Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9458 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1
VIALE REGIONE SICILIANA N. 2629, presso lo studio dell'Avv. VIA DIONISIO, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...]; _1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 2/12/2024
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, confermata la contumacia di citato e non _1 costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processua- li, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mostrato da _1
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, osserva il collegio che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità ge- nitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella mi- sura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo tal- mente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimen- to al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giusti- ficare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori, nato il [...], , nati il Persona_1 Parte_2
15 maggio 2017, alla sola madre e ciò in considerazione del comportamento omissivo tenu- to dal padre nei confronti dei figli dopo la cessazione della convivenza matrimoniale - sia riguardo la loro frequentazione che riguardo gli obblighi di mantenimento - nonché dell'attuale inconsistenza di rapporti tra il padre e i figli che sono al momento accuditi esclusivamente dalla madre, per come dalla stessa sostenuto e non contestato da contropar- te, rimasta contumace nel giudizio.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario si ritiene opportuno confermare il regime di visita contenuto nell'ordinanza presidenziale.
potrà, pertanto, tenere con sé i figli, compatibilmente con le loro esigenze _1 scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modali- tà, che allo stato non contemplano il pernottamento, in assenza di informazioni sul luogo di dimora del padre:
- per due giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarli
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile dal domicilio domestico e di tenerli con sé;
- a settimane alterne, il sabato e la domenica;
- durante tutte le festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Si ribadisce infine che detto regime di incontri deve considerarsi modificabile dalle parti.
3. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che T_
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al man-
[...] tenimento dei figli della coppia, mentre non ha insistito in comparsa conclusionale sulla ri- chiesta di assegno per il proprio mantenimento personale.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni di parte ricorrente e della documentazione in at- ti e tenuto altresì conto dei tempi di permanenza dei minori presso l'abitazione materna, genitore collocatario e affidatario esclusivo, appare congruo confermare la previsione prov- visoria già adottata, ponendo a carico di l'obbligo di versare a _1 T_
, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 375,00 a titolo di contri-
[...] buto al mantenimento dei tre figli, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio le spese vanno poste a carico del re- sistente, come liquidate in dispositivo e da versare in favore dell'erario, atteso che la ricor-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile rente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 14/07/2022; tenuto conto di quanto statuito da Cass., Sez. II,
19 gennaio 2021, n. 777, (già Cass. 22017 del 11/09/2018): “In tema di patrocinio a spe- se dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme do- vute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla lu- ce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del sum- menzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non ab- biente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'e- ventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di com- pensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzio- namento del sistema nella sua globalità”, le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di _1 pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
17/07/1990, e nato a [...] il [...], i quali hanno contrat- _1 to matrimonio in Palermo, in data 01/04/2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2014; dispone che i figli minorenni nato il [...], , na- Per_1 Parte_2 ti il 15 maggio 2017, siano affidati in via esclusiva alla madre , con facoltà Parte_1 del padre di incontrarli e tenerli con sé secondo quanto convenuto fra le parti o, in mancan- za di accordo, secondo il regime di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1 Parte_3
la complessiva somma di euro 375,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento
[...] dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- _1 stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € _1
2.800,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie e accessori come per legge da versarsi in favore dell'Erario; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile