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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...], a [...], residente in [...]
29, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Nomentana n. 63, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna Fiore;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente depositato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del
Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n.104/92
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa il 16.12.2022, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione senza essere mai chiamato a visita medica nel termine di legge.
1 Pertanto, si vedeva costretto, a fronte dell'inerzia dell'Istituto di Previdenza, a ad adire, con ricorso per a.t.p., il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di Rieti,
Nell'ambito del procedimento in a.t.p. iscritto al N. R.G. 449/2023 è stata disposta una CTU medico legale, a cura del Dott. ssa che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito Persona_1 riconoscendo, tuttavia, in capo al periziando il comma 1 della l. n.104/92 ovvero l'handicap lieve.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, CP_1 comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura della Dott.ssa
. Persona_2
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa . ha precisato che “non Per_2 si rilevano compromissioni funzionali tali da determinare una significativa riduzione dell'autonomia personale o della capacità di svolgere le normali attività della vita quotidiane ne la necessità di assistenza continua e permanente. Durante la visita non sono emersi segni obiettivi di sofferenza a riposo lo stato di vigilanza e l'orientamento sono risultati nella norma e l'aspetto generale è apparso conservato. I parametri vitali respiro, polso temperatura) sono risultati regolari e l'apparato neuropsichico risulta indenne da deficit rilevanti.
Pertanto, dalla documentazione sanitaria acquisita e dalla visita medico-legale non sono emersi elementi tali da configurare una condizione di disabilità con connotazione di gravità cosi come definita dalla normativa vigente”.
2 La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici;
la valutazione compiuta dal c.t.u. nella fase di merito trova piena corrispondenza nelle considerazioni espresse dal c.t.u. nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Perciò, la doppia conforme valutazione medica consente di escludere la fondatezza del ricorso.
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese devono essere dichiarate irripetitbili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di lite ex art 152 bis c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u., sia della fase di istruzione preventiva a cura della Dott.ssa , Persona_1 che quelle di merito a cura della Dott.ssa a carico dell' , come da separati decreti. Persona_2 CP_1
Rieti, 2.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 665 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...], a [...], residente in [...]
29, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Nomentana n. 63, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianna Fiore;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente depositato, il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del
Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. n.104/92
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa il 16.12.2022, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione senza essere mai chiamato a visita medica nel termine di legge.
1 Pertanto, si vedeva costretto, a fronte dell'inerzia dell'Istituto di Previdenza, a ad adire, con ricorso per a.t.p., il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di Rieti,
Nell'ambito del procedimento in a.t.p. iscritto al N. R.G. 449/2023 è stata disposta una CTU medico legale, a cura del Dott. ssa che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito Persona_1 riconoscendo, tuttavia, in capo al periziando il comma 1 della l. n.104/92 ovvero l'handicap lieve.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, CP_1 comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura della Dott.ssa
. Persona_2
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa . ha precisato che “non Per_2 si rilevano compromissioni funzionali tali da determinare una significativa riduzione dell'autonomia personale o della capacità di svolgere le normali attività della vita quotidiane ne la necessità di assistenza continua e permanente. Durante la visita non sono emersi segni obiettivi di sofferenza a riposo lo stato di vigilanza e l'orientamento sono risultati nella norma e l'aspetto generale è apparso conservato. I parametri vitali respiro, polso temperatura) sono risultati regolari e l'apparato neuropsichico risulta indenne da deficit rilevanti.
Pertanto, dalla documentazione sanitaria acquisita e dalla visita medico-legale non sono emersi elementi tali da configurare una condizione di disabilità con connotazione di gravità cosi come definita dalla normativa vigente”.
2 La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici;
la valutazione compiuta dal c.t.u. nella fase di merito trova piena corrispondenza nelle considerazioni espresse dal c.t.u. nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Perciò, la doppia conforme valutazione medica consente di escludere la fondatezza del ricorso.
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese devono essere dichiarate irripetitbili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di lite ex art 152 bis c.p.c.;
- pone le spese di c.t.u., sia della fase di istruzione preventiva a cura della Dott.ssa , Persona_1 che quelle di merito a cura della Dott.ssa a carico dell' , come da separati decreti. Persona_2 CP_1
Rieti, 2.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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