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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RE LI, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Castell'Umberto - Via Giuseppe Garibaldi 27 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da Difensore_3 RI - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Castell'Umberto - Via Giuseppe Garibaldi 27 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160028939184 CANONE ACQUA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170012132451 CANONE ACQUA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170012132451 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018702400 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014542851 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Castell'Umberto - Via Giuseppe Garibaldi 27 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021072865 CANONE ACQUA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021072865 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021072865 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005056127 CANONE ACQUA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190010715880 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5188/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e contesta la tardività della produzione documentale del Comune di Castell'Umberto.
Resistente/Appellato: i rappr.ti del Comune di Castell'Umberto e di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina si riportano alle loro rispettive deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.05.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520239001067456, notificata in data 11.02.2025, per un importo complessivo pari a €9.046,82, in forza di sette cartelle di pagamento relative a dei ruoli formati e resi esecutivi da vari Enti Impositori.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti pregressi e presupposti;
la prescrizione delle cartelle contenute nell'intimazione impugnata;
il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia Entrate OS, ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
l'Agenzia Entrate ha formulato analoga richiesta.
Si è costituito il comune di Castell'Umberto, in via eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Comune in relazione agli eventuali vizi formali della Procedura di OS posti in essere dall'Agente delle
OS; ha documentato l'avvenuta notifica al ricorrente di tutti gli atti sottesi alla Cartella Impugnata, e nello specifico gli AVVISI DI LIQUIDAZIONE n. 371/2016, n. 421/2017, n. 390/2018 (relativi ad IMU anno d'imposta 2016, 2017, 2018) e AVVISI DI LIQUIDAZIONE n. 380/2015; 386/2017; 880/2017; n. 421/2018 relativi agli anni relativi a TARES/TARI anno d'imposta 2013, 2014,2015 e 2016, AVVISI DI LIQUIDAZIONE
n. 390/2018, (IMU riferita all'anno d'imposta 2013), il quale non ha mai contestato la legittima pretesa tributaria
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'odierna udienza il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, si evidenza che l'intimazione opposta contiene il riferimento a crediti tributari, ma anche per canone acqua, in ordine alla quale deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice a beneficio dell'AGO.
La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata e risulta nei termini. Infatti, contrariamente a quanto riferito in ricorso, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue:
la cartella di pagamento n. 295 2017 0012132451 per l'importo di € 1.431,44, a titolo di canone acqua 2013
e TARES 2013, è stata regolarmente notificata il 10.10.2017;
la cartella di pagamento n. 295 2017 0018702400 per l'importo di € 1.336,10, a titolo di tributi catastali 2011,
è stata regolarmente notificata il 06.12.2017;
la cartella di pagamento n. 295 2018 0014542851 per l'importo di € 2.213,74, a titolo di sanzioni ed oneri catastali 2011, è stata regolarmente notificata il 30.10.2018;
la cartella di pagamento n. 295 2018 0021072865 per l'importo di € 892,48, a titolo di ICI 2011 e 2012 e canone acqua 2014, è stata regolarmente notificata il 29.01.2019;
la cartella di pagamento n. 295 2019 0005056127 per l'importo di € 393,93, a titolo di canone acqua 2015,
è stata regolarmente notificata il 24.06.2019;
la cartella di pagamento n. 295 2019 0010715880 per l'importo di € 441,18, a titolo di TARI 2015, è stata regolarmente notificata il 18.10.2019.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi locali, detto termine è quinquennale e che si deve tener conto delle disposizioni normative emesse negli anni 2020 e 2021 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno disposto la sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti tra l'altro da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito affidati all'Agente della
OS con conseguente sospensione di qualsivoglia termine prescrizionale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle seguenti cartelle: n. 295 2016 0028939184;
n. 295 2017 0012132451 (per il solo ruolo relativo a canone acqua); n. 295 2018 0021072865 (per il solo ruolo relativo a canone acqua); n. 295 2019 0005056127 per il solo ruolo relativo a canone acqua); rigetto nel resto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'AGO, in relazione ai canoni idrici e rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di ciascuna controparte costituita, liquidate in Euro 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RE LI, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Castell'Umberto - Via Giuseppe Garibaldi 27 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da Difensore_3 RI - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 CANONE ACQUA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001067456000 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Castell'Umberto - Via Giuseppe Garibaldi 27 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160028939184 CANONE ACQUA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170012132451 CANONE ACQUA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170012132451 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018702400 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180014542851 IPOTECARIE E CATASTALI-TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Castell'Umberto - Via Giuseppe Garibaldi 27 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021072865 CANONE ACQUA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021072865 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180021072865 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005056127 CANONE ACQUA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190010715880 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5188/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e contesta la tardività della produzione documentale del Comune di Castell'Umberto.
Resistente/Appellato: i rappr.ti del Comune di Castell'Umberto e di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina si riportano alle loro rispettive deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.05.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520239001067456, notificata in data 11.02.2025, per un importo complessivo pari a €9.046,82, in forza di sette cartelle di pagamento relative a dei ruoli formati e resi esecutivi da vari Enti Impositori.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti pregressi e presupposti;
la prescrizione delle cartelle contenute nell'intimazione impugnata;
il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia Entrate OS, ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
l'Agenzia Entrate ha formulato analoga richiesta.
Si è costituito il comune di Castell'Umberto, in via eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Comune in relazione agli eventuali vizi formali della Procedura di OS posti in essere dall'Agente delle
OS; ha documentato l'avvenuta notifica al ricorrente di tutti gli atti sottesi alla Cartella Impugnata, e nello specifico gli AVVISI DI LIQUIDAZIONE n. 371/2016, n. 421/2017, n. 390/2018 (relativi ad IMU anno d'imposta 2016, 2017, 2018) e AVVISI DI LIQUIDAZIONE n. 380/2015; 386/2017; 880/2017; n. 421/2018 relativi agli anni relativi a TARES/TARI anno d'imposta 2013, 2014,2015 e 2016, AVVISI DI LIQUIDAZIONE
n. 390/2018, (IMU riferita all'anno d'imposta 2013), il quale non ha mai contestato la legittima pretesa tributaria
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'odierna udienza il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, si evidenza che l'intimazione opposta contiene il riferimento a crediti tributari, ma anche per canone acqua, in ordine alla quale deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice a beneficio dell'AGO.
La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata e risulta nei termini. Infatti, contrariamente a quanto riferito in ricorso, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue:
la cartella di pagamento n. 295 2017 0012132451 per l'importo di € 1.431,44, a titolo di canone acqua 2013
e TARES 2013, è stata regolarmente notificata il 10.10.2017;
la cartella di pagamento n. 295 2017 0018702400 per l'importo di € 1.336,10, a titolo di tributi catastali 2011,
è stata regolarmente notificata il 06.12.2017;
la cartella di pagamento n. 295 2018 0014542851 per l'importo di € 2.213,74, a titolo di sanzioni ed oneri catastali 2011, è stata regolarmente notificata il 30.10.2018;
la cartella di pagamento n. 295 2018 0021072865 per l'importo di € 892,48, a titolo di ICI 2011 e 2012 e canone acqua 2014, è stata regolarmente notificata il 29.01.2019;
la cartella di pagamento n. 295 2019 0005056127 per l'importo di € 393,93, a titolo di canone acqua 2015,
è stata regolarmente notificata il 24.06.2019;
la cartella di pagamento n. 295 2019 0010715880 per l'importo di € 441,18, a titolo di TARI 2015, è stata regolarmente notificata il 18.10.2019.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi locali, detto termine è quinquennale e che si deve tener conto delle disposizioni normative emesse negli anni 2020 e 2021 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno disposto la sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti tra l'altro da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito affidati all'Agente della
OS con conseguente sospensione di qualsivoglia termine prescrizionale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle seguenti cartelle: n. 295 2016 0028939184;
n. 295 2017 0012132451 (per il solo ruolo relativo a canone acqua); n. 295 2018 0021072865 (per il solo ruolo relativo a canone acqua); n. 295 2019 0005056127 per il solo ruolo relativo a canone acqua); rigetto nel resto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'AGO, in relazione ai canoni idrici e rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di ciascuna controparte costituita, liquidate in Euro 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge.