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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/11/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PACI FEDERICA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GALIGANI CLAUDIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. Paci Federica Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. BUIANI Controparte_1 C.F._1 BE e dell'avv. VICENZO SILVIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. IA LI Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto, notificato in data 5 marzo 2025 da col quale quest'ultima aveva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 25.043,07, oltre spese ed accessori pari ad € 516,52, a titolo di interessi legali maturati alla data del 28.2.2024 in relazione al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 273/2023 pronunciata da questo Ufficio il 21.11.2023, confermata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Firenze n. 574/2024 del 17 ottobre 2024, passata in giudicato il 20 dicembre 2024.
Dato atto di aver provveduto ad eseguire la suddetta pronuncia con delibera CC n. 28 del 25.3.2024
e determina dirigenziale n. 548/2024 per la liquidazione alla degli importi a lei spettanti (€ CP_1
60.237,44), il Comune ricorrente ha proposto due motivi di opposizione:
- con il primo, ha contestato l'attuale esistenza del credito precettato, avendo l'ente già provveduto a liquidare alla quanto spettante alla stessa a titolo di differenze CP_1 retributive maggiorate della sola rivalutazione monetaria, stante l'erroneità del dispositivo della sentenza di questo Tribunale che, per contro, aveva condannato l'Amministrazione, odierna ricorrente, a corrispondere alla sia gli interessi sia la rivalutazione monetaria quali CP_1 accessori della somma di € 101.880,62 dovuta alla stessa a titolo di retribuzione, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 3, comma 2, D.M. 352/19981 ed art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
- con il secondo, è stata dedotta l'erroneità della quantificazione del credito precettato, in quanto i conteggi effettuati dalla creditrice duplicherebbero gli importi a titolo di tredicesima mensilità nella base di calcolo degli interessi, farebbero decorrere gli interessi dal 1 gennaio e non dal 31 dicembre per ciascuna annualità, farebbe decorrere gli interessi con riferimento al
TFR dalla cessazione del rapporto (1.7.2015) anziché dall'anno successivo come per tutti i dipendenti pubblici, sarebbe errato nella quantificazione degli interessi sugli importi dovuti a titolo di ferie non godute.
L'opponente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
-in via preliminare, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 cpc, che legittimano la sospensione dell'esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 5.3.2025;
- in via principale e nel merito : accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla sig..ra
, in virtù dei motivi esposti in atto e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del Parte_2 diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi che il Giudice adito dovesse ritenere fondata la pretesa della sig.ra in ordine alla spettanza del cumulo sia della rivalutazione che degli interessi sulle CP_1 somme a titolo di differenze retributive in suo favore liquidate con la sentenza Tribunale di Pistoia n. 273/2023, accertare e dichiarare gli importi dovuti dal nella somma, alla data del Parte_1 31.1.2024 di € 20.472,79 come da conteggio allegato con doc.
7. Con vittoria delle spese di lite”. Costituitasi tempestivamente, ha chiesto, quanto alla sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del titolo, il rigetto dell'istanza avversaria, evidenziando come l'esecuzione non sia ancora stata iniziata e, quanto al fumus, rilevando la definitività del titolo nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso avversario, aderendo peraltro in punto di quantum ai conteggi depositati dal Pt_1
Respinta l'istanza di sospensione proposta da parte opponente con ordinanza del 17.6.2025, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 25 novembre 2025.
***
1. La domanda proposta dal in via principale deve essere rigettata, per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
1.2. Invero oggetto di opposizione in questa sede è rappresentato da un titolo giudiziale ormai definitivo, come riconosciuto anche da parte dell'opponente.
Come noto, nell'ambito del giudizio di opposizione che ci occupa, allorché il titolo esecutivo sia rappresentato da una sentenza (o altro provvedimento giurisdizionale dotato ex lege di efficacia esecutiva), il debitore opponente non è legittimato a far valere fatti che avrebbero dovuto esser dedotti (o che possano essere dedotti, qualora il provvedimento sia impugnabile) nel corso del giudizio di merito al cui esito si è formato il titolo esecutivo, potendo al più negare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di tale titolo giudiziale in ragione dell'esistenza di fatti estintivi, modificativo o impeditivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o contestando l'efficacia esecutiva di quest'ultimo. In altre parole, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità, non possono essere oggetto di opposizione, oltre alle questioni concernenti i vizi di formazione del titolo, nemmeno le questioni inerenti al merito della decisione che ne sia oggetto, posto che le stesse avrebbero dovuto farsi valere in seno al giudizio di merito in forza degli opportuni rimedi a ciò preposti
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2021, n. 22090, nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati;
nonché da ultimo Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2025, n. 2785: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”).
1.3. Nel caso che ci occupa, parte opponente, sostenendo di aver già compiutamente eseguito la sentenza n. 273/2023 di questo Tribunale, confermata dalla Corte territoriale con sentenza n. 574/2024,
e passata in giudicato il 20.12.2024, deduce, in buona sostanza, l'erroneità del decisum oggetto del titolo precettato per aver condannato il alla corresponsione in favore della creditrice Pt_1 precettante, oltre alla somma dovuta a titolo di differenze retributive, anche del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Il che, a detta del ricorrente, violerebbe il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, espressamente stabilito ex lege per le Pubbliche Amministrazioni, in deroga all'art. 429
c.p.c.
Ebbene, trattandosi di motivo con il quale la parte ha dedotto ragioni di ingiustizia della decisione definitiva che costituisce titolo esecutivo, la doglianza sollevata dal non è fondata e Parte_1 la domanda azionata in via principale dall'opponente va, pertanto, respinta.
Né vale a smentire questa conclusione quanto osservato dal ricorrente nelle note di Pt_1 trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione della causa, ossia che il non avrebbe, Pt_1 col presente ricorso, rimesso in discussione il dispositivo della sentenza oggetto del precetto opposto, bensì confinato la questione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione alla fase esecutiva della sentenza. In altre parole, il nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostiene di aver Pt_1 già dato esecuzione alla sentenza di questo Ufficio n. 273/2023, avendo applicato il divieto di cumulo, avendo calcolato e liquidato in favore della la sola rivalutazione monetaria in quanto CP_1 superiore agli interessi.
Tale difesa non può trovare spazio in questa sede, proprio perché parte ricorrente pretenderebbe da questo Giudice una sorta di indebita 'modifica' del dispositivo della sentenza predetta, sull'assunto di averla già correttamente eseguita liquidando (però) solo la rivalutazione monetaria, quando tuttavia il dispositivo di tale pronuncia, come già visto supra, condannava il a corrispondere tanto la Pt_1 rivalutazione quanto gli interessi. E, come detto, non è possibile in questa sede per la parte contestare la correttezza nel merito di tale pronuncia, trattandosi di motivo che il avrebbe dovuto eccepire Pt_1 nel giudizio di merito. Né è nella facoltà della parte ridurre l'oggetto della pronuncia dandone una propria interpretazione, che contrasta col tenore letterale del comando contenuto nel giudicato.
2. Stante il rigetto della domanda formulata in via principale da parte ricorrente, occorre esaminare quanto chiesto in subordine.
In particolare, la parte opponente ha contestato sotto più profili (meglio precisati in narrativa) il conteggio sulla cui scorta il precetto quantifica l'importo degli interessi legali dovuti alla CP_1 provvedendo a depositare conteggi analitici (sub doc. 7 di cui al ricorso) dai quali risulta che la somma in ipotesi spettante alla parte opposta a titolo di interessi legali maturati sulle differenze retributive di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 273/2021, ammonterebbe ad € 20.472,79 al 31.1.2024.
Ebbene, parte resistente – come rilevato anche dal nelle note di trattazione scritta per Pt_1
l'udienza del 25.11.2025 – ha aderito al computo del quantum debeatur prospettato dal il che Pt_1 rende superfluo in questa sede l'esame nel merito delle censure da quest'ultimo sollevate in ordine ai criteri di calcolo applicati dalla creditrice, dovendosi accogliere l'opposizione del quanto alla Pt_1 domanda rassegnata in via subordinata, con accertamento che l'importo dovuto dal Parte_1 in favore della parte opposta ammonta alla somma di € 20.472,79 come da conteggi Controparte_1 prodotti al doc. 7 del ricorso.
Sulle spese di lite
3.Tenuto conto del rigetto della domanda formulata in via principale dal nonché della Pt_1 adesione di parte resistente al conteggio prodotto in atti da parte ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e istanza disattesa o assorbita, 1) rigetta la domanda proposta dal in via principale per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
2) accoglie la domanda proposta dal in via subordinata e per l'effetto accerta che Parte_1 la somma dovuta in favore di a titolo di interessi legali sulle differenze Controparte_1 retributive ad essa spettanti in forza della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 273/2023 ammonta ad € 20.472,79;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comme 5, ult. per., c.p.c
Pistoia, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PACI FEDERICA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GALIGANI CLAUDIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. Paci Federica Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. BUIANI Controparte_1 C.F._1 BE e dell'avv. VICENZO SILVIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore avv. IA LI Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto, notificato in data 5 marzo 2025 da col quale quest'ultima aveva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 25.043,07, oltre spese ed accessori pari ad € 516,52, a titolo di interessi legali maturati alla data del 28.2.2024 in relazione al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 273/2023 pronunciata da questo Ufficio il 21.11.2023, confermata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Firenze n. 574/2024 del 17 ottobre 2024, passata in giudicato il 20 dicembre 2024.
Dato atto di aver provveduto ad eseguire la suddetta pronuncia con delibera CC n. 28 del 25.3.2024
e determina dirigenziale n. 548/2024 per la liquidazione alla degli importi a lei spettanti (€ CP_1
60.237,44), il Comune ricorrente ha proposto due motivi di opposizione:
- con il primo, ha contestato l'attuale esistenza del credito precettato, avendo l'ente già provveduto a liquidare alla quanto spettante alla stessa a titolo di differenze CP_1 retributive maggiorate della sola rivalutazione monetaria, stante l'erroneità del dispositivo della sentenza di questo Tribunale che, per contro, aveva condannato l'Amministrazione, odierna ricorrente, a corrispondere alla sia gli interessi sia la rivalutazione monetaria quali CP_1 accessori della somma di € 101.880,62 dovuta alla stessa a titolo di retribuzione, stante il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 3, comma 2, D.M. 352/19981 ed art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
- con il secondo, è stata dedotta l'erroneità della quantificazione del credito precettato, in quanto i conteggi effettuati dalla creditrice duplicherebbero gli importi a titolo di tredicesima mensilità nella base di calcolo degli interessi, farebbero decorrere gli interessi dal 1 gennaio e non dal 31 dicembre per ciascuna annualità, farebbe decorrere gli interessi con riferimento al
TFR dalla cessazione del rapporto (1.7.2015) anziché dall'anno successivo come per tutti i dipendenti pubblici, sarebbe errato nella quantificazione degli interessi sugli importi dovuti a titolo di ferie non godute.
L'opponente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
-in via preliminare, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615 cpc, che legittimano la sospensione dell'esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 5.3.2025;
- in via principale e nel merito : accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla sig..ra
, in virtù dei motivi esposti in atto e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del Parte_2 diritto della sig.ra a procedere ad esecuzione forzata;
Controparte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi che il Giudice adito dovesse ritenere fondata la pretesa della sig.ra in ordine alla spettanza del cumulo sia della rivalutazione che degli interessi sulle CP_1 somme a titolo di differenze retributive in suo favore liquidate con la sentenza Tribunale di Pistoia n. 273/2023, accertare e dichiarare gli importi dovuti dal nella somma, alla data del Parte_1 31.1.2024 di € 20.472,79 come da conteggio allegato con doc.
7. Con vittoria delle spese di lite”. Costituitasi tempestivamente, ha chiesto, quanto alla sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del titolo, il rigetto dell'istanza avversaria, evidenziando come l'esecuzione non sia ancora stata iniziata e, quanto al fumus, rilevando la definitività del titolo nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso avversario, aderendo peraltro in punto di quantum ai conteggi depositati dal Pt_1
Respinta l'istanza di sospensione proposta da parte opponente con ordinanza del 17.6.2025, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 25 novembre 2025.
***
1. La domanda proposta dal in via principale deve essere rigettata, per le ragioni Parte_1 di seguito illustrate.
1.2. Invero oggetto di opposizione in questa sede è rappresentato da un titolo giudiziale ormai definitivo, come riconosciuto anche da parte dell'opponente.
Come noto, nell'ambito del giudizio di opposizione che ci occupa, allorché il titolo esecutivo sia rappresentato da una sentenza (o altro provvedimento giurisdizionale dotato ex lege di efficacia esecutiva), il debitore opponente non è legittimato a far valere fatti che avrebbero dovuto esser dedotti (o che possano essere dedotti, qualora il provvedimento sia impugnabile) nel corso del giudizio di merito al cui esito si è formato il titolo esecutivo, potendo al più negare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di tale titolo giudiziale in ragione dell'esistenza di fatti estintivi, modificativo o impeditivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o contestando l'efficacia esecutiva di quest'ultimo. In altre parole, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità, non possono essere oggetto di opposizione, oltre alle questioni concernenti i vizi di formazione del titolo, nemmeno le questioni inerenti al merito della decisione che ne sia oggetto, posto che le stesse avrebbero dovuto farsi valere in seno al giudizio di merito in forza degli opportuni rimedi a ciò preposti
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2021, n. 22090, nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati;
nonché da ultimo Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2025, n. 2785: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”).
1.3. Nel caso che ci occupa, parte opponente, sostenendo di aver già compiutamente eseguito la sentenza n. 273/2023 di questo Tribunale, confermata dalla Corte territoriale con sentenza n. 574/2024,
e passata in giudicato il 20.12.2024, deduce, in buona sostanza, l'erroneità del decisum oggetto del titolo precettato per aver condannato il alla corresponsione in favore della creditrice Pt_1 precettante, oltre alla somma dovuta a titolo di differenze retributive, anche del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Il che, a detta del ricorrente, violerebbe il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, espressamente stabilito ex lege per le Pubbliche Amministrazioni, in deroga all'art. 429
c.p.c.
Ebbene, trattandosi di motivo con il quale la parte ha dedotto ragioni di ingiustizia della decisione definitiva che costituisce titolo esecutivo, la doglianza sollevata dal non è fondata e Parte_1 la domanda azionata in via principale dall'opponente va, pertanto, respinta.
Né vale a smentire questa conclusione quanto osservato dal ricorrente nelle note di Pt_1 trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione della causa, ossia che il non avrebbe, Pt_1 col presente ricorso, rimesso in discussione il dispositivo della sentenza oggetto del precetto opposto, bensì confinato la questione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione alla fase esecutiva della sentenza. In altre parole, il nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostiene di aver Pt_1 già dato esecuzione alla sentenza di questo Ufficio n. 273/2023, avendo applicato il divieto di cumulo, avendo calcolato e liquidato in favore della la sola rivalutazione monetaria in quanto CP_1 superiore agli interessi.
Tale difesa non può trovare spazio in questa sede, proprio perché parte ricorrente pretenderebbe da questo Giudice una sorta di indebita 'modifica' del dispositivo della sentenza predetta, sull'assunto di averla già correttamente eseguita liquidando (però) solo la rivalutazione monetaria, quando tuttavia il dispositivo di tale pronuncia, come già visto supra, condannava il a corrispondere tanto la Pt_1 rivalutazione quanto gli interessi. E, come detto, non è possibile in questa sede per la parte contestare la correttezza nel merito di tale pronuncia, trattandosi di motivo che il avrebbe dovuto eccepire Pt_1 nel giudizio di merito. Né è nella facoltà della parte ridurre l'oggetto della pronuncia dandone una propria interpretazione, che contrasta col tenore letterale del comando contenuto nel giudicato.
2. Stante il rigetto della domanda formulata in via principale da parte ricorrente, occorre esaminare quanto chiesto in subordine.
In particolare, la parte opponente ha contestato sotto più profili (meglio precisati in narrativa) il conteggio sulla cui scorta il precetto quantifica l'importo degli interessi legali dovuti alla CP_1 provvedendo a depositare conteggi analitici (sub doc. 7 di cui al ricorso) dai quali risulta che la somma in ipotesi spettante alla parte opposta a titolo di interessi legali maturati sulle differenze retributive di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 273/2021, ammonterebbe ad € 20.472,79 al 31.1.2024.
Ebbene, parte resistente – come rilevato anche dal nelle note di trattazione scritta per Pt_1
l'udienza del 25.11.2025 – ha aderito al computo del quantum debeatur prospettato dal il che Pt_1 rende superfluo in questa sede l'esame nel merito delle censure da quest'ultimo sollevate in ordine ai criteri di calcolo applicati dalla creditrice, dovendosi accogliere l'opposizione del quanto alla Pt_1 domanda rassegnata in via subordinata, con accertamento che l'importo dovuto dal Parte_1 in favore della parte opposta ammonta alla somma di € 20.472,79 come da conteggi Controparte_1 prodotti al doc. 7 del ricorso.
Sulle spese di lite
3.Tenuto conto del rigetto della domanda formulata in via principale dal nonché della Pt_1 adesione di parte resistente al conteggio prodotto in atti da parte ricorrente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e istanza disattesa o assorbita, 1) rigetta la domanda proposta dal in via principale per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione;
2) accoglie la domanda proposta dal in via subordinata e per l'effetto accerta che Parte_1 la somma dovuta in favore di a titolo di interessi legali sulle differenze Controparte_1 retributive ad essa spettanti in forza della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 273/2023 ammonta ad € 20.472,79;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comme 5, ult. per., c.p.c
Pistoia, 26 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.