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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20931/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16651218465 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: non costituito
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 30.10.2025 al Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.RL., Ricorrente_2
ha impugnato l'avviso di accertamento TARI - ANNO 2023 Protocollo n. 166512/18465 del
26/06/2025 per l'importo complessivo di € 1.719,00
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica in data 28.8.2025
L'atto è stato, però, notificato alla società Società_1 S.R.L.S. mentre il ricorso è stato proposto dalla persona fisica Ricorrente_2 che invece non è responsabile del tributo
La procura processuale è stata peraltro rilasciata quale “ex LRPT”, il che non può che essere riferito alla persona fisica, come del resto confermato dallo stesso ricorso depositato dalla ricorrente in quanto tale.
Rigetta il ricorso , nulla sulle spese vista la mancata costituzione delle controparti
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20931/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16651218465 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 420/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: non costituito
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 30.10.2025 al Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore S.RL., Ricorrente_2
ha impugnato l'avviso di accertamento TARI - ANNO 2023 Protocollo n. 166512/18465 del
26/06/2025 per l'importo complessivo di € 1.719,00
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica in data 28.8.2025
L'atto è stato, però, notificato alla società Società_1 S.R.L.S. mentre il ricorso è stato proposto dalla persona fisica Ricorrente_2 che invece non è responsabile del tributo
La procura processuale è stata peraltro rilasciata quale “ex LRPT”, il che non può che essere riferito alla persona fisica, come del resto confermato dallo stesso ricorso depositato dalla ricorrente in quanto tale.
Rigetta il ricorso , nulla sulle spese vista la mancata costituzione delle controparti
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.