NA AF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 17 novembre 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Palermo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MAfrancesca Colistra
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Rende in data Parte_1
18.06.1995 con , unione dalla quale erano nati due figli, il 15.10.1996 Controparte_1 Per_1
e il 01.04.2000 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, deduceva Per_2
che i coniugi si erano separati, come da sentenza n. 1859/2024, emessa dal Tribunale di Cosenza e pubblicata in data 26.09.2024 nel giudizio n. 1475/2024 R.G.A.C., e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni di natura economica.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva, quanto alle statuizioni accessorie, la conferma delle medesime condizioni concordate dalle parti in sede di separazione.
All'udienza del 17 novembre 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento in favore di di un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili Controparte_1
da porsi in capo a e la concessione da parte di quest'ultimo, a Parte_1 [...]
, dell'immobile adibito ad ex casa familiare, a titolo di comodato d'uso gratuito. CP_1
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, quelle concordate dalle parti in merito alla corresponsione da parte di
[...]
di un assegno divorzile dell'importo mensile di Euro 200,00 in favore di Pt_1 [...]
. CP_1
Si dà atto della concessione, a titolo di comodato d'uso gratuito, da parte di Parte_1 dell'immobile adibito ad ex casa familiare.
Spese di lite compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Rende in data 18.06.1995 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di CP_1
NT UG (CS) (anno 1995, numero 10, parte II serie B) alle condizioni concordate dalle parti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT UG (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
NA AF MA NN De AR