Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/11/2025, n. 20997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20997 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12716 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Milite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata D'Italia a Islamabad in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Ambasciata d'Italia Islamabad in ordine alla richiesta di appuntamento per il rilascio di passaporto italiano al neonato -OMISSIS-, figlio di genitori italiani;
nonche' per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze;
e per la condanna delle stesse amministrazioni a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a sette giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio del passaporto.
2. L’intimato Ministero, costituitosi in giudizio, ha dedotto e documentato l’avvenuta fissazione, da parte della competente Sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Conseguentemente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
3. In seguito, la parte ricorrente ha depositato una memoria, formulando la richiesta di dichiarare l’improcedibilità del ricorso essendo cessata materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
4. All’udienza camerale del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la circostanza dedotta da entrambe le parti – rappresentata, nello specifico, dall’intervenuta attivazione del procedimento volto al rilascio del passaporto – integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a., come del resto sostenuto in modo concorde da entrambe le parti.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve essere valorizzato il comportamento operoso tenuto dall’amministrazione. In considerazione di tali circostanze, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate, come d’altro canto richiesto dallo stesso ricorrente. È posta a carico dell’amministrazione resistente la restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese, fatta salva la refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LO, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
AN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | ES LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.