Articolo 13 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1994
Art. 13. (Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta) 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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