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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14653 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO ZI Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°71883 per l'anno
2022,trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 , vertente
TRA
p. i.v.a. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore,
Dott. , con sede legale in Bari, Parte_2 Via Lindemann n. 5/3, elettivamente domiciliata in Monopoli(BA), Corso Umberto n°18, presso lo studio dell'Avv. Felice Indiveri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura resa in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
08079376508 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE
E
in persona Controparte_1
del pro-tempore,( c.f.: , CP_2 P.IVA_2
per il Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
e, per quanto possa occorrere, per il
[...]
[...]
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi
n°12 presso gli Uffici della Avvocatura Generale dello
Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege.
CONVENUTO
OGGETTO:ACCERTAMENTO INESISTENZA DEBITO.
All'udienza del 24 giugno 2025 compariva per il il Procuratore dello Stato Controparte_1
; il predetto precisava le conclusioni Persona_1
riportandosi a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al , Controparte_1 [...]
Controparte_5
( d'ora in poi breviter
[...]
il ) la premesso che: Controparte_1 Parte_1
- in data 21/01/2021 il Ministero dell'Interno aveva pubblicato la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1° D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, per l'appalto del servizio di mensa presso gli organismi della polizia di stato, dislocati sul territorio nazionale, erogato mediante acquisto delle derrate alimentari, confezionamento e distribuzione dei pasti all'interno dei locali delle strutture dell'amministrazione, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali mensa, suddiviso in tre lotti geografici;
- essa attrice era risultata aggiudicataria del Lotto 2 – Regioni del Centro( CIG: 85938930DB) per il periodo 01 marzo 2022- 29 febbraio 2024, giusta contratto stipulato fra le parti in data
03/03/2022;
- con note numeri 2937, 3545 e 4158, rispettivamente del 09 maggio 2022 e del 22 giugno 2022 la Committente, per il tramite del Responsabile Mensa della Scuola Superiore di Polizia in Roma, aveva formulato una serie di contestazioni ad essa istante così riassunte:
“ per il giorno 02 maggio 2022: fra le figure professionali presenti era mancante quella del cuoco;
pertanto il compito di provvedere alla preparazione dei pasti veniva affidata ad una delle persone presente;
inoltre dopo la distribuzione dei II ordinario non sono state espletate le previste pulizie;
cuoco non presente per preparazione della colazione e del I ordinario;
- per il giorno 03 maggio 2022: apertura ritardata della mensa per la distribuzione della colazione, inoltre intorno alle 12,00 si è riscontrato che erano ancora presenti i carrelli da svuotare della sera precedente;
- per il giorno 04 maggio 2022: effettuate parzialmente le pulizie serali;
per il giorno 23 maggio
2022: condizioni igieniche inadeguate sia nel magazzino dove si conservano le derrate sia nel locale preparazione alimenti e nel lavaggio stoviglie, prodotti privi di etichette di tracciabilità, alcune confezioni di alimenti oltre la data di scadenza o parzialmente scongelati, inadeguata pulizia delle celle frigorifere e scarsa cura del personale;
per il giorno 03 giugno 2022: condizioni igieniche inadeguate nel magazzino dove si conservano le derrate, nel locale preparazione alimenti e nel locale lavaggio stoviglie, non conformità del sistema di etichette di tracciabilità degli alimenti, inadeguata pulizia delle celle frigorifere, scarsa cura del personale;
per il giorno 10 giugno 2022: condizioni igieniche inadeguate sia nel magazzino dove si conservano le derrate sia nel locale preparazione alimenti e nel locale lavaggio stoviglie, inadeguato il sistema di etichette di tracciabilità, la conservazione della merce nei containers refrigeranti non è risultata idonea;
infatti alcuni involucri sono risultati deteriorati in più punti;
personale addetto alla preparazione dei pasti privo di guanti e copricapo, personale impegnato nella pulizia dei ripiani della cucina limitrofi a quelli in cui era in corso la preparazione della carne, scarsa cura del personale;
- per il giorno 16 giugno 2022: condizioni igieniche inadeguate sia nel magazzino dove si conservano le derrate alimentari e nel locale lavaggio stoviglie, inadeguato il sistema di etichette di tracciabilità, scarsa igiene della cella frigorifera, nel container della carne è stata trovata una confezione di lonza con un ampio squarcio che lasciava colare dal liquido, è risultato non funzionante il container refrigerante contenente le verdure surgelate che sono state trovate scongelate e allocate in materia promiscua in un'altra cella”;
- essa istante, con note p.e.c. del 09 maggio 2022 e del 20 giugno 2022, aveva riscontrato le predette comunicazioni replicando articolatamente ad ogni aspetto di criticità emerso;
- tuttavia il Ministero dell'interno, con Determina del 15/09/2022( Prot. 0045035), aveva comunicato l'applicazione di una sanzione pari ad € 5.385,00 limitatamente alle presunte inadempienze dei giorni
03 maggio 2022, 23 maggio 2022, 03 giugno 2022 e
10 giugno 2022;
- viceversa per le inadempienze relative allo smaltimento degli alimenti del 16 giugno 2022 erano state accolte le controdeduzioni con conseguente archiviazione degli addebiti;
- la Determina del 15/09/2022( Prot. 0045035) era nulla per carenza di motivazione;
in ogni caso erano infondate le contestazioni poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio che non erano supportate da materiale fotografico. Tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia della penale comminata dal
[...]
Controparte_6
[...]
con determina del 15/09/2022( Prot. n° 0045035) con contenuto sanzionatorio definitivo per l'importo pari ad € 5.358,00 in quanto destituita di fondamento e comunque non provata;
B) per l'effetto ordinare al convenuto
[...]
in persona del Sig. CP_1 CP_2
pro-tempore- di procedere alla disapplicazione della penale in parola, provvedendo alla refusione dell'importo di € 5.358,00 in favore dell'attrice, eventualmente decurtato delle minor somme riconosciute a titolo di penale medesima;
C) in subordine rideterminazione della penale nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) in ogni caso condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva il , in persona Controparte_1
del pro-tempore, per il CP_2 [...]
, in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro-tempore, e per quanto potesse occorrere, per il
[...]
[...]
in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro-tempore, che, con comparsa di risposta, replicava che le penali irrogate erano state adeguatamente motivate e che non era stata ex adverso provato l'adempimento delle obbligazioni di cui alle sanzioni irrogate.
Tanto prospettato veniva invocata la reiezione dell'avversa domanda con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite.
La causa, all'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera del procuratore del , era trattenuta Controparte_1 in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti conclusionali difensivi.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la domanda principale - volta a sentir dichiarare la invalidità delle penali irrogate a fronte delle plurime contestazioni nell'esecuzione del richiamato servizio di mensa- non possa trovare accoglimento perché infondata.
In primis occorre considerare che si verte in ambito di contestazioni intercorse nell'ambito di un rapporto di natura privatistica, pattiziamente regolato, sicchè non si può invocare l'adozione del procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito pubblico
( con procedimentalizzazione della singola contestazione, concessione di un termine perentorio per la indicazione delle giustificazioni ed, all'esito, adozione del provvedimento sanzionatorio). Nel caso in esame le contestazioni sono state formulate in forma specifica ed è stata concessa la facoltà alla società attrice di apprestare le proprie difese( tanto che la penale del 16 giugno 2022, inerente lo smaltimento degli alimenti deteriorati,
a seguito della condivisione dei rilievi della è stata revocata con archiviazione Parte_1
dei relativi addebiti).
Tanto premesso, incombendo al
[...]
fornire riscontri in ordine alla fondatezza CP_1
delle censure elevate, mette conto considerare che:
- con nota n°2937 del 09 maggio 2022 il Vice-Direttore della Scuola Superiore di Polizia di
Roma ha comunicato alla società aggiudicatrice dell'appalto una serie di disfunzioni accertate in data
03 maggio 2022; le stesse hanno avuto ad oggetto l'apertura ritardata della mensa per la distribuzione delle colazioni e la presenza alle ore 12,00 di piatti sporchi lasciati sui carrelli la sera prima;
da ultimo una lavoratrice dipendente ha lasciato ante tempus il posto di lavoro senza assicurare una adeguata sostituzione. Con riferimento alla superiore contestazione la ha riconosciuto che, in relazione Parte_1
agli episodi contestati, era presente sul luogo di lavoro una nuova addetta che avrebbe dovuto essere adeguatamente formata come cuoca;
del pari la censura di scarsa igiene non è stata validamente resistita essendosi limitata la società aggiudicatrice dell'appalto a richiedere la protrazione dell'orario serale per svolgere a regola d'arte il servizio di pulizia dei locali( cfr. allegato n°5 alla comparsa di risposta);
- con nota n°3545 del 31/05/2022 il medesimo
Organismo di Polizia ha comunicato alla la Parte_1
esistenza di ulteriori criticità accertate il 23 maggio
2022 nel corso delle ispezioni igienico-sanitarie degli ambienti adibiti a mensa;
gli addebiti hanno avuto ad oggetto la scarsa pulizia dei locali mensa e delle attrezzature e la non razionale organizzazione del servizio;
- le predette contestazioni, non efficacemente resistite in sede stragiudiziale, sono state contestate nell'atto di citazione con contenuti di genericità; con nota n°4158 del 22/06/2022 sono state contestate alla società appaltatrice ulteriori criticità rilevate presso la Scuola di Polizia dal Medico
Principale della Polizia di Stato durante la ispezione igienico-sanitaria degli ambienti adibiti a mensa effettuata nei giorni 03 giugno 2022 e 10 giugno
2022; anche nel caso oggetto di indagine sono state formulate censure di scarsa pulizia dei locali adibiti a mensa, delle attrezzature, di scarsa cura del personale, di non corretta conservazione degli alimenti e di non razionale svolgimento del servizio.
Anche in questo caso non valgono quale esimenti le generiche contestazioni mosse nell'atto di citazione che non sono state, in ogni caso, in grado di scalfire la oggettività dei fatti accertati.
In forza dei superiori rilievi, essendo emerso che larga parte delle contestazioni disciplinari, che hanno condotto alla irrogazione di penali, hanno pieno fondamento deve essere respinta la domanda proposta in via principale.
Del pari sono state irrogate le penali concordate non essendo state fornite evidenze per fondare il convincimento che l'ammontare delle stesse abbia un valore monetario sproporzionato in relazione alla entità delle violazioni accertate;
il che determina la reiezione della domanda gradata volta alla riconduzione ad equità del valore delle penali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande attoree;
condanna la a rifondere in favore Parte_1
della parte convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma. Il Giudice Estensore
Dott. IO ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO ZI Giudice relatore
3) Dott. ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°71883 per l'anno
2022,trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025 , vertente
TRA
p. i.v.a. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore,
Dott. , con sede legale in Bari, Parte_2 Via Lindemann n. 5/3, elettivamente domiciliata in Monopoli(BA), Corso Umberto n°18, presso lo studio dell'Avv. Felice Indiveri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura resa in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
08079376508 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE
E
in persona Controparte_1
del pro-tempore,( c.f.: , CP_2 P.IVA_2
per il Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
e, per quanto possa occorrere, per il
[...]
[...]
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi
n°12 presso gli Uffici della Avvocatura Generale dello
Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege.
CONVENUTO
OGGETTO:ACCERTAMENTO INESISTENZA DEBITO.
All'udienza del 24 giugno 2025 compariva per il il Procuratore dello Stato Controparte_1
; il predetto precisava le conclusioni Persona_1
riportandosi a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al , Controparte_1 [...]
Controparte_5
( d'ora in poi breviter
[...]
il ) la premesso che: Controparte_1 Parte_1
- in data 21/01/2021 il Ministero dell'Interno aveva pubblicato la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1° D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, per l'appalto del servizio di mensa presso gli organismi della polizia di stato, dislocati sul territorio nazionale, erogato mediante acquisto delle derrate alimentari, confezionamento e distribuzione dei pasti all'interno dei locali delle strutture dell'amministrazione, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali mensa, suddiviso in tre lotti geografici;
- essa attrice era risultata aggiudicataria del Lotto 2 – Regioni del Centro( CIG: 85938930DB) per il periodo 01 marzo 2022- 29 febbraio 2024, giusta contratto stipulato fra le parti in data
03/03/2022;
- con note numeri 2937, 3545 e 4158, rispettivamente del 09 maggio 2022 e del 22 giugno 2022 la Committente, per il tramite del Responsabile Mensa della Scuola Superiore di Polizia in Roma, aveva formulato una serie di contestazioni ad essa istante così riassunte:
“ per il giorno 02 maggio 2022: fra le figure professionali presenti era mancante quella del cuoco;
pertanto il compito di provvedere alla preparazione dei pasti veniva affidata ad una delle persone presente;
inoltre dopo la distribuzione dei II ordinario non sono state espletate le previste pulizie;
cuoco non presente per preparazione della colazione e del I ordinario;
- per il giorno 03 maggio 2022: apertura ritardata della mensa per la distribuzione della colazione, inoltre intorno alle 12,00 si è riscontrato che erano ancora presenti i carrelli da svuotare della sera precedente;
- per il giorno 04 maggio 2022: effettuate parzialmente le pulizie serali;
per il giorno 23 maggio
2022: condizioni igieniche inadeguate sia nel magazzino dove si conservano le derrate sia nel locale preparazione alimenti e nel lavaggio stoviglie, prodotti privi di etichette di tracciabilità, alcune confezioni di alimenti oltre la data di scadenza o parzialmente scongelati, inadeguata pulizia delle celle frigorifere e scarsa cura del personale;
per il giorno 03 giugno 2022: condizioni igieniche inadeguate nel magazzino dove si conservano le derrate, nel locale preparazione alimenti e nel locale lavaggio stoviglie, non conformità del sistema di etichette di tracciabilità degli alimenti, inadeguata pulizia delle celle frigorifere, scarsa cura del personale;
per il giorno 10 giugno 2022: condizioni igieniche inadeguate sia nel magazzino dove si conservano le derrate sia nel locale preparazione alimenti e nel locale lavaggio stoviglie, inadeguato il sistema di etichette di tracciabilità, la conservazione della merce nei containers refrigeranti non è risultata idonea;
infatti alcuni involucri sono risultati deteriorati in più punti;
personale addetto alla preparazione dei pasti privo di guanti e copricapo, personale impegnato nella pulizia dei ripiani della cucina limitrofi a quelli in cui era in corso la preparazione della carne, scarsa cura del personale;
- per il giorno 16 giugno 2022: condizioni igieniche inadeguate sia nel magazzino dove si conservano le derrate alimentari e nel locale lavaggio stoviglie, inadeguato il sistema di etichette di tracciabilità, scarsa igiene della cella frigorifera, nel container della carne è stata trovata una confezione di lonza con un ampio squarcio che lasciava colare dal liquido, è risultato non funzionante il container refrigerante contenente le verdure surgelate che sono state trovate scongelate e allocate in materia promiscua in un'altra cella”;
- essa istante, con note p.e.c. del 09 maggio 2022 e del 20 giugno 2022, aveva riscontrato le predette comunicazioni replicando articolatamente ad ogni aspetto di criticità emerso;
- tuttavia il Ministero dell'interno, con Determina del 15/09/2022( Prot. 0045035), aveva comunicato l'applicazione di una sanzione pari ad € 5.385,00 limitatamente alle presunte inadempienze dei giorni
03 maggio 2022, 23 maggio 2022, 03 giugno 2022 e
10 giugno 2022;
- viceversa per le inadempienze relative allo smaltimento degli alimenti del 16 giugno 2022 erano state accolte le controdeduzioni con conseguente archiviazione degli addebiti;
- la Determina del 15/09/2022( Prot. 0045035) era nulla per carenza di motivazione;
in ogni caso erano infondate le contestazioni poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio che non erano supportate da materiale fotografico. Tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia della penale comminata dal
[...]
Controparte_6
[...]
con determina del 15/09/2022( Prot. n° 0045035) con contenuto sanzionatorio definitivo per l'importo pari ad € 5.358,00 in quanto destituita di fondamento e comunque non provata;
B) per l'effetto ordinare al convenuto
[...]
in persona del Sig. CP_1 CP_2
pro-tempore- di procedere alla disapplicazione della penale in parola, provvedendo alla refusione dell'importo di € 5.358,00 in favore dell'attrice, eventualmente decurtato delle minor somme riconosciute a titolo di penale medesima;
C) in subordine rideterminazione della penale nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) in ogni caso condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva il , in persona Controparte_1
del pro-tempore, per il CP_2 [...]
, in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro-tempore, e per quanto potesse occorrere, per il
[...]
[...]
in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro-tempore, che, con comparsa di risposta, replicava che le penali irrogate erano state adeguatamente motivate e che non era stata ex adverso provato l'adempimento delle obbligazioni di cui alle sanzioni irrogate.
Tanto prospettato veniva invocata la reiezione dell'avversa domanda con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite.
La causa, all'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera del procuratore del , era trattenuta Controparte_1 in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti conclusionali difensivi.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la domanda principale - volta a sentir dichiarare la invalidità delle penali irrogate a fronte delle plurime contestazioni nell'esecuzione del richiamato servizio di mensa- non possa trovare accoglimento perché infondata.
In primis occorre considerare che si verte in ambito di contestazioni intercorse nell'ambito di un rapporto di natura privatistica, pattiziamente regolato, sicchè non si può invocare l'adozione del procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito pubblico
( con procedimentalizzazione della singola contestazione, concessione di un termine perentorio per la indicazione delle giustificazioni ed, all'esito, adozione del provvedimento sanzionatorio). Nel caso in esame le contestazioni sono state formulate in forma specifica ed è stata concessa la facoltà alla società attrice di apprestare le proprie difese( tanto che la penale del 16 giugno 2022, inerente lo smaltimento degli alimenti deteriorati,
a seguito della condivisione dei rilievi della è stata revocata con archiviazione Parte_1
dei relativi addebiti).
Tanto premesso, incombendo al
[...]
fornire riscontri in ordine alla fondatezza CP_1
delle censure elevate, mette conto considerare che:
- con nota n°2937 del 09 maggio 2022 il Vice-Direttore della Scuola Superiore di Polizia di
Roma ha comunicato alla società aggiudicatrice dell'appalto una serie di disfunzioni accertate in data
03 maggio 2022; le stesse hanno avuto ad oggetto l'apertura ritardata della mensa per la distribuzione delle colazioni e la presenza alle ore 12,00 di piatti sporchi lasciati sui carrelli la sera prima;
da ultimo una lavoratrice dipendente ha lasciato ante tempus il posto di lavoro senza assicurare una adeguata sostituzione. Con riferimento alla superiore contestazione la ha riconosciuto che, in relazione Parte_1
agli episodi contestati, era presente sul luogo di lavoro una nuova addetta che avrebbe dovuto essere adeguatamente formata come cuoca;
del pari la censura di scarsa igiene non è stata validamente resistita essendosi limitata la società aggiudicatrice dell'appalto a richiedere la protrazione dell'orario serale per svolgere a regola d'arte il servizio di pulizia dei locali( cfr. allegato n°5 alla comparsa di risposta);
- con nota n°3545 del 31/05/2022 il medesimo
Organismo di Polizia ha comunicato alla la Parte_1
esistenza di ulteriori criticità accertate il 23 maggio
2022 nel corso delle ispezioni igienico-sanitarie degli ambienti adibiti a mensa;
gli addebiti hanno avuto ad oggetto la scarsa pulizia dei locali mensa e delle attrezzature e la non razionale organizzazione del servizio;
- le predette contestazioni, non efficacemente resistite in sede stragiudiziale, sono state contestate nell'atto di citazione con contenuti di genericità; con nota n°4158 del 22/06/2022 sono state contestate alla società appaltatrice ulteriori criticità rilevate presso la Scuola di Polizia dal Medico
Principale della Polizia di Stato durante la ispezione igienico-sanitaria degli ambienti adibiti a mensa effettuata nei giorni 03 giugno 2022 e 10 giugno
2022; anche nel caso oggetto di indagine sono state formulate censure di scarsa pulizia dei locali adibiti a mensa, delle attrezzature, di scarsa cura del personale, di non corretta conservazione degli alimenti e di non razionale svolgimento del servizio.
Anche in questo caso non valgono quale esimenti le generiche contestazioni mosse nell'atto di citazione che non sono state, in ogni caso, in grado di scalfire la oggettività dei fatti accertati.
In forza dei superiori rilievi, essendo emerso che larga parte delle contestazioni disciplinari, che hanno condotto alla irrogazione di penali, hanno pieno fondamento deve essere respinta la domanda proposta in via principale.
Del pari sono state irrogate le penali concordate non essendo state fornite evidenze per fondare il convincimento che l'ammontare delle stesse abbia un valore monetario sproporzionato in relazione alla entità delle violazioni accertate;
il che determina la reiezione della domanda gradata volta alla riconduzione ad equità del valore delle penali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge le domande attoree;
condanna la a rifondere in favore Parte_1
della parte convenuta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma. Il Giudice Estensore
Dott. IO ZI
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo