Art. 5.
Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 .
La disposizione dell' articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336 , non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 , recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.
Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 .
La disposizione dell' articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336 , non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 , recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.