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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1111/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti CIFALITTI CHRISTIAN e GRIECO SARAH, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) Il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale mentre la signora si Parte_2 Pt_1
traferirà presso l'abitazione dei suoi genitori sita in Fondi, Via Passignano n.30; immobile che sarà oggetto di ristrutturazione da parte della signora al fine di consentire uno Pt_1
spazio autonomo rispetto alla famiglia per ospitare anche il figlio dei coniugi nonché quello nato da precedente relazione del . A tal fine il sig. si obbliga a Parte_2 Parte_2 corrispondere alla signora anche al fine di affrontare le spese di ristrutturazione Pt_1
necessarie, la somma una tantum di € 12.000,00 da corrispondersi, a mezzo accredito sul conto corrente della signora IBAN IT 34G0 3069 7397 0100 00000 5562, non oltre il Pt_1
momento della omologa del suddetto accordo di separazione;
3) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente e rispettivamente ad assegni di mantenimento di uno a favore dell'altro, attesa la sostanziale parità di condizioni economiche e reddituali;
4) L'assegno familiare, pari a circa € 165,00, che attualmente viene accreditato sul conto corrente cointestato, verrà corrisposto interamente alla signora Il sig. si obbliga fin Pt_1 Parte_2
da ora a comunicare all'INPS la volontà di attribuzione dello stesso sul conto corrente della sola signora Il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla signora Pt_1 Parte_2 Pt_1
l'importo degli assegni familiari relativi al mese di dicembre, gennaio e febbraio, pari ad €
495,00 da corrispondersi, sempre a mezzo accredito sul conto corrente della signora Pt_1
non oltre il momento della omologa del suddetto accordo di separazione;
5) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) Al fine di garantire un tempo paritetico, in grado di esplicare concretamente la condivisione dell'affido, i genitori eserciteranno il loro diritto di visita secondo le seguenti cadenze: collocamento presso il padre per tre giorni alla settimana consecutivi (dall'uscita di scuola incluso il pernotto) e con la madre nei successivi quattro (dall'uscita di scuola incluso il pernotto), con una variazione delle giornate che dipenderà dai rispettivi turni lavorativi dei genitori, i quali, per l'attività svolta, non possono essere determinati a monte. I week end saranno alternati;
7) Previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno concordate tra le parti, anche in base alle esigenze manifestate dal minore;
8)
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, in base ai turni di lavoro, i genitori potranno tenere il minore anche per una settimana consecutiva, con equa ripartizione dei tempi tra di loro, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
9) Atteso la sostanziale parità di tempo trascorso dal minore con entrambi i genitori, ognuno provvederà alle spese di mantenimento dello stesso durante il tempo di permanenza.
Con riguardo invece alle spese mediche, scolastiche e straordinarie le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con le modalità di cui al Protocollo
d'intesa Tribunale di Cassino del 20.03.2023. Con riferimento alle spese straordinarie, le stesse saranno previamente concordate, con rimborso da parte del genitore che ha affrontato la spesa previa esibizione di opportuno documento giustificativo”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FONDI (LT) il 20/06/2015, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 41,
Parte II, Serie A, dell'anno 2015), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese. Latina, 16/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti CIFALITTI CHRISTIAN e GRIECO SARAH, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/06/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) Il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale mentre la signora si Parte_2 Pt_1
traferirà presso l'abitazione dei suoi genitori sita in Fondi, Via Passignano n.30; immobile che sarà oggetto di ristrutturazione da parte della signora al fine di consentire uno Pt_1
spazio autonomo rispetto alla famiglia per ospitare anche il figlio dei coniugi nonché quello nato da precedente relazione del . A tal fine il sig. si obbliga a Parte_2 Parte_2 corrispondere alla signora anche al fine di affrontare le spese di ristrutturazione Pt_1
necessarie, la somma una tantum di € 12.000,00 da corrispondersi, a mezzo accredito sul conto corrente della signora IBAN IT 34G0 3069 7397 0100 00000 5562, non oltre il Pt_1
momento della omologa del suddetto accordo di separazione;
3) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente e rispettivamente ad assegni di mantenimento di uno a favore dell'altro, attesa la sostanziale parità di condizioni economiche e reddituali;
4) L'assegno familiare, pari a circa € 165,00, che attualmente viene accreditato sul conto corrente cointestato, verrà corrisposto interamente alla signora Il sig. si obbliga fin Pt_1 Parte_2
da ora a comunicare all'INPS la volontà di attribuzione dello stesso sul conto corrente della sola signora Il sig. si obbliga altresì a corrispondere alla signora Pt_1 Parte_2 Pt_1
l'importo degli assegni familiari relativi al mese di dicembre, gennaio e febbraio, pari ad €
495,00 da corrispondersi, sempre a mezzo accredito sul conto corrente della signora Pt_1
non oltre il momento della omologa del suddetto accordo di separazione;
5) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6) Al fine di garantire un tempo paritetico, in grado di esplicare concretamente la condivisione dell'affido, i genitori eserciteranno il loro diritto di visita secondo le seguenti cadenze: collocamento presso il padre per tre giorni alla settimana consecutivi (dall'uscita di scuola incluso il pernotto) e con la madre nei successivi quattro (dall'uscita di scuola incluso il pernotto), con una variazione delle giornate che dipenderà dai rispettivi turni lavorativi dei genitori, i quali, per l'attività svolta, non possono essere determinati a monte. I week end saranno alternati;
7) Previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno concordate tra le parti, anche in base alle esigenze manifestate dal minore;
8)
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, in base ai turni di lavoro, i genitori potranno tenere il minore anche per una settimana consecutiva, con equa ripartizione dei tempi tra di loro, da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
9) Atteso la sostanziale parità di tempo trascorso dal minore con entrambi i genitori, ognuno provvederà alle spese di mantenimento dello stesso durante il tempo di permanenza.
Con riguardo invece alle spese mediche, scolastiche e straordinarie le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con le modalità di cui al Protocollo
d'intesa Tribunale di Cassino del 20.03.2023. Con riferimento alle spese straordinarie, le stesse saranno previamente concordate, con rimborso da parte del genitore che ha affrontato la spesa previa esibizione di opportuno documento giustificativo”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FONDI (LT) il 20/06/2015, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 41,
Parte II, Serie A, dell'anno 2015), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese. Latina, 16/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino