Art. 3.
Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.
Dello stanziamento del fondo di cui all' articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219 , la somma di lire 290 miliardi e' conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.
Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 . A tal fine lo stanziamento del capitolo 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario e' ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.
Il predetto importo di lire 4.049 miliardi e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 . I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151 .
((Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda))
A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , le quote del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 11 della legge medesima, assegnate alle regioni e da queste non impegnate negli esercizi finanziari 1983 e 1984, possono essere destinate, per l'esercizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, di contributi eccedenti la misura massima del 75 per cento gia' prevista, fino all'intera copertura della spesa ammissibile per la acquisizione dei veicoli e delle opere sovvenzionabili. L'acquisto di autobus puo' essere finanziato con contributo eccedente la misura del 75 per cento del costo soltanto nel caso in cui i veicoli da sostituire siano stati immessi in circolazione da oltre dodici anni e da almeno due anni facciano parte del patrimonio dell'esercente il servizio di trasporto. L'immatricolazione dei nuovi veicoli rimane condizionata al ritiro contestuale della carta di circolazione degli autobus sostituiti. Restano ferme le procedure ed i controlli previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 .
Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.
Dello stanziamento del fondo di cui all' articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219 , la somma di lire 290 miliardi e' conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.
Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.049 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 . A tal fine lo stanziamento del capitolo 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario e' ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.
Il predetto importo di lire 4.049 miliardi e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 . I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151 .
((Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante all'azienda))
A parziale deroga del terzo comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , le quote del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 11 della legge medesima, assegnate alle regioni e da queste non impegnate negli esercizi finanziari 1983 e 1984, possono essere destinate, per l'esercizio finanziario 1985, alla concessione, agli enti o imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, di contributi eccedenti la misura massima del 75 per cento gia' prevista, fino all'intera copertura della spesa ammissibile per la acquisizione dei veicoli e delle opere sovvenzionabili. L'acquisto di autobus puo' essere finanziato con contributo eccedente la misura del 75 per cento del costo soltanto nel caso in cui i veicoli da sostituire siano stati immessi in circolazione da oltre dodici anni e da almeno due anni facciano parte del patrimonio dell'esercente il servizio di trasporto. L'immatricolazione dei nuovi veicoli rimane condizionata al ritiro contestuale della carta di circolazione degli autobus sostituiti. Restano ferme le procedure ed i controlli previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 .