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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 278/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 27 gennaio 2025 a mezzo PEC nei confronti di e di Controparte_1
nonché in data 28 gennaio 2025 nei confronti di Controparte_2 [...]
CP_3
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano (MI), Viale Molise n. 51 presso lo studio dell'avv. Paolo Del Monte che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 11 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Milano alla via Visconti di Modrone n.1 presso lo studio degli avv.ti Andrea RI
Secondo AD e MA RI AN che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
E
(C.F. .IVA Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Bollate (MI), Via MAtti n. 11 presso lo studio degli avv.it Angelo IE, Norberto
IE e RA IE che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
nonché
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA della sentenza n. 11164/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30 dicembre 2024 e notificata il 31 dicembre 2024
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2021, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Controparte_2
(di seguito, ) e al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2 CP_3
pagina 2 di 11 patrimoniali e non patrimoniali subiti in qualità di terzo trasportato, a seguito di sinistro stradale verificatosi in data 30 aprile 2017.
- Più precisamente, il danneggiato deduceva che l'incidente si era verificato in Milano, all'intersezione tra via Ernesto Breda e via Bernardo Rucellai, allorquando il , CP_3 conducente del motociclo Benelli BN302 targato EG08939 di proprietà di Controparte_1
e assicurato con , imboccava la rotatoria in senso contrario a quello di marcia, a CP_2 velocità sostenuta, urtava il cordolo e provocava la caduta del mezzo. A seguito dell'impatto, l'attore riportava lesioni personali consistenti in frattura del calcagno destro, ferita perineale profonda e lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro, con conseguente ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda. Specificava, inoltre, che la compagnia assicuratrice aveva già corrisposto in suo favore ante CP_2 causam la somma di euro 58.000,00, oltre euro 4.000,00 per spese legali, a titolo di acconto sul risarcimento, ritenendo sussistente un concorso di colpa del danneggiato. L'attore, lamentando l'incongruità della somma ricevuta, agiva in giudizio per ottenere il pagamento della differenza, quantificata in euro 200.000,00.
- Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
formulate da , in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
- non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 28 CP_3
settembre 2021.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore. Rilevava, inoltre, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del motociclo che – ritualmente citato – si costituiva eccependo l'assenza di Controparte_1
legittimazione passiva, deducendo che il veicolo era stato oggetto di furto e che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino); chiedeva, in via subordinata, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice.
- Con sentenza n. 11164/2024 pubblicata in data 30 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il primo giudice rigettava integralmente le domande attoree, ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta da e accertava un concorso di colpa CP_2
pagina 3 di 11 dell'attore alla causazione dei danni lamentati nella misura dell'80%. Condannava, altresì, il alla rifusione delle spese di lite in favore di e del nella Parte_1 CP_2 CP_1
misura di euro 8.392,00 nei confronti della prima e di euro 5.810,00 nei confronti di quest'ultimo.
- Avverso detta pronuncia proponeva appello chiedendo in via Parte_1
preliminare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283
c.p.c., formulando nel merito i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. 1227 c.c. 2697 c.c. in relazione al capo 3.4 della sentenza a pag. 6;
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. 1227 c.c. 2697 c.c. in relazione al capo 3.4 della sentenza a pag. 6;
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. 1227 c.c. 2697 c.c. in relazione al capo 3.4 della sentenza a pag. 7;
4) Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 cod. civile, 2054 cod. civile, 2056 cod. civile, e 2059 c.c. in relazione ai capi 3.5; 3.5.1; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10 alle pagg. 7, 8 e 9 della sentenza – erronea quantificazione del danno.
- In data 22 maggio 2025, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
- In data 23 maggio 2025, si costituiva la chiedendo anch'essa il rigetto del CP_2
gravame.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 17 giugno 2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 30 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte pagina 4 di 11
osserva che
− l'appello non è fondato.
− Le prime tre doglianze saranno trattate congiuntamente in quanto tutte relative all'erronea attribuzione da parte del primo giudice di un concorso di colpa all'odierno appellante. In particolare, l'appellante contesta l'assunto del Tribunale secondo cui il trasportato avrebbe accettato consapevolmente una condotta di guida imprudente, lamentando l'irrilevanza del mancato uso del casco, della mancata abilitazione alla guida del conducente nonché della presunta conoscenza della provenienza furtiva del veicolo nella determinazione causale del sinistro. In ogni caso, il sostiene che il Parte_1
primo giudice abbia omesso di motivare in ordine alla quantificazione del concorso di colpa nella misura dell'80%, ritenuto eccessivo e privo di riscontro fattuale.
− Le censure non hanno pregio.
− Dal compendio probatorio e, in particolare, dalla relazione di incidente stradale (cfr. doc.
1 ) e dalla comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (cfr. doc. 2) è CP_2 possibile ricostruire con chiarezza le modalità di accadimento del sinistro.
− Nello specifico, si evince che:
• il sinistro si è verificato in data 30 aprile 2017 in Milano, all'intersezione tra via E. Breda e via B. Rucellai alle ore 4.10;
• si trovava a bordo del motociclo Benelli mod. BN302, tg. Parte_1
EG08939, condotto da;
CP_3
• il motociclo, a seguito di indagini, risultava intestato a il quale – Controparte_1
informato dalla questura di quanto accaduto – riferiva di aver lasciato il mezzo presso l'autofficina sita in Milano alla via Ludovico il Moro n. 189 in data 21 CP_4
aprile 2017 per alcune riparazioni e che non aveva acconsentito ad alcun uso da parte dell'autofficina diverso da quello della riparazione. Le suddette circostanze saranno oggetto di denuncia da parte del proprietario in data 4 maggio 2017;
pagina 5 di 11 • l'incidente avveniva tra via Breda e via Rucellai, allorquando i due soggetti, dopo averla imboccata “in contromano” e a velocità sostenuta nel tentativo di allontanarsi da una volante della polizia “Adriatica BIS” che gli aveva intimato l'ALT, urtavano contro il cordolo del marciapiede, rovinando al suolo;
• né il conducente , né l'odierno appellante indossavano il casco protettivo;
CP_3
• il conduceva il veicolo privo di idonea patente A2 e, a seguito di accertamenti, CP_3
risultava positivo al test per le sostanze stupefacenti;
• il conducente e l'odierno appellante, sentiti dalle forze dell'ordine e interrogati in merito al possesso del veicolo non davano giustificazioni “né tantomeno motivavano la loro fuga”.
− Gli elementi qui richiamati sono sufficienti a ritenere la decisione di prime cure immune da vizi. Ed infatti, la sentenza impugnata valorizza correttamente non solo la circostanza che l'appellante si muovesse in piena notte (ore 4.10) su un mezzo di dubbia provenienza, ma soprattutto che egli fosse privo di casco con una consapevole accettazione del rischio di circolare privo di dispositivi di sicurezza. Aggiungasi che il trasportato nulla ha dedotto in merito alla circostanza che il conducente avesse assunto stupefacenti, limitandosi a sottolineare di “non poterlo sapere”. Allo stesso modo, in atti non vi è alcun riferimento alle ragioni del mancato arresto dinnanzi all'ALT della volante della polizia.
− Alla luce dei suddetti atteggiamenti, non può negarsi un profilo di cooperazione colposa del trasportato , vieppiù alla luce delle numerose pronunce dalla Parte_1 giurisprudenza di Legittimità, la quale ha ritenuto che anche la mera consapevolezza, da parte di un soggetto, di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio - a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato (cfr. Cass. n. 11698/2014).
− Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'evento dannoso per il danneggiato non si esaurisce e non si identifica con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all'incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente, ma occorre prendere in considerazione come segmento terminale e quindi di pagina 6 di 11 perfezionamento del fatto storico, la “lesione del bene giudico tutelato” e quindi nel caso del trasportato la lesione della sua integrità fisica (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile).
− Di talché, nel caso di specie, l'appellante non avrebbe riportato le lesioni di cui chiede il ristoro se non si fossero realizzati diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire sul ciclomotore, ben sapendo a quali rischi si sarebbe concretamente esposto. Tanto premesso, è possibile ritenere che sia stato proprio il comportamento del trasportato a porsi a monte della sequenza di eventi che si è conclusa per lui con i danni di cui chiede ristoro. Invero, il pur trovandosi sprovvisto Parte_1
di casco, tuttavia si è esposto volontariamente al rischio salendo sul ciclomotore (peraltro di dubbia provenienza, essendo stato sottratto alla disponibilità dell'autofficina a cui il si era rivolto per alcune riparazioni), accettando, in ogni caso, per tutta la CP_1 percorrenza del veicolo sino allo schianto, che il conducente – privo di patente idonea - ponesse in essere una guida spericolata, in violazione di norme comportamentali
(intraprendendo strade in senso di marcia contrario, guidando a velocità sostenuta e non arrestandosi all'ALT della volante di Polizia) comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale.
− L'accettazione consapevole del rischio cui andava a sottoporsi il trasportato rappresenta un antecedente causale necessario non del fatto dannoso incidente stradale, ma delle lesioni che ha riportato, e pertanto, nella misura in cui quell'evento è addebitabile al suo apporto causale non se ne può far gravare la responsabilità su un altro soggetto.
− Nel caso di specie, data la gravità di tutte le violazioni di legge poste in essere dalle parti
- che finanche nella comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p (cfr. doc. n. 2) sono individuate quali “fuggiaschi”, collocando entrambe nell'area degli illeciti contestati - la quantificazione del concorso di colpa addebitabile all'appellante nella misura dell'80% deve ritenersi congrua e in linea a quanto emerso in atti.
− Tanto premesso, le censure dei motivi di appello nn. 1,2 e 3 devono essere rigettate, in quanto la valutazione del Tribunale di Milano, lungi dall'essere presuntiva, si fonda su un pagina 7 di 11 apprezzamento complessivo delle circostanze fattuali, coerente con i principi di cui all'art. 1227 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità in tema di esposizione volontaria al rischio.
− Parimenti infondata è la doglianza relativa alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuta dal Tribunale. Nello specifico, l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento da parte del primo giudice di un risarcimento pieno che tenga in considerazione anche la compromissione della capacità lavorativa da lui subita. Il
Tribunale di Milano, infatti, recependo integralmente le conclusioni del consulente tecnico nominato, ha ritenuto la somma di euro 62.000,00 già versata dalla società assicuratrice nei confronti dell'appellante pienamente satisfattiva di ogni voce di danno.
− Ebbene, le censure del danneggiato sul punto non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado.
− Come è noto, in tema di danni alla persona, “l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. n. 26641/2023).
− Per quanto attiene, invece, al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica conseguente a lesioni dell'integrità psico-fisica, “la prova della riduzione del reddito deve essere accertata in concreto e caso per caso, non potendo desumersi automaticamente dalla stima dell'invalidità permanente”. (cfr. Cass. n.
11386/2025). In altre parole, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il tipo di lavoro svolto, le mansioni corrispondenti nonché l'impegno fisico o intellettuale richiesto per pagina 8 di 11 consentire al giudice di procedere a una liquidazione del danno anche con criteri presuntivi.
Ne consegue che la liquidazione debba avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi adeguatamente con documenti attestanti il reddito pregresso e quello perduto.
− L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie induce ad escludere un risarcimento ulteriore a quanto già percepito dall'appellante ante causam. Infatti, Parte_1 al momento del sinistro aveva 24 anni e svolgeva mansione di commesso presso un
[...]
centro commerciale. In sede di indagini peritali, l'appellante riferiva al CTU di essere dipendente presso società di fast-food.
− Il consulente tecnico incaricato dal Tribunale dott. così concludeva le Persona_1
proprie verifiche, anche in risposta alle osservazioni mosse dal procuratore del danneggiato in riferimento proprio alla lesione della capacità di lavoro dello stesso: “Da tali lesioni derivò una malattia post-traumatica comportante un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di complessivi giorni sedici cui seguì un danno biologico temporaneo parziale, mediamente al 75%, della durata complessiva di giorni quarantacinque, un successivo periodo di danno biologico temporaneo parziale, mediamente al 50%, di giorni quarantacinque e, da ultimo, un danno biologico temporaneo minimo, mediamente al 25%, di altri quarantacinque giorni. Nel corso di questi complessivi centocinquantuno giorni di malattia post-traumatica si ebbe una sofferenza lesione-correlata di grado elevato per sedici giorni, di grado medio nei successivi quarantacinque giorni e di grado lieve per i restanti novanta giorni di danno biologico temporaneo. Residua un danno biologico permanente congruamente quantificabile nella misura del ventiquattro per cento (24%). Il grado di sofferenza menomazione-correlata può essere classificato come medio-lieve. Non residua alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica attuale quale dipendente di fast-food” (cfr. pag. 8 della CTU).
− Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto a tale onere probatorio né in riferimento alla perdita di capacità lavorativa specifica, né – a maggior ragione – in riferimento a quella generica, non avendo prodotto alcun elemento documentale utile a dimostrare la differenza fra il reddito pregresso e quello asseritamente perduto, né tantomeno le chance di lavoro pagina 9 di 11 non coltivate a causa dei postumi permanenti. Le prospettazioni dell'appellante sul punto si risolvono, infatti, in mere affermazioni generiche e finanche contraddittorie.
Sul punto, per esempio, si legge nell'atto di appello “il Sig. è vittima di un Parte_1
incidente che ha comportato un'invalidità permanente che limita la sua capacità lavorativa per i mestieri che richiedono l'impiego di forza fisica, attività motoria e prolungata stazione eretta, gli unici praticati sino ad oggi e gli unici compatibili con le sue attitudini. È pertanto pienamente legittimato ad azionare pretese risarcitorie volte al ristoro di quegli introiti economici irreversibilmente non più percepibili, poiché derivanti da attività lavorativa che lo stesso ormai non potrà più ragionevolmente svolgere.” (cfr. pag. 13). Tali circostanze, prive di riscontro probatorio, appaiono finanche in contrasto con quanto affermato dallo stesso danneggiato in sede di indagini peritali, avvenute nel 2023 e dunque a 5 anni dal sinistro, che ha riferito “di svolgere lavoro di dipendente presso catena di fast-food” (cfr. consulenza tecnica pag. 3“conferma la storia clinica come sopra riportata, dichiarando di avere ripreso a lavorare due anni dopo l'evento traumatico in questione. Specificamente interrogato in proposito, afferma di non avere particolari hobbies ovvero di praticare sport abitualmente”).
− Ne consegue che le doglianze contenute nell'ultimo motivo di appello non idonee a scalfire la decisione di primo grado, la quale ha correttamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, fondata su criteri medico-legali e giuridici conformi ai principi sopra richiamati.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 11164/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30 dicembre 2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che Parte_1
viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.
55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come pagina 10 di 11 dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 11164/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 30 dicembre 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CP_1
CPA, come per legge;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso spese Controparte_2
forfettario al 15%, IVA, CPA, come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 278/2025 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 27 gennaio 2025 a mezzo PEC nei confronti di e di Controparte_1
nonché in data 28 gennaio 2025 nei confronti di Controparte_2 [...]
CP_3
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano (MI), Viale Molise n. 51 presso lo studio dell'avv. Paolo Del Monte che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 11 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Milano alla via Visconti di Modrone n.1 presso lo studio degli avv.ti Andrea RI
Secondo AD e MA RI AN che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
E
(C.F. .IVA Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_2
in Bollate (MI), Via MAtti n. 11 presso lo studio degli avv.it Angelo IE, Norberto
IE e RA IE che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
nonché
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA della sentenza n. 11164/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30 dicembre 2024 e notificata il 31 dicembre 2024
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2021, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Controparte_2
(di seguito, ) e al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2 CP_3
pagina 2 di 11 patrimoniali e non patrimoniali subiti in qualità di terzo trasportato, a seguito di sinistro stradale verificatosi in data 30 aprile 2017.
- Più precisamente, il danneggiato deduceva che l'incidente si era verificato in Milano, all'intersezione tra via Ernesto Breda e via Bernardo Rucellai, allorquando il , CP_3 conducente del motociclo Benelli BN302 targato EG08939 di proprietà di Controparte_1
e assicurato con , imboccava la rotatoria in senso contrario a quello di marcia, a CP_2 velocità sostenuta, urtava il cordolo e provocava la caduta del mezzo. A seguito dell'impatto, l'attore riportava lesioni personali consistenti in frattura del calcagno destro, ferita perineale profonda e lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro, con conseguente ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda. Specificava, inoltre, che la compagnia assicuratrice aveva già corrisposto in suo favore ante CP_2 causam la somma di euro 58.000,00, oltre euro 4.000,00 per spese legali, a titolo di acconto sul risarcimento, ritenendo sussistente un concorso di colpa del danneggiato. L'attore, lamentando l'incongruità della somma ricevuta, agiva in giudizio per ottenere il pagamento della differenza, quantificata in euro 200.000,00.
- Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
formulate da , in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
- non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 28 CP_3
settembre 2021.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore. Rilevava, inoltre, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del motociclo che – ritualmente citato – si costituiva eccependo l'assenza di Controparte_1
legittimazione passiva, deducendo che il veicolo era stato oggetto di furto e che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino); chiedeva, in via subordinata, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice.
- Con sentenza n. 11164/2024 pubblicata in data 30 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il primo giudice rigettava integralmente le domande attoree, ritenendo satisfattiva la somma già corrisposta da e accertava un concorso di colpa CP_2
pagina 3 di 11 dell'attore alla causazione dei danni lamentati nella misura dell'80%. Condannava, altresì, il alla rifusione delle spese di lite in favore di e del nella Parte_1 CP_2 CP_1
misura di euro 8.392,00 nei confronti della prima e di euro 5.810,00 nei confronti di quest'ultimo.
- Avverso detta pronuncia proponeva appello chiedendo in via Parte_1
preliminare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283
c.p.c., formulando nel merito i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. 1227 c.c. 2697 c.c. in relazione al capo 3.4 della sentenza a pag. 6;
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. 1227 c.c. 2697 c.c. in relazione al capo 3.4 della sentenza a pag. 6;
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. 1227 c.c. 2697 c.c. in relazione al capo 3.4 della sentenza a pag. 7;
4) Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 cod. civile, 2054 cod. civile, 2056 cod. civile, e 2059 c.c. in relazione ai capi 3.5; 3.5.1; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10 alle pagg. 7, 8 e 9 della sentenza – erronea quantificazione del danno.
- In data 22 maggio 2025, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
- In data 23 maggio 2025, si costituiva la chiedendo anch'essa il rigetto del CP_2
gravame.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 17 giugno 2025, parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Alla medesima udienza, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 30 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte pagina 4 di 11
osserva che
− l'appello non è fondato.
− Le prime tre doglianze saranno trattate congiuntamente in quanto tutte relative all'erronea attribuzione da parte del primo giudice di un concorso di colpa all'odierno appellante. In particolare, l'appellante contesta l'assunto del Tribunale secondo cui il trasportato avrebbe accettato consapevolmente una condotta di guida imprudente, lamentando l'irrilevanza del mancato uso del casco, della mancata abilitazione alla guida del conducente nonché della presunta conoscenza della provenienza furtiva del veicolo nella determinazione causale del sinistro. In ogni caso, il sostiene che il Parte_1
primo giudice abbia omesso di motivare in ordine alla quantificazione del concorso di colpa nella misura dell'80%, ritenuto eccessivo e privo di riscontro fattuale.
− Le censure non hanno pregio.
− Dal compendio probatorio e, in particolare, dalla relazione di incidente stradale (cfr. doc.
1 ) e dalla comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (cfr. doc. 2) è CP_2 possibile ricostruire con chiarezza le modalità di accadimento del sinistro.
− Nello specifico, si evince che:
• il sinistro si è verificato in data 30 aprile 2017 in Milano, all'intersezione tra via E. Breda e via B. Rucellai alle ore 4.10;
• si trovava a bordo del motociclo Benelli mod. BN302, tg. Parte_1
EG08939, condotto da;
CP_3
• il motociclo, a seguito di indagini, risultava intestato a il quale – Controparte_1
informato dalla questura di quanto accaduto – riferiva di aver lasciato il mezzo presso l'autofficina sita in Milano alla via Ludovico il Moro n. 189 in data 21 CP_4
aprile 2017 per alcune riparazioni e che non aveva acconsentito ad alcun uso da parte dell'autofficina diverso da quello della riparazione. Le suddette circostanze saranno oggetto di denuncia da parte del proprietario in data 4 maggio 2017;
pagina 5 di 11 • l'incidente avveniva tra via Breda e via Rucellai, allorquando i due soggetti, dopo averla imboccata “in contromano” e a velocità sostenuta nel tentativo di allontanarsi da una volante della polizia “Adriatica BIS” che gli aveva intimato l'ALT, urtavano contro il cordolo del marciapiede, rovinando al suolo;
• né il conducente , né l'odierno appellante indossavano il casco protettivo;
CP_3
• il conduceva il veicolo privo di idonea patente A2 e, a seguito di accertamenti, CP_3
risultava positivo al test per le sostanze stupefacenti;
• il conducente e l'odierno appellante, sentiti dalle forze dell'ordine e interrogati in merito al possesso del veicolo non davano giustificazioni “né tantomeno motivavano la loro fuga”.
− Gli elementi qui richiamati sono sufficienti a ritenere la decisione di prime cure immune da vizi. Ed infatti, la sentenza impugnata valorizza correttamente non solo la circostanza che l'appellante si muovesse in piena notte (ore 4.10) su un mezzo di dubbia provenienza, ma soprattutto che egli fosse privo di casco con una consapevole accettazione del rischio di circolare privo di dispositivi di sicurezza. Aggiungasi che il trasportato nulla ha dedotto in merito alla circostanza che il conducente avesse assunto stupefacenti, limitandosi a sottolineare di “non poterlo sapere”. Allo stesso modo, in atti non vi è alcun riferimento alle ragioni del mancato arresto dinnanzi all'ALT della volante della polizia.
− Alla luce dei suddetti atteggiamenti, non può negarsi un profilo di cooperazione colposa del trasportato , vieppiù alla luce delle numerose pronunce dalla Parte_1 giurisprudenza di Legittimità, la quale ha ritenuto che anche la mera consapevolezza, da parte di un soggetto, di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio - a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato (cfr. Cass. n. 11698/2014).
− Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'evento dannoso per il danneggiato non si esaurisce e non si identifica con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all'incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente, ma occorre prendere in considerazione come segmento terminale e quindi di pagina 6 di 11 perfezionamento del fatto storico, la “lesione del bene giudico tutelato” e quindi nel caso del trasportato la lesione della sua integrità fisica (da cui poi deriva il danno conseguenziale risarcibile).
− Di talché, nel caso di specie, l'appellante non avrebbe riportato le lesioni di cui chiede il ristoro se non si fossero realizzati diversi antecedenti causali: se il conducente avesse guidato rispettando le regole del codice della strada e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il trasportato si fosse astenuto dal salire sul ciclomotore, ben sapendo a quali rischi si sarebbe concretamente esposto. Tanto premesso, è possibile ritenere che sia stato proprio il comportamento del trasportato a porsi a monte della sequenza di eventi che si è conclusa per lui con i danni di cui chiede ristoro. Invero, il pur trovandosi sprovvisto Parte_1
di casco, tuttavia si è esposto volontariamente al rischio salendo sul ciclomotore (peraltro di dubbia provenienza, essendo stato sottratto alla disponibilità dell'autofficina a cui il si era rivolto per alcune riparazioni), accettando, in ogni caso, per tutta la CP_1 percorrenza del veicolo sino allo schianto, che il conducente – privo di patente idonea - ponesse in essere una guida spericolata, in violazione di norme comportamentali
(intraprendendo strade in senso di marcia contrario, guidando a velocità sostenuta e non arrestandosi all'ALT della volante di Polizia) comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale.
− L'accettazione consapevole del rischio cui andava a sottoporsi il trasportato rappresenta un antecedente causale necessario non del fatto dannoso incidente stradale, ma delle lesioni che ha riportato, e pertanto, nella misura in cui quell'evento è addebitabile al suo apporto causale non se ne può far gravare la responsabilità su un altro soggetto.
− Nel caso di specie, data la gravità di tutte le violazioni di legge poste in essere dalle parti
- che finanche nella comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p (cfr. doc. n. 2) sono individuate quali “fuggiaschi”, collocando entrambe nell'area degli illeciti contestati - la quantificazione del concorso di colpa addebitabile all'appellante nella misura dell'80% deve ritenersi congrua e in linea a quanto emerso in atti.
− Tanto premesso, le censure dei motivi di appello nn. 1,2 e 3 devono essere rigettate, in quanto la valutazione del Tribunale di Milano, lungi dall'essere presuntiva, si fonda su un pagina 7 di 11 apprezzamento complessivo delle circostanze fattuali, coerente con i principi di cui all'art. 1227 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità in tema di esposizione volontaria al rischio.
− Parimenti infondata è la doglianza relativa alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuta dal Tribunale. Nello specifico, l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento da parte del primo giudice di un risarcimento pieno che tenga in considerazione anche la compromissione della capacità lavorativa da lui subita. Il
Tribunale di Milano, infatti, recependo integralmente le conclusioni del consulente tecnico nominato, ha ritenuto la somma di euro 62.000,00 già versata dalla società assicuratrice nei confronti dell'appellante pienamente satisfattiva di ogni voce di danno.
− Ebbene, le censure del danneggiato sul punto non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado.
− Come è noto, in tema di danni alla persona, “l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. n. 26641/2023).
− Per quanto attiene, invece, al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica conseguente a lesioni dell'integrità psico-fisica, “la prova della riduzione del reddito deve essere accertata in concreto e caso per caso, non potendo desumersi automaticamente dalla stima dell'invalidità permanente”. (cfr. Cass. n.
11386/2025). In altre parole, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il tipo di lavoro svolto, le mansioni corrispondenti nonché l'impegno fisico o intellettuale richiesto per pagina 8 di 11 consentire al giudice di procedere a una liquidazione del danno anche con criteri presuntivi.
Ne consegue che la liquidazione debba avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi adeguatamente con documenti attestanti il reddito pregresso e quello perduto.
− L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie induce ad escludere un risarcimento ulteriore a quanto già percepito dall'appellante ante causam. Infatti, Parte_1 al momento del sinistro aveva 24 anni e svolgeva mansione di commesso presso un
[...]
centro commerciale. In sede di indagini peritali, l'appellante riferiva al CTU di essere dipendente presso società di fast-food.
− Il consulente tecnico incaricato dal Tribunale dott. così concludeva le Persona_1
proprie verifiche, anche in risposta alle osservazioni mosse dal procuratore del danneggiato in riferimento proprio alla lesione della capacità di lavoro dello stesso: “Da tali lesioni derivò una malattia post-traumatica comportante un periodo di danno biologico temporaneo assoluto di complessivi giorni sedici cui seguì un danno biologico temporaneo parziale, mediamente al 75%, della durata complessiva di giorni quarantacinque, un successivo periodo di danno biologico temporaneo parziale, mediamente al 50%, di giorni quarantacinque e, da ultimo, un danno biologico temporaneo minimo, mediamente al 25%, di altri quarantacinque giorni. Nel corso di questi complessivi centocinquantuno giorni di malattia post-traumatica si ebbe una sofferenza lesione-correlata di grado elevato per sedici giorni, di grado medio nei successivi quarantacinque giorni e di grado lieve per i restanti novanta giorni di danno biologico temporaneo. Residua un danno biologico permanente congruamente quantificabile nella misura del ventiquattro per cento (24%). Il grado di sofferenza menomazione-correlata può essere classificato come medio-lieve. Non residua alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica attuale quale dipendente di fast-food” (cfr. pag. 8 della CTU).
− Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto a tale onere probatorio né in riferimento alla perdita di capacità lavorativa specifica, né – a maggior ragione – in riferimento a quella generica, non avendo prodotto alcun elemento documentale utile a dimostrare la differenza fra il reddito pregresso e quello asseritamente perduto, né tantomeno le chance di lavoro pagina 9 di 11 non coltivate a causa dei postumi permanenti. Le prospettazioni dell'appellante sul punto si risolvono, infatti, in mere affermazioni generiche e finanche contraddittorie.
Sul punto, per esempio, si legge nell'atto di appello “il Sig. è vittima di un Parte_1
incidente che ha comportato un'invalidità permanente che limita la sua capacità lavorativa per i mestieri che richiedono l'impiego di forza fisica, attività motoria e prolungata stazione eretta, gli unici praticati sino ad oggi e gli unici compatibili con le sue attitudini. È pertanto pienamente legittimato ad azionare pretese risarcitorie volte al ristoro di quegli introiti economici irreversibilmente non più percepibili, poiché derivanti da attività lavorativa che lo stesso ormai non potrà più ragionevolmente svolgere.” (cfr. pag. 13). Tali circostanze, prive di riscontro probatorio, appaiono finanche in contrasto con quanto affermato dallo stesso danneggiato in sede di indagini peritali, avvenute nel 2023 e dunque a 5 anni dal sinistro, che ha riferito “di svolgere lavoro di dipendente presso catena di fast-food” (cfr. consulenza tecnica pag. 3“conferma la storia clinica come sopra riportata, dichiarando di avere ripreso a lavorare due anni dopo l'evento traumatico in questione. Specificamente interrogato in proposito, afferma di non avere particolari hobbies ovvero di praticare sport abitualmente”).
− Ne consegue che le doglianze contenute nell'ultimo motivo di appello non idonee a scalfire la decisione di primo grado, la quale ha correttamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, fondata su criteri medico-legali e giuridici conformi ai principi sopra richiamati.
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 11164/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30 dicembre 2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che Parte_1
viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.
55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come pagina 10 di 11 dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 11164/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 30 dicembre 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CP_1
CPA, come per legge;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] liquidate in euro 3.473,00 oltre rimborso spese Controparte_2
forfettario al 15%, IVA, CPA, come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta contumace;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli pagina 11 di 11