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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2326 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2326/2024 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABRIZIO RIZZO
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.11.2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale contestando la richiesta di restituzione indebito del 18.9.2024. CP_1
Si è costituito l' chiedendo la cessazione della materia del contendere con CP_2
compensazione delle spese, rappresentando che il debito oggetto del ricorso risulta già prescritto alla data della sua notifica ed è stato pertanto abbandonato dall' . CP_2
Ciò premesso, va rilevato come sia un dato processualmente certo la circostanza che parte convenuta ha provveduto a rimuovere la situazione antigiuridica derivante dall'impugnato provvedimento, riconoscendo così la legittima pretesa del ricorrente.
Relativamente al capitolo sulle spese, l'avvenuto riconoscimento della fondatezza della domanda di parte ricorrente all'atto della costituzione in giudizio, giustifica una compensazione parziale delle spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1
favore del ricorrente che liquida in € 400,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge, dichiarandole compensate per l'altra metà, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Marsala, 21.02.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo