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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 391/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mario Tramontana, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
( , in Controparte_1 C.F._2
proprio e n.q. di erede di , Persona_1
Controparte_2
( ), n.q. di erede di , C.F._3 Persona_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Concetta La Delfa, giusta procura in atti;
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2356/2024 del 30 aprile 2024 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in proprio e n.q. di erede di , e di
[...] Persona_1 [...]
, n.q. di erede di , con il quale la Controparte_2 Persona_1 ricorrente aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, mai regolarizzato, nonché del diritto alle differenze retributive correlate all'attività di badante, asseritamente svolta in favore della defunta Persona_1
dal 15 gennaio 2019 al 3 giugno 2019.
[...]
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che il ricorso introduttivo non conteneva domanda di versamento dei contributi in favore dell'INPS, bensì domanda di risarcimento del danno da mancata contribuzione avanzata nei riguardi della parte datoriale, sicchè non era stata necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
Nel merito, osservava che, avendo parte resistente negato l'esistenza del rapporto di lavoro continuativo e subordinato così come descritto in ricorso, era onere della ricorrente provare l'esistenza dello stesso, nonché la sua connotazione così come descritta, in termini di orario, prestazioni e la natura subordinata.
Precisava che risultava incontroverso che la nelle ore diurne si giovava della Per_1
collaborazione di un soggetto diverso dalla ricorrente, e che, essendo stato indicato in ricorso l'orario di lavoro dalle 20:00 alle 8:00 del mattino seguente, la Pt_1
avrebbe dovuto dimostrare anzitutto la costante convivenza notturna per tutti i giorni della settimana per l'espletamento continuativo delle mansioni di badante, nonché lo stato di non autosufficienza della che avrebbe giustificato la costante Per_1
assistenza notturna.
Riportate quindi le dichiarazioni dei testi escussi ( , Testimone_1 Tes_2
), concludeva che il contesto probatorio che ne era scaturito non
[...] Testimone_3
consentiva di ritenere provata né la continuità dell'attività lavorativa dedotta dalla ricorrente, né la sussistenza in concreto degli elementi della subordinazione.
L'unica teste intimato dalla ricorrente ( ), avendo la Testimone_1 Pt_1
rinunciato al secondo teste ammesso, aveva reso dichiarazioni in parte nemmeno coerenti con la stessa narrazione dei fatti di causa contenuta in ricorso, al punto da fare sorgere il dubbio, come eccepito da controparte nelle note difensive, che il ricordo della teste riguardasse una diversa attività di badante svolta dalla ricorrente in favore di altro soggetto e in altro periodo, successivo all'anno 2019, in cui si sarebbe collocato quello oggetto di causa. La teste aveva infatti indicato ripetutamente quale nome della assistita “ anziché e aveva riferito CP_1 Per_1
circa l'utilizzo di mascherine di protezione, introdotte l'anno successivo a quello in questione, in ragione dell'emergenza pandemica. Inoltre, risultava scarsamente coerente con lo stesso racconto della ricorrente quanto riferito dalla teste Tes_1
circa il non aver mai conosciuto e incontrato la , figlia dell'anziana assistita, CP_1
sebbene anche la stessa fosse indicata in ricorso come parte datoriale che forniva le direttive lavorative. Riteneva inoltre poco credibile il racconto che la teste tutte le sere si recasse a far visita alla ricorrente sul luogo di lavoro, nonostante la stessa svolgesse attività di badante presso altra abitazione con orari quasi coincidenti.
Specificava poi che le due testimoni indicate da controparte e Testimone_4 [...]
) avevano entrambe smentito che la fosse non autosufficiente nel Tes_3 Per_1
periodo oggetto di giudizio e avevano negato di aver visto la ricorrente presso l'abitazione dell'anziana; precisava ancora il giudice che: non erano emerse ragioni di non credibilità soggettiva delle testimoni di controparte né motivi di contraddizione e scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalle stesse;
non vi era nemmeno riscontro documentale del rapporto di lavoro descritto in ricorso;
Il giudice riteneva tardiva la produzione delle due schermate di messaggi via whatsapp, inserite nel fascicolo telematico con le note di trattazione scritta depositate in corso di causa, trattandosi di documenti che andavano prodotti in uno al ricorso introduttivo e non avendo la ricorrente nemmeno dimostrato alcuna causa impediente la loro tempestiva produzione. Rilevava, comunque, che da tali schermate inerenti brevi scambi di messaggi via whatsapp del 19 gennaio 2019, del
10 febbraio 2019 e del 20 aprile 2019, non avrebbe potuto desumersi in ogni caso la prova della continuità e della natura subordinata del rapporto di lavoro in questione.
Compensava infine per metà le spese di lite, in ragione della qualità delle parti e della sussistenza dei presupposti per l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Impugnava la citata sentenza con atto del 3 giugno 2024. Parte_1
Resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025, all'esito della discussione orale e decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto tardiva la produzione delle due schermate di messaggi via whatsapp inseriti nel fascicolo telematico con le note cartolari depositate in corso di causa.
Evidenzia che la produzione di documenti successiva al deposito del ricorso introduttivo può essere giustificata, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1509/1995 “nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto”.
Assume di avere adempiuto all'onere sulla stessa incombente di allegazione di fatti e deduzione di prove, avendo controparte contestato la continuità e la natura subordinata del rapporto, fatti la cui esistenza la reputava certa e non Pt_1
contestabile. Ribadisce che i messaggi whatsapp prodotti in corso di causa provano sia il carattere non saltuario del rapporto di lavoro che la non autosufficienza dell'anziana ormai defunta. Aggiunge che da tali messaggi emerge anche il Per_1
motivo per cui è stata indicata in ricorso come parte Controparte_1
datoriale, e che il giudice non ha chiarito il motivo per cui non ha desunto da tali messaggi due degli indici secondari più rilevanti ai fini della sussistenza della subordinazione, ovvero la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario di lavoro.
Ritiene contraddittoria l'affermazione del giudice, secondo la quale il tenore dei messaggi “non necessariamente” depone nel senso della subordinazione. 1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in primo grado dai testi di parte resistente, in merito alla presenza della in casa della Pt_1 Per_1
Riporta sul punto le dichiarazioni rese da e da , Testimone_2 Testimone_3
evidenziando come emergano contraddizioni sia nel raffronto tra le dichiarazioni di entrambe le testimoni, sia nelle dichiarazioni rese dalla stessa persona.
Ribadisce quindi che la decisione si fonda su dichiarazioni testimoniali contraddittorie e inattendibili.
1.3. Con ulteriore motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla teste citata dalla non coerenti con la Parte_2
narrazione dei fatti contenuta in ricorso.
Assume che il giudice non avrebbe valutato il complessivo corredo probatorio, essendosi limitato a considerare solo due elementi delle dichiarazioni rese dalla teste, anziché tutti gli altri elementi forniti, che rendono le dichiarazioni sufficientemente coerenti e collocate nel tempo, nello spazio e nella legittimazione passiva.
Deduce che la teste ricordava il nome anziché Tes_1 CP_1 Per_1
verosimilmente perché la figlia della defunta si chiama Per_1 Controparte_1
e che quanto riferito sull'utilizzo di mascherine è stato ritenuto dal medesimo giudice non dirimente né in relazione ai fatti rilevanti ai fini della decisione, né in riferimento all'epoca di accadimento dei fatti dichiarati in sede testimoniale con ordinanza del 23.1.2024. Se il giudice avesse voluto attribuito rilevanza alla dichiarazione sull'uso delle mascherine, l'appellante avrebbe potuto impugnare la suddetta ordinanza, sicché il giudice ha reso una sentenza contraddittoria rispetto a tale ordinanza, violando il diritto di difesa della avendo fondato la Pt_1
decisione su un aspetto, la cui rilevanza istruttoria ai fini decisori era stata ritenuta esclusa dall'appellante.
Deduce inoltre che il giudice ha errato nel non ritenere credibile che la teste si intrattenesse nel luogo di lavoro della per circa 10/15 minuti Tes_1 Pt_1 alla volta, prima di iniziare il proprio turno di lavoro alle 21:00, precisando che la distanza a piedi tra il luogo di lavoro della teste e l'abitazione della è di soli Per_1
11 minuti, come da rilevazione su Google Maps inserita nel ricorso in appello.
Lamenta quindi che il giudice avrebbe dovuto ritenere attendibile le dichiarazioni rese dalla teste , in quanto gli orari di lavoro della teste e Tes_1
dell'appellante non erano coincidenti e la distanza tra i due luoghi di lavoro era breve.
1.4. Con l'ultimo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza in ragione della sussistenza della prova del potere disciplinare esercitato sull'appellante da , figlia dell'assistita Controparte_1 Per_1
Precisa, infatti, che il rapporto di lavoro in questione si è interrotto i primi giorni del mese di giugno 2019, quando non ha Controparte_1
concesso alla il giorno di riposo, e che da tale circostanza emergerebbe il Pt_1
potere disciplinare e il vincolo di soggezione dell'appellante al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Assume che il giudice dalla testimonianza della teste avrebbe Tes_1
dovuto ritenere provata l'eterodeterminazione del rapporto di lavoro in questione.
Ribadisce di aver provato sia la natura subordinata del rapporto di lavoro e chiede pertanto alla Corte di accertare che: e Controparte_1 [...]
erano datori di lavoro della l'appellante ha prestato Persona_1 Pt_1
attività lavorativa stabilmente e non occasionalmente alle dipendenze dei suddetti datori di lavoro dal 15 gennaio 2019 al 3 giugno 2019; le mansioni di badante svolte sono inquadrabili nel livello “AS” - Settore “Collaboratori familiari conviventi -
Lavoro Domestico”; con conseguente condanna degli appellati, in solido o per la responsabilità che a ciascuno compete, al pagamento in favore della della Pt_1
somma complessiva di euro 3.412,63, o della diversa somma accertata, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto;
al risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, giusta liquidazione di CTU, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da porre a carico dello Stato, essendo stata l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 21.5.2024.
Nelle note cartolari dell'8.7.2024 chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c. sollevata dagli odierni appellati
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1. L'appello è infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per mancata specifica allegazione e prova degli elementi da cui desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
La statuizione è condivisa dal collegio.
Era onere dell'odierna appellante provare in modo preciso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il soggetto che impartiva le direttive, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore (Cassazione civile, sez. lav., 7/11/2000, n. 14468). Tale onere non è stato assolto.
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, la deposizione della teste è del tutto irrilevante, in quanto la stessa ha dichiarato che Testimone_1
l'odierna appellante prestava assistenza notturna a una persona non autosufficiente che si chiamava e ha riferito che quando la teste andava a trovare la CP_1 Pt_1
al lavoro, la e l'assistita utilizzavano le mascherine di protezione. Pt_1
Ed invero, la presunta assistita non si chiamava ma CP_1 Per_1
L'assunto del difensore di parte appellante secondo cui la teste avrebbe fatto confusione con il nome della figlia della assistita non trova alcun riscontro. Peraltro
è emerso dalle stesse dichiarazioni della teste che la stessa non aveva mai incontrato la figlia della e, dunque, non si comprende come avrebbe potuto fare Per_1
confusione con i nomi. La dichiarazione della teste relativa all'uso delle mascherine
- come esattamente rilevato dal giudice di primo grado – dimostra che la teste si riferisce a una diversa persona probabilmente incontrata durante il periodo della pandemia covid.
La circostanza che il giudice di primo grado abbia reputato non dirimente tale elemento con ordinanza, attribuendogli rilievo in sentenza, non richiedeva evidentemente alcuna “impugnazione” dell'ordinanza e la sentenza comporta la revoca dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza.
Inoltre, la deposizione della teste contrasta con quanto dichiarato Tes_1
dalle testi di parte resistente. Le altre testimoni hanno dichiarato che la signora nel 2019 era autosufficiente, si preparava da mangiare da sola, mangiava da Per_1
sola e si faceva aiutare di giorno da una persona per le faccende più pesanti, persona che le testi hanno incontrato quando andavano a casa della Per_1
In particolare, la teste ha dichiarato che (che la Tes_2 Testimone_5
teste frequentava in quanto amiche di infanzia) le aveva riferito che la stessa dormiva con sua madre;
che la era aiutata di giorno da una persona;
che Per_1
aveva incontrato la durante il periodo pasquale e la stessa si muoveva e Per_1
mangiava da sola. La teste ha affermato che la a gennaio 2019 era Tes_3 Per_1 autosufficiente, si preparava i pasti da sola e si faceva aiutare di giorno da una persona.
La copia dei messaggi whats app, che il collegio ritiene di potere acquisire, è irrilevante al fine di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la durata, l'orario osservato.
Nel messaggio del 20.1.2019 proveniente da “sig. si legge “ciao Tes_5
come va?? E' a letto la mamma?”. Nella risposta si legge “Certo. Sta dormendo.
Tranquilla”. Nel secondo messaggio, senza data, si legge “ok. Verrò alle 16” risposta “grazie ci vediamo al solito questa sera alle 20”. Nel messaggio del
10.2.2019 si legge “Ciao. Non mi dimenticate qui”. Alla data del 20.4.2019 si legge
“Ciao sono la sig. , volevo ricordarti se domani arrivo prima delle 10” CP_1
risposta “ok. Devo scenderò dal letto??” risposta “No poi vengo io”.
Ritiene il collegio che tale materiale probatorio non consenta di ritenere provato il rapporto di lavoro dell'appellante alle dipendenze di e Testimone_5
, per il periodo e con gli orari allegati. Parte_3
Ed invero, il lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto alle retribuzioni e alle differenze retributive che dipendono dalla quantità del lavoro espletato ha l'onere di provare la durata della prestazione nonché alla misura, al suo interno, dell'effettivo impegno lavorativo in termini di ore e di giorni (Cassazione civile, sez. lav. 7/11/2000 n. 14468). Nel caso in esame, se anche è possibile che l'appellante qualche volta abbia potuto assistere la signora non vi è prova Per_1
della durata del rapporto, degli orari e delle precise mansioni svolte.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania all'udienza dell'11 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 391/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mario Tramontana, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
( , in Controparte_1 C.F._2
proprio e n.q. di erede di , Persona_1
Controparte_2
( ), n.q. di erede di , C.F._3 Persona_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Concetta La Delfa, giusta procura in atti;
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2356/2024 del 30 aprile 2024 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in proprio e n.q. di erede di , e di
[...] Persona_1 [...]
, n.q. di erede di , con il quale la Controparte_2 Persona_1 ricorrente aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, mai regolarizzato, nonché del diritto alle differenze retributive correlate all'attività di badante, asseritamente svolta in favore della defunta Persona_1
dal 15 gennaio 2019 al 3 giugno 2019.
[...]
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che il ricorso introduttivo non conteneva domanda di versamento dei contributi in favore dell'INPS, bensì domanda di risarcimento del danno da mancata contribuzione avanzata nei riguardi della parte datoriale, sicchè non era stata necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
Nel merito, osservava che, avendo parte resistente negato l'esistenza del rapporto di lavoro continuativo e subordinato così come descritto in ricorso, era onere della ricorrente provare l'esistenza dello stesso, nonché la sua connotazione così come descritta, in termini di orario, prestazioni e la natura subordinata.
Precisava che risultava incontroverso che la nelle ore diurne si giovava della Per_1
collaborazione di un soggetto diverso dalla ricorrente, e che, essendo stato indicato in ricorso l'orario di lavoro dalle 20:00 alle 8:00 del mattino seguente, la Pt_1
avrebbe dovuto dimostrare anzitutto la costante convivenza notturna per tutti i giorni della settimana per l'espletamento continuativo delle mansioni di badante, nonché lo stato di non autosufficienza della che avrebbe giustificato la costante Per_1
assistenza notturna.
Riportate quindi le dichiarazioni dei testi escussi ( , Testimone_1 Tes_2
), concludeva che il contesto probatorio che ne era scaturito non
[...] Testimone_3
consentiva di ritenere provata né la continuità dell'attività lavorativa dedotta dalla ricorrente, né la sussistenza in concreto degli elementi della subordinazione.
L'unica teste intimato dalla ricorrente ( ), avendo la Testimone_1 Pt_1
rinunciato al secondo teste ammesso, aveva reso dichiarazioni in parte nemmeno coerenti con la stessa narrazione dei fatti di causa contenuta in ricorso, al punto da fare sorgere il dubbio, come eccepito da controparte nelle note difensive, che il ricordo della teste riguardasse una diversa attività di badante svolta dalla ricorrente in favore di altro soggetto e in altro periodo, successivo all'anno 2019, in cui si sarebbe collocato quello oggetto di causa. La teste aveva infatti indicato ripetutamente quale nome della assistita “ anziché e aveva riferito CP_1 Per_1
circa l'utilizzo di mascherine di protezione, introdotte l'anno successivo a quello in questione, in ragione dell'emergenza pandemica. Inoltre, risultava scarsamente coerente con lo stesso racconto della ricorrente quanto riferito dalla teste Tes_1
circa il non aver mai conosciuto e incontrato la , figlia dell'anziana assistita, CP_1
sebbene anche la stessa fosse indicata in ricorso come parte datoriale che forniva le direttive lavorative. Riteneva inoltre poco credibile il racconto che la teste tutte le sere si recasse a far visita alla ricorrente sul luogo di lavoro, nonostante la stessa svolgesse attività di badante presso altra abitazione con orari quasi coincidenti.
Specificava poi che le due testimoni indicate da controparte e Testimone_4 [...]
) avevano entrambe smentito che la fosse non autosufficiente nel Tes_3 Per_1
periodo oggetto di giudizio e avevano negato di aver visto la ricorrente presso l'abitazione dell'anziana; precisava ancora il giudice che: non erano emerse ragioni di non credibilità soggettiva delle testimoni di controparte né motivi di contraddizione e scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalle stesse;
non vi era nemmeno riscontro documentale del rapporto di lavoro descritto in ricorso;
Il giudice riteneva tardiva la produzione delle due schermate di messaggi via whatsapp, inserite nel fascicolo telematico con le note di trattazione scritta depositate in corso di causa, trattandosi di documenti che andavano prodotti in uno al ricorso introduttivo e non avendo la ricorrente nemmeno dimostrato alcuna causa impediente la loro tempestiva produzione. Rilevava, comunque, che da tali schermate inerenti brevi scambi di messaggi via whatsapp del 19 gennaio 2019, del
10 febbraio 2019 e del 20 aprile 2019, non avrebbe potuto desumersi in ogni caso la prova della continuità e della natura subordinata del rapporto di lavoro in questione.
Compensava infine per metà le spese di lite, in ragione della qualità delle parti e della sussistenza dei presupposti per l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Impugnava la citata sentenza con atto del 3 giugno 2024. Parte_1
Resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025, all'esito della discussione orale e decisa come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto tardiva la produzione delle due schermate di messaggi via whatsapp inseriti nel fascicolo telematico con le note cartolari depositate in corso di causa.
Evidenzia che la produzione di documenti successiva al deposito del ricorso introduttivo può essere giustificata, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1509/1995 “nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto”.
Assume di avere adempiuto all'onere sulla stessa incombente di allegazione di fatti e deduzione di prove, avendo controparte contestato la continuità e la natura subordinata del rapporto, fatti la cui esistenza la reputava certa e non Pt_1
contestabile. Ribadisce che i messaggi whatsapp prodotti in corso di causa provano sia il carattere non saltuario del rapporto di lavoro che la non autosufficienza dell'anziana ormai defunta. Aggiunge che da tali messaggi emerge anche il Per_1
motivo per cui è stata indicata in ricorso come parte Controparte_1
datoriale, e che il giudice non ha chiarito il motivo per cui non ha desunto da tali messaggi due degli indici secondari più rilevanti ai fini della sussistenza della subordinazione, ovvero la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario di lavoro.
Ritiene contraddittoria l'affermazione del giudice, secondo la quale il tenore dei messaggi “non necessariamente” depone nel senso della subordinazione. 1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in primo grado dai testi di parte resistente, in merito alla presenza della in casa della Pt_1 Per_1
Riporta sul punto le dichiarazioni rese da e da , Testimone_2 Testimone_3
evidenziando come emergano contraddizioni sia nel raffronto tra le dichiarazioni di entrambe le testimoni, sia nelle dichiarazioni rese dalla stessa persona.
Ribadisce quindi che la decisione si fonda su dichiarazioni testimoniali contraddittorie e inattendibili.
1.3. Con ulteriore motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto le dichiarazioni rese dalla teste citata dalla non coerenti con la Parte_2
narrazione dei fatti contenuta in ricorso.
Assume che il giudice non avrebbe valutato il complessivo corredo probatorio, essendosi limitato a considerare solo due elementi delle dichiarazioni rese dalla teste, anziché tutti gli altri elementi forniti, che rendono le dichiarazioni sufficientemente coerenti e collocate nel tempo, nello spazio e nella legittimazione passiva.
Deduce che la teste ricordava il nome anziché Tes_1 CP_1 Per_1
verosimilmente perché la figlia della defunta si chiama Per_1 Controparte_1
e che quanto riferito sull'utilizzo di mascherine è stato ritenuto dal medesimo giudice non dirimente né in relazione ai fatti rilevanti ai fini della decisione, né in riferimento all'epoca di accadimento dei fatti dichiarati in sede testimoniale con ordinanza del 23.1.2024. Se il giudice avesse voluto attribuito rilevanza alla dichiarazione sull'uso delle mascherine, l'appellante avrebbe potuto impugnare la suddetta ordinanza, sicché il giudice ha reso una sentenza contraddittoria rispetto a tale ordinanza, violando il diritto di difesa della avendo fondato la Pt_1
decisione su un aspetto, la cui rilevanza istruttoria ai fini decisori era stata ritenuta esclusa dall'appellante.
Deduce inoltre che il giudice ha errato nel non ritenere credibile che la teste si intrattenesse nel luogo di lavoro della per circa 10/15 minuti Tes_1 Pt_1 alla volta, prima di iniziare il proprio turno di lavoro alle 21:00, precisando che la distanza a piedi tra il luogo di lavoro della teste e l'abitazione della è di soli Per_1
11 minuti, come da rilevazione su Google Maps inserita nel ricorso in appello.
Lamenta quindi che il giudice avrebbe dovuto ritenere attendibile le dichiarazioni rese dalla teste , in quanto gli orari di lavoro della teste e Tes_1
dell'appellante non erano coincidenti e la distanza tra i due luoghi di lavoro era breve.
1.4. Con l'ultimo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza in ragione della sussistenza della prova del potere disciplinare esercitato sull'appellante da , figlia dell'assistita Controparte_1 Per_1
Precisa, infatti, che il rapporto di lavoro in questione si è interrotto i primi giorni del mese di giugno 2019, quando non ha Controparte_1
concesso alla il giorno di riposo, e che da tale circostanza emergerebbe il Pt_1
potere disciplinare e il vincolo di soggezione dell'appellante al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.
Assume che il giudice dalla testimonianza della teste avrebbe Tes_1
dovuto ritenere provata l'eterodeterminazione del rapporto di lavoro in questione.
Ribadisce di aver provato sia la natura subordinata del rapporto di lavoro e chiede pertanto alla Corte di accertare che: e Controparte_1 [...]
erano datori di lavoro della l'appellante ha prestato Persona_1 Pt_1
attività lavorativa stabilmente e non occasionalmente alle dipendenze dei suddetti datori di lavoro dal 15 gennaio 2019 al 3 giugno 2019; le mansioni di badante svolte sono inquadrabili nel livello “AS” - Settore “Collaboratori familiari conviventi -
Lavoro Domestico”; con conseguente condanna degli appellati, in solido o per la responsabilità che a ciascuno compete, al pagamento in favore della della Pt_1
somma complessiva di euro 3.412,63, o della diversa somma accertata, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto;
al risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei contributi dovuti, giusta liquidazione di CTU, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da porre a carico dello Stato, essendo stata l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 21.5.2024.
Nelle note cartolari dell'8.7.2024 chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c. sollevata dagli odierni appellati
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1. L'appello è infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per mancata specifica allegazione e prova degli elementi da cui desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
La statuizione è condivisa dal collegio.
Era onere dell'odierna appellante provare in modo preciso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il soggetto che impartiva le direttive, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore (Cassazione civile, sez. lav., 7/11/2000, n. 14468). Tale onere non è stato assolto.
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, la deposizione della teste è del tutto irrilevante, in quanto la stessa ha dichiarato che Testimone_1
l'odierna appellante prestava assistenza notturna a una persona non autosufficiente che si chiamava e ha riferito che quando la teste andava a trovare la CP_1 Pt_1
al lavoro, la e l'assistita utilizzavano le mascherine di protezione. Pt_1
Ed invero, la presunta assistita non si chiamava ma CP_1 Per_1
L'assunto del difensore di parte appellante secondo cui la teste avrebbe fatto confusione con il nome della figlia della assistita non trova alcun riscontro. Peraltro
è emerso dalle stesse dichiarazioni della teste che la stessa non aveva mai incontrato la figlia della e, dunque, non si comprende come avrebbe potuto fare Per_1
confusione con i nomi. La dichiarazione della teste relativa all'uso delle mascherine
- come esattamente rilevato dal giudice di primo grado – dimostra che la teste si riferisce a una diversa persona probabilmente incontrata durante il periodo della pandemia covid.
La circostanza che il giudice di primo grado abbia reputato non dirimente tale elemento con ordinanza, attribuendogli rilievo in sentenza, non richiedeva evidentemente alcuna “impugnazione” dell'ordinanza e la sentenza comporta la revoca dei provvedimenti provvisori assunti con ordinanza.
Inoltre, la deposizione della teste contrasta con quanto dichiarato Tes_1
dalle testi di parte resistente. Le altre testimoni hanno dichiarato che la signora nel 2019 era autosufficiente, si preparava da mangiare da sola, mangiava da Per_1
sola e si faceva aiutare di giorno da una persona per le faccende più pesanti, persona che le testi hanno incontrato quando andavano a casa della Per_1
In particolare, la teste ha dichiarato che (che la Tes_2 Testimone_5
teste frequentava in quanto amiche di infanzia) le aveva riferito che la stessa dormiva con sua madre;
che la era aiutata di giorno da una persona;
che Per_1
aveva incontrato la durante il periodo pasquale e la stessa si muoveva e Per_1
mangiava da sola. La teste ha affermato che la a gennaio 2019 era Tes_3 Per_1 autosufficiente, si preparava i pasti da sola e si faceva aiutare di giorno da una persona.
La copia dei messaggi whats app, che il collegio ritiene di potere acquisire, è irrilevante al fine di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la durata, l'orario osservato.
Nel messaggio del 20.1.2019 proveniente da “sig. si legge “ciao Tes_5
come va?? E' a letto la mamma?”. Nella risposta si legge “Certo. Sta dormendo.
Tranquilla”. Nel secondo messaggio, senza data, si legge “ok. Verrò alle 16” risposta “grazie ci vediamo al solito questa sera alle 20”. Nel messaggio del
10.2.2019 si legge “Ciao. Non mi dimenticate qui”. Alla data del 20.4.2019 si legge
“Ciao sono la sig. , volevo ricordarti se domani arrivo prima delle 10” CP_1
risposta “ok. Devo scenderò dal letto??” risposta “No poi vengo io”.
Ritiene il collegio che tale materiale probatorio non consenta di ritenere provato il rapporto di lavoro dell'appellante alle dipendenze di e Testimone_5
, per il periodo e con gli orari allegati. Parte_3
Ed invero, il lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto alle retribuzioni e alle differenze retributive che dipendono dalla quantità del lavoro espletato ha l'onere di provare la durata della prestazione nonché alla misura, al suo interno, dell'effettivo impegno lavorativo in termini di ore e di giorni (Cassazione civile, sez. lav. 7/11/2000 n. 14468). Nel caso in esame, se anche è possibile che l'appellante qualche volta abbia potuto assistere la signora non vi è prova Per_1
della durata del rapporto, degli orari e delle precise mansioni svolte.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania all'udienza dell'11 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese