Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25219
CASS
Sentenza 1 luglio 2021

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In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25219
    Data del deposito : 1 luglio 2021

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