Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1607 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Contratti bancari promossa
DA
(P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), via Lombardia n. 27, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Boccacino del Foro di Biella giusta delega in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Torino n. 40;
ATTORE - ESTROMESSO
CONTRO
C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_2 via Giorgio Stephenson, n. 43/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bodo e Elena Cavallo del Foro di Biella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel loro studio in Biella, via Crosa n. 13;
CONVENUTO
e nei confronti di
(P.I.: in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Durini n. Controparte_2 P.IVA_3
27, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino del Foro di Biella giusta delega in calce alla comparsa d'intervento, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via
Torino n. 40;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11
- l'intervenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito, accertata e dichiarata l'applicazione da parte di i interessi oltre soglia usura per € 94.986,76 Controparte_1
(cfr., allegato 3 delle Consulenza Tecnica d'Ufficio Dott. o per € 58.806,52 (cfr., allegato 3 Persona_1 dell'integrazione alla relazione di Consulenza Tecnica Dott. o quella maggiore o minore somma accertata Persona_1 dalla CTU;
e conseguentemente accertato e dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse è dovuto da dichiarare il diritto di alla ripetizione delle somme addebitate Controparte_2 Controparte_2 oltre la soglia usura così come di tutte le altre somme comunque addebitate a titolo di interessi, pur entro la detta soglia;
e, per l'effetto, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare con sede in Milano, Via Controparte_1
Stephenson n. 43/A, P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2 Controparte_3 all'immediata corresponsione a favore di della somma di € 210.928,27 (cfr., allegato 3 della Consulenza Controparte_2
Tecnica d'Ufficio Dott. o di € 155.774,09 (cfr., allegato 3 dell'integrazione alla relazione di Consulenza Persona_1
Tecnica Dott. maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore Persona_1 somma accertata in corso di causa. In ogni caso, Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre a rimborso spese generali e alle successive occorrende”;
- il convenuto: “Rejectis contrariis;
Previa, solo occorrendo, ammissione della prova testimoniale dedotta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., preceduta dalla revoca dell'ordinanza 24 luglio 2021 nei limiti in cui ha statuito sul punto;
Dato atto che il CT di parte dott. già nella propria relazione (doc. n. 6, pag. 9) aveva evidenziato Persona_2 sporadici casi in cui per errore di alert del sistema si era verificato un marginale superamento del tasso soglia: Respingersi ogni ulteriore avversaria domanda con il favore di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
a rappresentato di aver stipulato con la in data 6.10.2011 un
[...] Controparte_1 contratto di cd. factoring (denominato “Contratto anticipazione contro cessione di crediti d'impresa ai sensi della Legge
21.02.1991 n. 52 e degli artt. 1260 e seguenti del codice civile” - cfr. doc. 1 citazione) e contestualmente di conferito alla autonomo incarico finalizzato: i) alla consulenza ed assistenza Controparte_4 relativamente ai clienti per i quali avrebbe richiesto di eseguire operazioni di anticipazione
contro
Parte_1 cessione di crediti di impresa (ossia, la valutazione sull'affidabilità dei debitori ceduti); ii) al monitoraggio continuo sotto il profilo economico, finanziario e commerciale di quei nominativi che - superata pagina 2 di 11 positivamente la verifica di affidabilità - sarebbero stati proposti da a come Parte_1 CP_1 debitori ceduti e, rispetto ai quali, sarebbero susseguite nel tempo operazioni di anticipazione contro cessione di crediti di impresa.
Quindi, richiamate le risultanze della perizia econometrica di parte versata in atti (cfr. doc. 3 citazione), nonché quelle dell'accertamento tecnico ripetibile disposto ai sensi dell'art. 359 c.p.p. nell'ambito del proc. pen. n. 1484/2016 rgnr (cfr. doc. 7 citazione), ha eccepito la pattuizione e, quindi, l'applicazione di un TEG negoziale superiore al tasso soglia usura, conseguentemente domandando la ripetizione “[…] delle somme addebitate oltre la soglia usura pari ad € 84.937,22 ed anche di tutte le altre somme comunque addebitate, pur entro la detta soglia, pari ad € 116.688,97” (cfr. pag. 6 citazione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio che ha specificamente Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e domandato, a sua volta richiamando le risultanze della memoria tecnica redatta dal proprio perito di parte (cfr. doc. 6).
Con successiva comparsa d'intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio la Controparte_2 rappresentando che, con “[…] atto di cessione di credito del 27.03.2019 ha ceduto pro soluto a Parte_1 il credito vantato nei confronti di per “illegittimo addebito di spese e interessi non Controparte_2 Controparte_1 dovuti, a seguito dell'applicazione sul contratto del 06/10/2011 di un TAEG sistematicamente eccedente il tasso soglia usura”” e che detta cessione è stata ritualmente notificata al debitore ceduto, la in Controparte_1 data 28.3.2019; quindi, “[…] richiamando, confermando e facendo proprie le domande, le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente che qui, per brevità, devono intendersi tutte Parte_1 integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti, con richiesta che la cedente venga estromessa dal presente giudizio”.
La cedente, originaria attrice, è stata estromessa dal giudizio con provvedimento reso Parte_1 all'udienza del 1° giugno 2021 (cfr. verbale).
La causa è stata, quindi, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, oggetto anche di successiva integrazione.
Tutto ciò premesso, le domande di parte attrice devono essere accolte per le ragioni e nei termini meglio di seguito esposti.
In apertura di motivazione occorre innanzitutto soffermarsi sul corretto inquadramento giuridico dell'operazione negoziale intercorsa tra le parti, stante la diversa ricostruzione proposta da ciascuna di queste;
più precisamente, mentre per la società attrice detto rapporto sarebbe pacificamente sussumibile entro la categoria contrattuale del cd. factoring, secondo la società convenuta il “contratto di anticipazione contro cessione crediti” (tale il nome iuris riportato sul frontespizio del regolamento negoziale) per cui è causa si differenzierebbe sul piano sostanziale della struttura e della concreta operatività da quello di factoring.
pagina 3 di 11 Ad avviso di chi scrive il contratto de quo va correttamente qualificato in termini di contratto di factoring in applicazione delle direttive ermeneutiche e dei principi di diritto enucleati in materia dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente, può rinvenirsi nella sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 198 del 1992 la prima delle pronunce ad aver affrontato tale questione, dalla quale le successive hanno preso le mosse, ulteriormente sviluppandola;
in particolare, nella motivazione della ridetta sentenza si legge appunto che: “il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole differenziate in relazione a particolari esigenze dei contraenti, è costituito nel suo nucleo fondamentale e costante da una convenzione complessa, per effetto della quale il “factor” si obbliga ad acquistare, per un periodo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità dei crediti di cui un imprenditore è - o diventerà - titolare a causa della vendita dei beni da lui prodotti o commercializzati. Il
“factor” acquista generalmente i crediti pro soluto (con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori, sovente temperata da condizioni limitative), ma può anche acquistarli pro solvendo (nel qual caso saranno accreditate all'imprenditore le sole somme recuperate); la commissione, che costituisce il corrispettivo dell'attività del factor, può variare in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio;
è - di regola - prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere dal factor delle anticipazioni, a costo prestabilito, anche prima dell'incasso dei crediti ceduti;
il factor si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, consulenza, collaborazione della gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto. […] sarebbe riduttivo individuare la categoria giuridica d'inquadramento dell'attività di factoring avendo unicamente riguardo a singoli aspetti, sia pur rilevanti, delle operazioni che la caratterizzano, quali la cessione di crediti e la funzione di finanziamento realizzata attraverso le anticipazioni erogate dal factor, occorrendo invece aver riguardo al globale contenuto economico e giuridico del rapporto in questione e dal complesso dei risultati che da esso derivano. Ed in tale analisi, senza voler indugiare sulla controversa natura giuridica del contratto atipico di factoring (nel quale alcuni individuano un contratto normativo bilaterale, altri un contratto preliminare avente ad oggetto la futura cessione al factor dei crediti che saranno acquisiti dall'impresa), cioè che importa rilevare è la molteplicità delle funzioni economiche cui il factoring assolve: le relative operazioni non si esauriscono, infatti, nella pura e semplice cessione di uno o più crediti (i quali - come già detto - vengono presi in considerazione nella loro totalità e sistematicità), ma comportano per le parti e soprattutto per il factor - come autorevole dottrina ha sottolineato – l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di “facere”, “non facere”, “praestare”), non strettamente inerenti alla cessione ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, per effetto delle quali l'impresa utilizzatrice del factoring consegue notevoli vantaggi consistenti nella semplificazione della contabilità e dell'amministrazione aziendale (essendo in pratica trasferita al factor la complessa attività di contabilizzazione, documentazione, gestione e recupero dei crediti); nella eliminazione (o rilevante attenuazione) del rischio di insolvenza dei clienti;
nell'acquisizione di una fonte supplementare di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite;
nella garanzia di poter disporre di determinate somme in momenti prestabiliti;
nella utilizzazione dell'opera di informazione e consulenza di varia natura, fornita dal factor con l'impiego dei propri strumenti di ricerca ed elaborazione dei dati e che si traduce in una vera e pagina 4 di 11 propria forma di cooperazione nella gestione dell'impresa. Questo “risultato” economico, globalmente considerato, costituisce il servizio “prodotto” dall'attività d'impresa del factor”.
Con un successivo arresto del 2001, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: “[…] in esso è di regola prevista la facoltà dell'imprenditore cedente di ottenere anticipazioni dal factor, che si obbliga a fornire alla controparte altri servizi (di informazione, di consulenza, di collaborazione nella gestione aziendale) di non secondaria importanza nell'economia del contratto, con una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione. A fronte di tali molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il contratto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta per le parti e soprattutto per il factor l'assunzione di fondamentali obbligazioni (di “facere”, “non facere”, “praestare”), non strettamente inerenti alla cessione, ma di essenziale importanza nel regolamento degli interessi realizzato con il contratto, tra i quali è presente l'acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la circostanza che il finanziamento sia compensabile con poste emergenti dal conto del dare e dell'avere non contraddice affatto il ruolo di pagamento del corrispettivo che le anticipazioni di regola assumono, giacché, dovendo la pattuizione essere riguardata nel suo risultato finale, resta in linea con gli intenti negoziali delle parti che, una volta andata a buon fine la cessione, in tutto o in parte, il credito riscosso dal factor venga da lui trattenuto in relazione alle anticipazioni versate ed agli altri costi preventivamente concordati dell'operazione, la quale svolge, così, unitamente al ruolo di finanziamento assunto nella fase iniziale del rapporto, quello finale di versamento del corrispettivo della cessione;
mentre nel caso di mancata esazione dei crediti - se è stata convenuta, come ordinariamente prevede l'art. 4 della legge 21 febbraio 1991, n.52, prevedente la garanzia della solvenza del debitore – di quelle anticipazioni il fornitore è tenuto al rimborso” (cfr. Cass. civ., sent. n. 684 del 18.1.2001).
Nel suo contenuto essenziale il factoring è, pertanto, un contratto di natura complessa, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un'impresa attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, esistenti o futuri, in unione con un'operazione di finanziamento all'impresa, quale elemento funzionale caratterizzante soprattutto la cessione pro solvendo.
Tale descrizione di sintesi e di carattere generale ben si adatta anche al modello negoziale impiegato nel rapporto tra le parti della presente causa. Infatti, dovendosi – come richiesto dalla costante giurisprudenza
(cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 17116 del 27.8.2001) – avere riguardo all'intento negoziale delle parti, emergente dal complesso delle previsioni pattuite e che renda palese il risultato concreto perseguito, ad avviso di chi scrive, deve darsi atto della essenzialità e della centralità, nel caso di specie, della cessione dei crediti e del risultato giuridico ad essa congruente del trasferimento del valore patrimoniale rappresentato dai crediti stessi in vista dell'ulteriore finalità della creazione della provvista per le operazioni di finanziamento da realizzarsi mediante le anticipazioni, risultando viceversa la funzione gestoria dei crediti così ceduti secondaria e strumentale piuttosto all'esigenza della conservazione del valore economico dei crediti stessi.
pagina 5 di 11 Con maggior impegno motivazionale – ed in considerazione delle argomentazioni esposte dalla difesa della società convenuta – si intende significare che in un rapporto di cessione pro solvendo come quello espressamente previsto dal contratto per cui è causa (cfr. art. 9 delle condizioni generali) la finalità di finanziamento del cedente da parte del cessionario risulta assolutamente inerente alla natura stessa del contratto di factoring;
a tale riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “[…] Difatti, il factoring pro solvendo è lo strumento finanziario con cui l'impresa cede il credito al factor mantenendo comunque la
“responsabilità” nel caso in cui l'azienda debitrice non assolva i suoi oneri alla scadenza convenuta. Vuol dire, quindi, che l'azienda cedente accetta di pagare il debito, in caso di insolvenza del debitore e, dunque, funge a sua volta da garante del pagamento del credito. In questa eventualità, la società di factoring si limita a gestire l'incasso e l'amministrazione del credito vantato, senza però assumersi il rischio dell'insolvenza. I vantaggi del factoring pro solvendo per l'impresa cedente sono relativi alla possibilità di ottenere velocemente lo smobilizzo dei crediti che saranno immediatamente disponibili per ottimizzare i flussi di cassa, soprattutto nel breve periodo. Il fornitore, al contempo, garantisce la solvenza del debitore e, pertanto, nel caso in cui, alla scadenza, i crediti ceduti non siano incassati, egli è tenuto a restituire al factor le somme ricevute anticipatamente, oltre le spese di gestione e le relative commissioni per l'opera prestata. Il valore dell'anticipazione resa all'imprenditore cedente, pertanto, non corrisponde solo al prezzo di cessione, ma al finanziamento versato “in conto prezzo” in ragione della futura ed eventuale riscossione del credito, determinante il momento di realizzo degli effetti della cessione pro solvendo o di credito futuro, ove il prezzo può definirsi, o aggiustarsi, in base ad altri meccanismi contrattuali convenuti tra le parti” (cfr. Cass. civ., ord. n. 9875 del 26.5.2020).
Più specificamente, dall'esame delle specifiche pattuizioni assunte dalle parti nel contratto per cui è causa emerge come la causa di scambio e quella di finanziamento dell'impresa cedente siano state intese come paritetiche ed egualmente essenziali.
La determinazione della natura giuridica del contratto per cui è causa costituisce accertamento pregiudiziale alla verifica della denunciata pattuizione e successiva applicazione d'interessi – tanto corrispettivi quanto moratori – superiori al tasso soglia usura del trimestre di riferimento, giacché da tale accertamento consegue la sussunzione dell'operazione di finanziamento entro la corretta categoria tra quelle predeterminate dalle Istruzioni della Banca d'IT (“Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge sull'usura” dell'agosto 2016).
Alla luce delle conclusioni cui si è pervenuti in precedenza, le operazioni di finanziamento realizzatesi nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale per cui è causa devono essere ricondotte entro la Categoria
n. 5 di cui alle ridette Istruzioni rubricata “Factoring” e che per l'appunto ricomprende al suo interno: “[…] gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola “pro solvendo” o “pro soluto”, dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor). Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991”. pagina 6 di 11 A ben vedere, tanto per questa categoria quanto per quella n. 2 (relativa ai “Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;
finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori” e nella quale avrebbero dovuto essere ricondotte le operazioni di finanziamento per cui è causa secondo la ricostruzione prospettata dalla difesa della società convenuta) la formula per il calcolo del TEG è la medesima, ovverosia:
, “dove: - gli interessi sono dati dalle competenze maturate nel trimestre di riferimento, indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni” sulla base dei quali sono maturati gli interessi. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso (23); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”; - tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente una tantum nell'anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi (24); - per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4”.
La diversa classificazione, viceversa, rileva in maniera essenziale ai fini della corretta individuazione e del conseguente trattamento degli oneri e delle spese ai fini del calcolo del ridetto TEG, secondo le specifiche indicazioni contenute nella sezione C4 delle esaminate Istruzioni.
Tutto ciò precisato, si può, quindi, fare espresso richiamo alle risultanze delle relazioni tecniche redatte dal consulente tecnico nominato, dott. cui si ritiene pienamente di aderire, avendo il ridetto Persona_1 professionista operato in piena conformità al mandato, anche integrativo, conferitogli, predisponendo degli elaborati i cui contenuti risultano corretti da un punto di vista giuridico e scevri da vizi di carattere logico.
Innanzitutto, correttamente e condivisibilmente il ctu ha rappresentato di non poter determinare “[…] un
TEG al momento di stipula contrattuale e quindi alla data del 06/10/2011 in quanto dal contratto non è possibile estrapolare una serie di informazioni che andrebbero inserite nella formula di calcolo, quali, ad esempio: i numeri debitori e l'accordato”. Detto accertamento è stato, pertanto, solo parziale, trattandosi di “[…] una verifica nominale del tasso di interesse e del tasso di mora”, da cui è emerso in particolar modo che: “Il tasso di mora alla pattuizione risulta superiore alla soglia usura maggiorata dei 2,1 p.p. al IV trimestre 2011” (cfr. pagg. 22-23 relazione del
31.3.2022).
Il consulente ha, quindi, provveduto a verificare il TEG contrattuale con riferimento a ciascuna singola operazione di finanziamento avutasi nello svolgimento del rapporto, traendo le informazioni necessarie dalla documentazione (id est “riepilogo erogazione e dettaglio erogazione”) ritualmente acquisita agli atti del processo e, perciò, utilizzabile.
pagina 7 di 11 A tale proposito, certamente punto decisivo – anche perché particolarmente controverso tra le parti – è quello relativo alla individuazione tra gli oneri e le spese contrattualmente pattuiti, di quelli da includere e di quelli da escludere dalla formula di calcolo del TEG.
A tale riguardo occorre, innanzitutto, premettere che dalle Istruzioni della Banca d'IT è possibile trarre un enunciato di carattere generale, a guida della surichiamata distinzione;
più precisamente, gli oneri da includere sono quelli costituiti dalle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente”. Pertanto, il connotato per cui un certo onere deve essere considerato è rappresentato dalla connessione, da un punto di vista evidentemente causale e finalistico, con l'erogazione del finanziamento.
Detto requisito è stato di recente oggetto anche di un intervento della Suprema Corte (ord. n. 32538 del
23.11.2023), che ha avuto modo di chiarire che: “il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti alla parte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell'eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev'essere identificato nell'esame del concreto collegamento tra l'imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell'eventuale superamento complessivo del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l'imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica”.
Venendo al contratto per cui è causa, è risultata particolarmente discussa tra le parti l'inclusione o meno dei seguenti oneri: la “commissione di gestione”, le “spese riga” e le “commissioni generalservice” (ossia, la commissione analisi monitoraggio, le spese informazioni rinnovo annuale, le spese postali e le spese annuali di istruttoria).
In applicazione del criterio così come esplicitato dalla pronuncia sopra richiamata e in considerazione delle indicazioni esplicative contenute nelle Istruzioni della Banca d'IT, ad avviso di chi scrive la commissione di gestione, in quanto determinata “[…] sull'importo nominale del credito ceduto da data conferma pratica a data scadenza riga pratica” ed applicata espressamente “a titolo di compenso per l'attività di gestione” – evidentemente – del credito ceduto, risulta concretamente e strettamente collegata all'erogazione stessa dell'anticipazione.
Analogamente, le spese riga “applicate a ciascuna singola scadenza di pagamento” – come condivisibilimente evidenziato dal consulente – ben possono essere “considerate alla stregua delle spese incasso rata nei rapporti di mutuo” (cfr. pag. 26 relazione del 31.3.2022), che Istruzioni della Banca d'IT espressamente indicano tra gli oneri inclusi (cfr. pag. 15, Sez. C4, n. 3). Infine, anche tutte le commissioni corrisposte direttamente a costituiscono oneri da includere nella formula di calcolo del TEG in quanto CP_4 dichiaratamente afferiscono alla fase istruttoria del finanziamento medesimo e, quindi, sono per loro stessa natura ad esso correlate;
conferma di ciò si trae, ancora una volta, dal disposto delle ridette Istruzioni che contemplano tra gli oneri da includere: “1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le pagina 8 di 11 spese di “istruttoria cedente” […]; 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno 31, perizie 32, spese postali)”.
In conclusione, la scrivente presta adesione alle risultanze di cui già alla prima relazione peritale redata dal consulente e depositata in data 31.3.2022 e, in particolare, a quell'ipotesi ricostruttiva per cui: “Si riscontra usura per un totale di euro 94.986,76” (cfr. pag. 27 ed allegato 3 relazione cit.).
Dall'esame del medesimo allegato 3 è possibile altresì ricavare l'importo complessivo degli interessi (e degli altri oneri) addebitati nel corso di svolgimento del rapporto, quindi, anche per la quota parte di questi che si colloca entro la soglia usura, pari a complessivi €. 210.928,27.
Ora, poiché in forza di quanto disposto dall'art. 1815, co. 2 c.c. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, quanto corrisposto a tale titolo può essere oggetto di ripetizione da parte del beneficiario il prestito, con conseguente accoglimento della relativa domanda proposta dalla società attrice
(sostituita da quella successivamente intervenuta).
Infatti, diversamente da quanto ritenuto ed argomentato dalla difesa di parte convenuta, la Suprema Corte, sin dalla sentenza n. 15621 del 12.7.2007 ha sancito che: “è, anzitutto, privo di giuridico fondamento il rilievo che la
L. 28 febbraio 2001, n. 24 di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, si applichi solo ai contratti di mutuo (e non quindi a quelli di conto corrente). Di vero, la norma prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari e il generale richiamo all'art. 644 c.p. ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie negoziali in concreto penalmente sanzionabili” (ribadita sul punto da Cass. civ., sent. n. 27009 del 12.11.2008; n.
9532 del 22.4.2010; n. 11632 del 13.5.2010; e, in particolare, Cass. civ. sent. n. 6550 del 14.3.2013 laddove, occupandosi della disciplina intertemporale, non hanno più revocato in dubbio la citata latitudine espansiva oltre i mutui in senso stretto ed attinente ai finanziamenti bancari con restituzione della sovvenzione;
nonché, Cass. civ., sent. n. 12965 del 22.6.2016).
Costituisce, quindi, principio di diritto consolidato quello per cui la pattuizione di interessi usurari non è, infatti, eventualità che si verifica nei soli contratti di mutuo, bensì in qualsivoglia contratto avente funzione creditizia al quale può essere associata la corresponsione di interessi, compresa dunque la fattispecie negoziale per cui è causa, la cui funzione (anche) di finanziamento non può essere certo revocata in dubbio.
Infine, come sopra evidenziato, lo scrivente Giudice ritiene altresì di aderire all'altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la gratuità del finanziamento ex art. 1815, co. 2,
c.c. comprende, oltre agli interessi usurari, anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito, poiché “tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a determinare l'illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti” (cfr., ex multis,
Trib. La Spezia 18.2.2020; Trib. L'Aquila 4.11.2020; Trib. Torino 13.5.2021).
Tale accertamento ha riguardato i soli interessi corrispettivi.
pagina 9 di 11 Quanto agli interessi moratori, condivisibilmente il ctu ha dichiarato che la relativa verifica “[…] non può essere espletata in quanto in atti non risulta la documentazione attestante il dettaglio e il riepilogo delle liquidazioni”.
A tale proposito, richiamato quanto già rilevato dalla scrivente nella propria ordinanza del 18.3.2022 in ordine alla necessità che venisse provocato il confronto tra le parti in ordine all'utilizzabilità o meno di documenti – pur afferenti a fatti costitutivi del diritto – non ritualmente introdotti nel processo, non può non evidenziarsi che la corretta della correlazione tra contraddittorio e assenso/dissenso, così come automaticamente assunta dalla scrivente (anche in considerazione del tenore letterale dell'art. 198 c.p.c., certamente non abrogato ed applicabile), è stata confermata anche da successive pronunce del RE
CO (puntualmente indicate dalla difesa della società convenuta nella propria seconda comparsa conclusionale). In particolare, in una delle più recenti per l'appunto si è statuito che: “In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente d'ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volti a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rilevandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti le indagini tecniche svolte dal consulente d'ufficio” (Cass. Civ., sez. III, 7.6.2024, n. 16012; conf. Cass. Civ., sez. I, 17.1.2024, n. 1763). Ed ancora: “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in materia di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del “previo consenso” delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti” (Cass. Civ., sez. I, 21.2 2023, n. 5370; conf. Cass. Civ.,
15.11.2023, n. 31744). In particolare, nella motivazione della sentenza n. 5370/2023 si legge: “Ora, la recente
Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086 ha distinto i poteri di acquisizione del c.t.u. avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198
c.p.c.. Ha affermato, al riguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio; ha precisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione, delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i pagina 10 di 11 fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (sent. cit. punto 41). La detta pronuncia non ha tuttavia obliterato il dato del “previo consenso delle parti” che dell'art. 198 cit., comma 2, fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile […] In definitiva, le Sezioni Unite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198: ma ciò sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr., da ultimo, pure Cass. Civ. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto”.
In conclusione, quindi, le domande svolte da parte attrice devono essere accolte nei termini sopra precisati.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU nella misura già liquidata con separati decreti, seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano, come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia determinato secondo il criterio del decisum e secondo i valori medi di ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t., ora Parte_1 [...]
n persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
- accerta e dichiara l'applicazione da parte di in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 esecuzione del contratto di factoring stipulato inter partes in data 6.10.2011, di interessi corrispettivi usurari per un importo complessivo di €. 94.986,76;
- per l'effetto, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, co. 2 c.c., condanna n persona del l.r.p.t. al pagamento nei confronti di n Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., a titolo di ripetizione dell'indebito, della complessiva somma di €. 210.928,27 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di n persona del l.r.p.t. le spese di CTU nella Controparte_1 misura già liquidata con separati decreti;
- condanna n persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 in persona del l.r.p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 14.103,00 a
[...] titolo di compensi professionali (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€. 1.628,00 per la fase introduttiva;
€. 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 13.3.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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