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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n r.g. 1690/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE”, promosso da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvia Spigno (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._2 in Santa Teresa Gallura, Via Maria Teresa nr. 19;
ricorrente
pagina 1 di 5 contro
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per il ricorrente: come da ricorso introduttivo;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, in relazione al matrimonio contratto in Arzachena, il 21 ottobre del
2019.
Nella narrativa del ricorso, il ricorrente esponeva che, dall'unione con la resistente, non nascevano figli, che negli ultimi tempi la convivenza tra i coniugi diventava intollerabile, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis e disgregazione della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto matrimoniale, che la moglie aveva tenuto condotte contrarie ai doveri del matrimonio e che, ormai da tempo, la stessa aveva abbandonato il tetto coniugale, senza dare più notizie di sé.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, dinanzi al Giudice Relatore compariva il solo ricorrente che, personalmente, confermava la volontà di separarsi, e di non avere più visto la moglie da quando, anni fa, la stessa abbandonava la casa coniugale.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, il Giudice Relatore invitava il difensore del ricorrente a discutere la causa, e quest'ultimo si richiamava a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo la definizione del procedimento, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, dato atto della regolarità della notifica effettuata alla resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che le risultanze processuali consentano di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse ormai divenuta intollerabile, considerate altresì le categoriche affermazioni del ricorrente in tal senso, che non sono state in alcun modo smentite, vista la mancata costituzione in giudizio della resistente che, peraltro, si è resa irreperibile.
Pertanto, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 3 di 5 Non vi sono ulteriori questioni da risolvere, in quanto parte ricorrente non ha formulato richieste di carattere economico a proprio favore e, non essendosi costituita la convenuta, nulla deve essere statuito in ordine al suo mantenimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato ad [...] il [...], Parte_1 ed , nata ad Udo (Nigeria) il [...], in [...] al matrimonio contratto in Controparte_1
Arzachena il 21/10/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.
15, parte I, anno 2019;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 4 di 5 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n r.g. 1690/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE”, promosso da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvia Spigno (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._2 in Santa Teresa Gallura, Via Maria Teresa nr. 19;
ricorrente
pagina 1 di 5 contro
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per il ricorrente: come da ricorso introduttivo;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, in relazione al matrimonio contratto in Arzachena, il 21 ottobre del
2019.
Nella narrativa del ricorso, il ricorrente esponeva che, dall'unione con la resistente, non nascevano figli, che negli ultimi tempi la convivenza tra i coniugi diventava intollerabile, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis e disgregazione della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto matrimoniale, che la moglie aveva tenuto condotte contrarie ai doveri del matrimonio e che, ormai da tempo, la stessa aveva abbandonato il tetto coniugale, senza dare più notizie di sé.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, dinanzi al Giudice Relatore compariva il solo ricorrente che, personalmente, confermava la volontà di separarsi, e di non avere più visto la moglie da quando, anni fa, la stessa abbandonava la casa coniugale.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, il Giudice Relatore invitava il difensore del ricorrente a discutere la causa, e quest'ultimo si richiamava a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, chiedendo la definizione del procedimento, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, dato atto della regolarità della notifica effettuata alla resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene che le risultanze processuali consentano di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse ormai divenuta intollerabile, considerate altresì le categoriche affermazioni del ricorrente in tal senso, che non sono state in alcun modo smentite, vista la mancata costituzione in giudizio della resistente che, peraltro, si è resa irreperibile.
Pertanto, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 3 di 5 Non vi sono ulteriori questioni da risolvere, in quanto parte ricorrente non ha formulato richieste di carattere economico a proprio favore e, non essendosi costituita la convenuta, nulla deve essere statuito in ordine al suo mantenimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato ad [...] il [...], Parte_1 ed , nata ad Udo (Nigeria) il [...], in [...] al matrimonio contratto in Controparte_1
Arzachena il 21/10/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al nr.
15, parte I, anno 2019;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 4 di 5 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5