CASS
Sentenza 1 luglio 2021
Sentenza 1 luglio 2021
Massime • 1
In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25219 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
Testo completo
25219-21' REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1801/2021 CARLO ZAZA -Presidente CC - 20/05/2021 GIACOMO ROCCHI R.G.N. 665/2021 -Relatore - MONICA BONI CO LI ES CE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Mr. Domen's feccia dhe te chist dichlororo mo ssible I niGHSO. そ Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 20 novembre 2020 il Tribunale di Catania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NN CE, volta ad ottenere la determinazione della data di commissione del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per il quale egli aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 novembre 2018. A fondamento della decisione, rilevava che, sebbene nell'imputazione il reato fosse stato contestato come commesso "in data antecedente e prossima al febbraio 2004 sino ad oggi", il momento di cessazione della condotta non poteva essere individuato nella data del 22 novembre 2004, allorché CE era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., in quanto la questione era stata già per implicito risolta dal giudice di cognizione, che non aveva accertato una data di cessazione della condotta anteriore a quella della sentenza di primo grado ed aveva specificato la perdurante operatività dell'associazione mafioso dei "Ceusi" sino al 2008. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo dei difensori, avv.ti Salvatore Pavce e Claudio Paschina, che ne hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, sebbene l'imputazione non recasse l'indicazione della data finale di cessazione della permanenza della condotta associativa, non è stato considerato che le indagini, iniziate nel febbraio 2004, erano concretamente cessate nel gennaio 2005, senza che nessun altro elemento di prova fosse stato acquisito per il periodo successivo. Dalle sentenze di merito, specie quella di primo grado, è deducibile che la partecipazione al sodalizio mafioso del ricorrente si era protratta soltanto fino a poco oltre la data del suo arresto, avvenuto il 22.11.2004 in esecuzione di misura cautelare afferente altro procedimento per un reato di natura sessuale in danno di minore di anni quattordici, condotta disonorevole, per la quale egli era stato "posato", ovvero escluso dal sodalizio mafioso, pur avendo rivestito fino al momento dell'arresto un ruolo di vertice, come dedotto da una lettera inviata dall'ergastolano NN PI, che rappresentava insieme al ricorrente il vertice del sodalizio mafioso dei "Ceusi" e che lo aveva accusato di essere un pedofilo. Sulla base di tali elementi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare la effettiva data di commissione del reato associativo. La decisione contraria è illegittima e non tiene conto del fatto che la data di cessazione della permanenza del delitto associativo in capo al ricorrente non è stata specificata dalle sentenze di merito né in maniera esplicita, né implicita, ma la sentenza di primo grado contiene precise indicazioni nel senso richiesto dalla difesa. 1 е з 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Domenico Seccia, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1.Va premesso che, per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087). Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questioni esecutive: ai fini della revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816); in riferimento all'esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, dep. 2003, Bini, Rv. 224703); ai fini dell'applicazione di benefici penitenziari ed al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267). Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, per principio generale "in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato" quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, rv. 266283; sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui "il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Del resto, la connotazione tipica della condotta partecipativa come perdurante nel tempo per la stabilità del vincolo tra affiliati, è pur sempre oggetto di presunzione relativa, quindi superabile e deve essere verificata in concreto, tanto più se emergano condotte positive, quale quella della 2 عمر collaborazione con la giustizia o l'estromissione del singolo partecipe.
2. Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda in base ad una pluralità di rilievi concorrenti. Ha riscontrato che in sede di cognizione l'addebito di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per come contestato nell'imputazione, non aveva subito modifiche limitative sul piano temporale, tanto che si era specificata la perdurante operatività dell'associazione mafiosa denominata dei "Ceusi" sino al 2008 e che, sotto altro profilo, la missiva proveniente dal capocosca CE, manifestante la volontà di escludere il ricorrente dal sodalizio per avere questi tenuto condotta immorale da pedofilo, non soltanto era stata rinvenuta tre anni dopo l'arresto di PI, avvenuto il 22 novembre 2004, ma era stata intercettata prima dell'invio e dell'apertura dal personale di polizia, addetto alla censura della corrispondenza. Tanto ha impedito di far pervenire all'esterno del carcere la determinazione assunta da PI. Ha aggiunto che CE aveva rivestito nell'ambito dell'associazione mafiosa dei "Ceusi" un ruolo dirigenziale e che, in difetto di precisi elementi in tal senso, non era emersa la sua dissociazione o l'esclusione dall'organizzazione per volontà di altri, quanto meno sino al 2008. 3. La decisione è dunque motivata in modo congruo, esaustivo e puntualmente riferito alle emergenze probatorie disponibili.
3.1 Il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici sui compiti del giudice dell'esecuzione, argomentazioni non dirimenti. In primo luogo, diversamente da quanto affermato in ricorso, deve considerarsi che nel giudizio di cognizione la configurazione della condotta partecipativa era avvenuta secondo la tecnica della contestazione chiusa, poiché erano indicati gli estremi temporali della condotta con termine iniziale da data antecedente e prossima al febbraio 2004 e termine finale "sino ad oggi" che coincide con il momento di esercizio dell'azione penale, nella quale l'imputazione è stata formulata. Al contrario, la contestazione è aperta quando difetti la specificazione del termine finale della condotta o se la stessa sia indicata come perdurante o in atto, per cui per effetto di convenzione in tali situazioni si fa coincidere la cessazione della consumazione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado, senza, però, che tanto equivalga a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano ed altri, Rv. 267080; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014 Pg in proc. Saputo, Rv. 260511). E' pacifico che nel dispositivo delle sentenze di merito nessun elemento può trarsi riconoscere l'avvenuta delimitazione della permanenza della condottaper 3 محمد associativa di CE sino e non oltre il 2005. 3.2 Sotto diverso profilo il ricorso riporta passaggi della sentenza di primo grado laddove analizza la missiva nella quale CE è definito pedofilo, ma omette di illustrare quando e chi avrebbe assunto l'iniziativa di estrometterlo dal sodalizio;
così prospettata la deduzione difensiva è aspecifica perché non supera il dato evidenziato dal Tribunale del rinvenimento della lettera chiusa ed intonsa tre anni dopo l'arresto del ricorrente e l'incertezza sulla trasmissione agli altri sodali del volere del capocosca di allontanare l'altro capo reo di aver commesso un reato infamante. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ON BO RL AZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 LUG 2021 IL CANCELLIONE 4
lette/sentite le conclusioni del PG Mr. Domen's feccia dhe te chist dichlororo mo ssible I niGHSO. そ Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 20 novembre 2020 il Tribunale di Catania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di NN CE, volta ad ottenere la determinazione della data di commissione del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per il quale egli aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 novembre 2018. A fondamento della decisione, rilevava che, sebbene nell'imputazione il reato fosse stato contestato come commesso "in data antecedente e prossima al febbraio 2004 sino ad oggi", il momento di cessazione della condotta non poteva essere individuato nella data del 22 novembre 2004, allorché CE era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., in quanto la questione era stata già per implicito risolta dal giudice di cognizione, che non aveva accertato una data di cessazione della condotta anteriore a quella della sentenza di primo grado ed aveva specificato la perdurante operatività dell'associazione mafioso dei "Ceusi" sino al 2008. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo dei difensori, avv.ti Salvatore Pavce e Claudio Paschina, che ne hanno chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa, sebbene l'imputazione non recasse l'indicazione della data finale di cessazione della permanenza della condotta associativa, non è stato considerato che le indagini, iniziate nel febbraio 2004, erano concretamente cessate nel gennaio 2005, senza che nessun altro elemento di prova fosse stato acquisito per il periodo successivo. Dalle sentenze di merito, specie quella di primo grado, è deducibile che la partecipazione al sodalizio mafioso del ricorrente si era protratta soltanto fino a poco oltre la data del suo arresto, avvenuto il 22.11.2004 in esecuzione di misura cautelare afferente altro procedimento per un reato di natura sessuale in danno di minore di anni quattordici, condotta disonorevole, per la quale egli era stato "posato", ovvero escluso dal sodalizio mafioso, pur avendo rivestito fino al momento dell'arresto un ruolo di vertice, come dedotto da una lettera inviata dall'ergastolano NN PI, che rappresentava insieme al ricorrente il vertice del sodalizio mafioso dei "Ceusi" e che lo aveva accusato di essere un pedofilo. Sulla base di tali elementi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare la effettiva data di commissione del reato associativo. La decisione contraria è illegittima e non tiene conto del fatto che la data di cessazione della permanenza del delitto associativo in capo al ricorrente non è stata specificata dalle sentenze di merito né in maniera esplicita, né implicita, ma la sentenza di primo grado contiene precise indicazioni nel senso richiesto dalla difesa. 1 е з 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Domenico Seccia, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1.Va premesso che, per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087). Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questioni esecutive: ai fini della revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816); in riferimento all'esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, dep. 2003, Bini, Rv. 224703); ai fini dell'applicazione di benefici penitenziari ed al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267). Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, per principio generale "in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato" quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, rv. 266283; sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui "il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Del resto, la connotazione tipica della condotta partecipativa come perdurante nel tempo per la stabilità del vincolo tra affiliati, è pur sempre oggetto di presunzione relativa, quindi superabile e deve essere verificata in concreto, tanto più se emergano condotte positive, quale quella della 2 عمر collaborazione con la giustizia o l'estromissione del singolo partecipe.
2. Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda in base ad una pluralità di rilievi concorrenti. Ha riscontrato che in sede di cognizione l'addebito di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per come contestato nell'imputazione, non aveva subito modifiche limitative sul piano temporale, tanto che si era specificata la perdurante operatività dell'associazione mafiosa denominata dei "Ceusi" sino al 2008 e che, sotto altro profilo, la missiva proveniente dal capocosca CE, manifestante la volontà di escludere il ricorrente dal sodalizio per avere questi tenuto condotta immorale da pedofilo, non soltanto era stata rinvenuta tre anni dopo l'arresto di PI, avvenuto il 22 novembre 2004, ma era stata intercettata prima dell'invio e dell'apertura dal personale di polizia, addetto alla censura della corrispondenza. Tanto ha impedito di far pervenire all'esterno del carcere la determinazione assunta da PI. Ha aggiunto che CE aveva rivestito nell'ambito dell'associazione mafiosa dei "Ceusi" un ruolo dirigenziale e che, in difetto di precisi elementi in tal senso, non era emersa la sua dissociazione o l'esclusione dall'organizzazione per volontà di altri, quanto meno sino al 2008. 3. La decisione è dunque motivata in modo congruo, esaustivo e puntualmente riferito alle emergenze probatorie disponibili.
3.1 Il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici sui compiti del giudice dell'esecuzione, argomentazioni non dirimenti. In primo luogo, diversamente da quanto affermato in ricorso, deve considerarsi che nel giudizio di cognizione la configurazione della condotta partecipativa era avvenuta secondo la tecnica della contestazione chiusa, poiché erano indicati gli estremi temporali della condotta con termine iniziale da data antecedente e prossima al febbraio 2004 e termine finale "sino ad oggi" che coincide con il momento di esercizio dell'azione penale, nella quale l'imputazione è stata formulata. Al contrario, la contestazione è aperta quando difetti la specificazione del termine finale della condotta o se la stessa sia indicata come perdurante o in atto, per cui per effetto di convenzione in tali situazioni si fa coincidere la cessazione della consumazione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado, senza, però, che tanto equivalga a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano ed altri, Rv. 267080; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014 Pg in proc. Saputo, Rv. 260511). E' pacifico che nel dispositivo delle sentenze di merito nessun elemento può trarsi riconoscere l'avvenuta delimitazione della permanenza della condottaper 3 محمد associativa di CE sino e non oltre il 2005. 3.2 Sotto diverso profilo il ricorso riporta passaggi della sentenza di primo grado laddove analizza la missiva nella quale CE è definito pedofilo, ma omette di illustrare quando e chi avrebbe assunto l'iniziativa di estrometterlo dal sodalizio;
così prospettata la deduzione difensiva è aspecifica perché non supera il dato evidenziato dal Tribunale del rinvenimento della lettera chiusa ed intonsa tre anni dopo l'arresto del ricorrente e l'incertezza sulla trasmissione agli altri sodali del volere del capocosca di allontanare l'altro capo reo di aver commesso un reato infamante. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ON BO RL AZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 LUG 2021 IL CANCELLIONE 4