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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
OR LA, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1036/2022 depositato il 29/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto N. 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1597/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 26/10/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 41 del 05.09.2020, il Comune di Triggiano accertava, a carico di Ricorrente_1
e Ricorrente_2 l'omessa dichiarazione IMU per l'anno di imposta 2014, in relazione a diversi terreni divenuti aree fabbricabili. Avverso tale atto impositivo, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, deducendo plurimi motivi di illegittimità.
Espletato un infruttuoso tentativo di mediazione, la C.T.P. di Bari, con la sentenza n. 1597/21, rigettava integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato, i contribuenti chiedevano la riforma della predetta sentenza sulla base di un unico e articolato motivo, rubricato "Sul difetto di motivazione della sentenza per violazione dell'art.38, co. IV, D.P.R.n.600/73 e per omesso esame della documentazione prodotta in primo grado".
L'amministrazione appellata si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Nel corso della discussione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto una intesa conciliativa, come da verbale depositato in atti, e hanno dunque chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che la conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Come noto, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, atteso che le parti hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite, come si evince con chiarezza dal verbale di conciliazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- compensa le spese di lite fra le parti.
Bari, 23.01.2026 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
OR LA, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1036/2022 depositato il 29/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto N. 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1597/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 26/10/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 41 del 05.09.2020, il Comune di Triggiano accertava, a carico di Ricorrente_1
e Ricorrente_2 l'omessa dichiarazione IMU per l'anno di imposta 2014, in relazione a diversi terreni divenuti aree fabbricabili. Avverso tale atto impositivo, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, deducendo plurimi motivi di illegittimità.
Espletato un infruttuoso tentativo di mediazione, la C.T.P. di Bari, con la sentenza n. 1597/21, rigettava integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato, i contribuenti chiedevano la riforma della predetta sentenza sulla base di un unico e articolato motivo, rubricato "Sul difetto di motivazione della sentenza per violazione dell'art.38, co. IV, D.P.R.n.600/73 e per omesso esame della documentazione prodotta in primo grado".
L'amministrazione appellata si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Nel corso della discussione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto una intesa conciliativa, come da verbale depositato in atti, e hanno dunque chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che la conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Come noto, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, atteso che le parti hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite, come si evince con chiarezza dal verbale di conciliazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- compensa le spese di lite fra le parti.
Bari, 23.01.2026 Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis