Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
DO ZI Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere LL Filomena Primo Referendario (relatore)
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n. 24385, di opposizione al decreto del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 142 c.g.c., promosso:
da Automobile Club d’Italia - ACI (C.F. 00493410583) in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t. Gen. C.A. Cong.
Tullio del Sette, rappresentato e difeso dall’avv. Aureliana Pera (C.F.
[...]) come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso il P.R.A. di Catanzaro, ivi sito in Via Antonio Lombardi n.19 - fax 064465063 e digitalmente all'indirizzo mail di posta elettronica certificata:
aurelianapera@ordineavvocatiroma.org.
avverso e per l’annullamento del decreto del giudice monocratico della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria n.327/2025 emesso il primo settembre 2025 nel giudizio per resa di conto, notificato all’ACI il 22 settembre 2025.
Sentenza n. 304/2025 Visti gli atti e i documenti di causa.
Nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025, udito il relatore Primo Referendario LL Filomena, uditi l’avv. Aureliana Pera per l’agente contabile opponente, e il p.m., nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone. Nessuno è comparso per l’amministrazione regionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, ritualmente depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 22 ottobre 2025, l’ACI ha proposto opposizione avverso il decreto n. 327/2025 con il quale è stato assegnato “all’agente contabile Automobil Club d’Italia (A.C.I.) il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione del conto alla Regione Calabria con l’onere di darne notizia a questa Sezione giurisdizionale, con avvertimento che, nel caso di mancato deposito del conto nel termine assegnato, si provvederà con decreto immediatamente esecutivo alla compilazione d’ufficio del conto a spese dell’agente contabile e conseguente applicazione, salva la ricorrenza di gravi e giustificati motivi, della sanzione pecuniaria nella misura di cui all’art. 141, comma 6 c.g.c”
L’opponente ha chiesto l’annullamento del decreto monocratico sopra richiamato e in ogni caso che l’ACI venga riconosciuto come soggetto non passivamente legittimato alla resa del conto, fermo restando il diritto alla rifusione delle spese. Nell’atto introduttivo la parte ricorrente ha, in particolare, eccepito che l’introduzione del servizio pagoBollo è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2018, in collaborazione fra l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Automobile Club d’Italia. Pertanto, a partire dall’esercizio 2019, l’ACI non avrebbe potuto svolgere alcun ruolo nella gestione della tassa automobilistica regionale (tar) in nome e per conto della Regione Calabria e che, quindi, la sua attività istituzionale sarebbe stata limitata, per detto esercizio, alla gestione del P.R.A., che costituisce il ruolo tributario della tassa automobilistica (di cui all’art. 5, co. 32, d.l. n. 953/1982).
2. A ulteriore sostegno delle proprie ragioni, la parte istante ha evidenziato che la riscossione della tassa automobilistica rappresenta fattispecie diversa ed estranea, rispetto all'esazione dell'imposta provinciale di trascrizione
(IPT). E, che sebbene con riferimento a quest'ultima, la sentenza n. 61/2023 della Sezione giurisdizionale della Calabria abbia riconosciuto la qualità di agente contabile in capo ad ACI, in ragione dell'attività svolta quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. n.
436/1927, tale qualificazione non sarebbe estensibile al diverso tributo costituito dalla tassa automobilistica regionale, rispetto al quale l’ACI non svolge alcuna attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione, né è tenuta a riversare somme alla Regione. La ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbe, pertanto, alcun maneggio di denaro, neppure in forma dematerializzata, poiché nella piattaforma pagoBollo le somme transitano direttamente dal contribuente all'ente titolare del tributo attraverso il prestatore di servizi di pagamento (psp), senza che l’ACI svolga alcun ruolo, neppure di intermediario ai fini della riscossione.
3. Con decreto presidenziale n. 364/2025 del 22 ottobre 2025, ritualmente comunicato al ricorrente, all’amministrazione regionale ed alla procura è stata fissata l’udienza dell’11 novembre 2025, per la discussione del ricorso in opposizione.
4. All’udienza dell’11 novembre 2025 il difensore della parte proponente ha insistito, riportandosi agli atti difensivi, nelle conclusioni, il P.M. richiamata la sentenza/ordinanza n. 61/2023 della Sezione, sulla qualifica di agente contabile dell’ACI, ha chiesto il rigetto dell’opposizione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 2000 n. 9 (Bur 15 dell'11 marzo 2000), in attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, la Regione Calabria ha individuato l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse con legge 20 marzo 1975, n. 70, quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 1999, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Calabria, ad integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti dalla normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
La normativa regionale richiamata si inserisce nell’ambito di un più ampio processo normativo di attribuzione alle Regioni della tassa automobilistica, in particolare il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, entrato in vigore il 1°
gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, già titolari di una quota del tributo, il gettito dell'intera tassa automobilistica;
successivamente l'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha completato il trasferimento delle competenze, devolvendo alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo, stabilendo altresì che con decreto ministeriale fosse approvato lo schema tipo di convenzione mediante la quale le Regioni possono affidare a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. Il decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, ha regolamentato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali, disponendo altresì che le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle Finanze definiscono, con protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Alla luce del quadro normativo sin qui delineato, l'ACI è da ritenere agente contabile, posto che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, l'attività svolta dalla stessa per l'esercizio 2019 concorreva alla gestione del tributo per conto della Regione Calabria, né l'ACI poteva essere considerata un mero tramite tecnico-telematico, attesa l'attività svolta di gestore del pubblico registro automobilistico. La gestione della tassa regionale costituisce infatti attività complessa che comporta l'adempimento delle operazioni di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta da riversare all'ente titolare del tributo. La circostanza che tali attività, le quali evidentemente comportano il maneggio, per conto dell'ente impositore, del danaro pubblico oggetto dell'assolvimento dell'imposta, siano svolte in forma telematica e che l’ACI non detenga materialmente il denaro riscosso a titolo di tassa automobilistica, in virtù di un sistema di pagamento telematico, non comporta che l'ente non sia da annoverare tra gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale. È infatti evidente che l’ACI, in forza della disciplina normativa citata, in quanto concessionario del servizio di esazione per conto della Regione, era incaricato di riscuotere e di versare le somme nelle casse dell'Amministrazione regionale ed era peraltro fornito del potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio, dovendo provvedere alla integrale gestione dell'imposta secondo il regolamento regionale e la convenzione con l'ente, di cui all’art.2 della l.r. n. 9/2000. Così opinando si deve conseguentemente ritenere priva di pregio la tesi difensiva basata sullo svolgimento dell’attività istituzionale di tenuta del pubblico registro automobilistico, giacché appare evidente come siffatto ruolo svolto dall’ACI non si pone certo in contrapposizione, sino ad escluderlo, con quello di agente contabile rispetto al servizio di riscossione della tassa auto, ma anzi appare rispetto ad esso del tutto complementare, come infatti si andrà a dire nel prosieguo trattando delle modalità di pagamento del tributo.
6. Con riguardo all’introduzione da parte ricorrente dell’argomentazione sui pagamenti nella Pa, osserva il Collegio che l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
obbliga i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ad accettare i pagamenti attraverso sistemi elettronici collegati al Sistema pubblico di connettività e alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione tra pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento. L'articolo 38, comma 1, ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo tali modalità. Parallelamente, l'articolo 51, commi 2-bis e 2-ter, del medesimo decreto-legge ha disposto l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per la funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. L'archivio gestito dall'Agenzia delle Entrate è stato dismesso a favore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'ACI, mentre l'Agenzia delle entrate e le Regioni continuano a gestire i propri archivi mediante convenzioni di cooperazione con il soggetto gestore del registro automobilistico. Tanto premesso, osserva il Collegio che quanto dedotto dalla parte attrice riguardo alla piattaforma pagoBollo non possa essere condiviso. Tale piattaforma, lungi dal configurarsi come mera modalità tecnica di pagamento dematerializzato, costituisce lo strumento operativo attraverso cui ACI svolge concretamente l'attività di riscossione. Il sistema pagoBollo opera attraverso la sua interoperabilità tra le banche dati e il sistema informativo del pubblico registro automobilistico, consentendo lo svolgimento dell'attività di riscossione, bonifica archivi e postalizzazione da parte di ACI. La circostanza che il sistema svolga funzione di intermediazione per il riversamento tramite la piattaforma pagoPA – attualmente l'unica via per i pagamenti verso la pubblica amministrazione – non esclude ma conferma la qualità di agente contabile per il maneggio di denaro pubblico. Secondo le disposizioni di settore, il presupposto per l'assoggettamento al tributo è la proprietà o il possesso qualificato dell'autoveicolo, la cui iscrizione al PRA costituisce necessario strumento per l'identificazione del soggetto passivo (art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal d.l. 19 giugno 2015, n. 78). Considera quindi il Collegio che nel caso di specie l'ACI rappresentava
– almeno per l'esercizio in argomento – l'unico soggetto in grado di constatare l'insorgenza del presupposto dell'imposta, di provvedere all'emissione degli avvisi e di riscuotere la tassa automobilistica, confermando così la qualifica di agente contabile e il conseguente obbligo di presentazione del conto. In ogni caso, la circostanza che il maneggio di danaro sia stato prevalentemente virtuale non esclude la configurazione giuridica dell'ente quale agente contabile esterno alla amministrazione, per conto della quale accertava l'imposta e la riscuoteva, verificando il rispetto della disciplina relativa all'assolvimento della stessa.
Per tutte queste ragioni, unitariamente considerate, l’organo giudicante conclude per il rigetto del ricorso proposto e l’obbligo dell’ACI a rendere il conto per la tassa automobilistica regionale, esercizio 2019.
6. Il ricorrente soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144, primo comma, c.g.c.,
- respinge il ricorso;
- conferma il decreto del giudice monocratico n. 327/2025 del 1° settembre 2025, e pertanto:
a) dispone, ai sensi dell’art. 141, sesto comma, c.g.c., la compilazione
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irm a to d ig ita lm e n te d’ufficio del conto giudiziale per l’esercizio 2019, a spese dell’agente contabile, a cura dell’amministrazione regionale della Calabria, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
b) avverte la Regione Calabria che la compilazione d’ufficio del conto giudiziale nel termine già indicato, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, dovrà avvenire in contraddittorio con l’agente contabile, ai sensi dell’art. 614, primo comma, lett. b) del r.d. n. 827/1924, e, che, nel medesimo termine, lo stesso dovrà essere presentato alla amministrazione regionale;
c) avverte l’amministrazione regionale che è tenuta, entro trenta giorni dalla presentazione del conto compilato d’ufficio a:
1) espletare la fase di verifica/controllo amministrativo del conto giudiziale, previsto dalla vigente normativa;
2) parificare il conto giudiziale;
3) depositare il conto giudiziale, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso questa sezione giurisdizionale;
- dispone, ai sensi dell’art. 144, secondo comma, c.g.c. che, a cura della segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il presente provvedimento sia comunicato all’agente contabile tenuto alla resa del conto, all’amministrazione regionale e al pubblico ministero;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente LL Filomena DO ZI Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 19/12/2025 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente